Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.148/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

8C_148/2007 {T 0/2}

Sentenza del 14 aprile 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Lustenberger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Parti
D.________,
ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 aprile 2007.

Fatti:

A.
D.________, nata nel 1963, dal 2003 è al beneficio di prestazioni complementari
a una rendita AI.

In sede di revisione periodica la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
verificato nel luglio 2006 la necessità, per l'assicurata, di far capo ad un
regime dietetico di importanza vitale che comportasse spese supplementari.

Alla luce degli accertamenti compiuti, la Cassa, mediante decisione del 25
settembre 2006, sostanzialmente confermata il 19 ottobre successivo anche in
seguito all'opposizione dell'assicurata, ha concesso a quest'ultima, dal 1°
ottobre 2006, una prestazione complementare di fr. 990.- mensili (di cui fr.
75.- versati all'Ufficio assicurazione malattia), eliminando dalle spese il
forfait di fr. 2100.- annui per la dieta.

B.
L'assicurata ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino con un ricorso per cui chiedeva di
ripristinare il forfait per la dieta poiché, soffrendo di allergie acute,
doveva nutrirsi esclusivamente di cibi di origine biologica.

Per pronuncia del 5 aprile 2007, la Corte cantonale, accogliendo il ricorso, ha
annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato gli atti alla Cassa per
nuova decisione, previo esperimento di un'accurata valutazione medica
dell'insorgente volta a verificare le diagnosi poste dal curante e le
conseguenze alimentari delle patologie ritenute.

C.
Sostenendo che le indagini completive ordinate dalla Corte cantonale le
procurerebbero danni notevoli e chiedendo che si ritengano semplicemente le
valutazioni mediche del suo curante, l'assicurata ha impugnato la pronuncia di
primo grado con un ricorso al Tribunale federale.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata
separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481).
L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa -
che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a)
oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (cpv. 1 lett. b). Nel caso di specie, la questione relativa
all'adempimento di una di queste due condizioni di ammissibilità può tuttavia
rimanere irrisolta, poiché, in ogni caso, il gravame risulta infondato nel
merito per i motivi che seguono.

3.
Esperiti i propri accertamenti, il giudice di prime cure ha reputato
necessario, viste le circostanze del caso, far procedere ad indagini
complementari per chiarire con esattezza le malattie di cui soffre
l'insorgente, con precisa verifica della loro incidenza sul regime alimentare
della stessa.

Tutto ben ponderato, il Tribunale federale ritiene di potere condividere questa
valutazione. Come giustamente rilevato dalla Corte cantonale, il referto medico
agli atti, in cui si pone la diagnosi di poliallergie, intolleranze alimentari,
gastrite cronica e morbo di Crohn, è stato allestito dal curante
dell'insorgente, dott. R.________, che è uno specialista FMH in medicina
interna. Il primo giudice ha poi rettamente osservato che la letteratura medica
riferita specificatamente al morbo di Crohn raccomanda un'alimentazione ricca
in proteine, ma non segnala la necessità di cibi di origine biologica, e
nemmeno indica che gli effetti del morbo siano da ricondurre all'assunzione di
cibi non biologici. Ad ogni modo, a parere della Corte cantonale, dal quale il
Tribunale federale non vede motivo di dipartirsi, le certificazioni agli atti
non appaiono sufficientemente chiare per potere concludere, con la necessaria
certezza, che l'insorgente deve nutrirsi esclusivamente con prodotti biologici.
In queste circostanze, si impone un approfondimento della situazione medica da
affidare ad uno specialista in gastroenterologia o ad un allergologo. Se da
questo complemento istruttorio risultasse che l'insorgente può nutrirsi, senza
danno per il proprio corpo, soltanto seguendo una dieta a base di prodotti
biologici, all'interessata dovrà essere concesso un aiuto finanziario per
sopperire alla differenza di prezzo fra questi tipi di alimenti, risaputamente
più cari, e i cibi tradizionali. In questo senso, come rettamente indicato
dalla Corte cantonale, se gli specialisti accerteranno una tale necessità
nutrizionale, la Cassa opponente dovrà ripristinare nel fabbisogno
dell'insorgente lo specifico forfait annuo di fr. 2100.- per le spese
supplementari cagionate dal regime dietetico d'importanza vitale, conformemente
a quanto previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di
malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari (OMPC).

4.
L'insorgente non presenta, in questa sede federale, argomenti idonei a
stravolgere le esposte conclusioni dell'autorità giudiziaria di primo grado. In
particolare, essa non dimostra in che misura le indagini completive ordinate
dalla Corte cantonale sarebbero suscettibili di provocarle un danno alla
salute. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto,
in quanto ricevibile, secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble