Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.9/2007
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6B_9/2007 /biz

Sentenza del 2 aprile 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Favre, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino.

Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 23 gennaio 2007 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 24 febbraio 2006 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino infliggeva a A.________ una multa di
fr. 370.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, perché il 20 novembre
2005, in territorio di Giubiasco, alla guida del veicolo targato xxx, non
osservava una segnalazione semaforica indicante "fermata" (luce rossa), usava
un telefono senza il dispositivo "mani libere" e, inoltre, non aveva con sé
il documento inerente i gas di scarico.

B.
Contro questa decisione, A.________ ricorreva dinanzi alla Pretura penale di
Bellinzona. Egli chiedeva, limitatamente all'infrazione di inosservanza della
segnalazione semaforica, l'annullamento della decisione impugnata con
conseguente riduzione della multa. Con sentenza del 23 gennaio 2007, il
Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso di A.________ e
confermava la decisione impugnata.

C.
Postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale,
A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia
costituzionale che, con lettera del 22 febbraio 2007, chiede sia esaminato
anche come ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 e segg. LTF.

D.
Non sono state richieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Ai sensi dell'art. 119 LTF, la parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza. Il
Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso.
Nel caso concreto, tutte le censure formulate dal ricorrente, che lamenta
arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove nonché
la violazione del principio in dubio pro reo, sono proponibili con ricorso in
materia penale (art. 95 lett. a LTF), ragion per cui il ricorso in materia
costituzionale, di natura sussidiaria (art. 113 LTF), viene a coincidere con
il ricorso in materia penale.

1.3 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art.
81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile,
poiché interposto, compresa la lettera del 22 febbraio 2007, nei termini
legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

2.
2.1 Il ricorrente imputa all'autorità cantonale un arbitrio nell'accertamento
dei fatti nonché nella valutazione delle prove che l'avrebbe poi condotta a
disattendere il principio in dubio pro reo.

2.2 Il Tribunale federale, che deve fondare il suo ragionamento giuridico sui
fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), può scostarsi
dai medesimi solo qualora tale accertamento sia stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsi dagli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera
circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate. La nuova
legge sul Tribunale federale non ha modificato su questo punto la prassi
previgente, di modo che all'esame e alla valutazione della censura di
arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove
rimangono applicabili i principi giurisprudenziali elaborati sotto l'imperio
della precedente normativa. A riguardo, occorre ricordare che il giudice di
merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b
e rinvii) e che la nozione di arbitrio in questo ambito, la cui
incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., è oggetto
di una consolidata giurisprudenza recentemente richiamata in DTF 129 I 8, cui
si può rinviare. In breve, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi,
di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle
deduzioni insostenibili.

2.3 La presunzione d'innocenza, garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2
CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, nonché il principio in dubio pro reo, quale suo
corollario, concernono sia la ripartizione dell'onere probatorio che la
valutazione delle prove. In quanto regole sull'onere probatorio tali garanzie
costituzionali impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza
dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale
federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d). Nella valutazione delle prove dette
garanzie implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una
ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una
valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti
si siano verificati in quel modo. Il Tribunale federale si impone in questo
ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni
l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze
probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a e
rispettivi rinvii).

3.
3.1 Il gravame del ricorrente, che rimprovera al Presidente della Pretura
penale di aver accertato i fatti e valutato le prove in modo arbitrario,
disattende le esigenze di motivazione poste dalla giurisprudenza in materia.
A.________ si limita a contrapporre la sua versione dei fatti a quella
assunta dall'autorità cantonale e posta alla base del suo giudizio. Non
adduce però alcun elemento tale da far apparire insostenibili l'accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove effettuati dal giudice. In
particolare, l'insorgente non si confronta minimamente con le ragioni che
hanno spinto il giudice a ritenere perfettamente credibile la versione dei
fatti fornita dagli agenti di polizia. Neppure le sue considerazioni circa ai
tempi di reazione e di fermata forniscono elementi tali da poter ritenere
arbitraria la sentenza impugnata, ma anzi confermano ulteriormente che quanto
riferito dagli agenti e accertato dal giudice corrisponda a come si sono
effettivamente svolti i fatti. Gli agenti di polizia, appostati sul lato
destro del semaforo, avevano una visuale perpendicolare all'asse stradale, da
cui distavano pochi metri soltanto, di modo che erano perfettamente in grado
di vedere i veicoli che circolavano davanti a loro. L'autorità cantonale ha
stabilito che i segnali luminosi (bilux) emessi dagli agenti avevano come
unico scopo di invitare il ricorrente a fermarsi, esortandolo a volgere lo
sguardo verso il semaforo commutato su luce rossa. Non si capisce per quale
motivo, se egli fosse stato davvero fermo davanti al semaforo, gli agenti
avrebbero dovuto richiamare la sua attenzione mediante i segnali luminosi.
Certo, il ricorrente sostiene che gli agenti hanno emesso tali segnali perché
era al telefono, tuttavia, così facendo, egli contrappone semplicemente la
propria versione dei fatti a quella contenuta nella sentenza impugnata.
D'altra parte, i fatti esposti dal ricorrente, come già giustamente ritenuto
dal giudice, appaiono inverosimili. Egli afferma infatti che, per ottemperare
all'ordine di fermarsi della polizia, sia avanzato sino alla stazione di
servizio situata oltre il semaforo. Se, come da lui sostenuto, si fosse
davvero trovato un metro solo dopo la linea bianca, ma molto prima
dell'impianto semaforico, non si capisce perché non si sia fermato nell'ampio
parcheggio in cui erano appostati gli agenti, tanto più che nulla indica che
ci fossero degli ostacoli che impedissero tale manovra. Non si intravede
infine perché, e il ricorrente nulla dice a riguardo, gli agenti di polizia
avrebbero dovuto rilasciare una dichiarazione difforme da quanto realmente
accaduto, anzi diametralmente contraria. La censura del ricorrente si rivela
pertanto infondata e dev'essere quindi respinta.

3.2 Il ricorrente si duole inoltre del rifiuto del giudice di procedere
all'audizione del collega in pattuglia con l'agente che ha segnalato le
infrazioni. Di fronte a due versioni discordanti - quella del ricorrente e
quella dell'agente denunciante - la sua audizione avrebbe potuto fare
chiarezza.

Per giurisprudenza invalsa, l'autorità può procedere a un apprezzamento
anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a
modificare la sua opinione. Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle
prove all'autorità competente spetta un vasto margine di apprezzamento e il
Tribunale federale interviene soltanto in caso di arbitrio (DTF 131 I 153
consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 208 consid. 4a).

Nel caso concreto, il Presidente della Pretura penale ha considerato
superflua l'audizione dell'agente richiesta dal ricorrente, non essendo dato
di capire quali ulteriori elementi utili per il giudizio avrebbe potuto
fornire. Anche su questo punto l'insorgente si limita a sostenere che questa
prova avrebbe avuto senz'altro una rilevanza sulla decisione, senza tuttavia
motivare oltre la sua censura, in particolare egli non spiega quali elementi
supplementari questo agente avrebbe potuto apportare. Carente di motivazione,
il gravame si rivela inammissibile.

3.3 Infine, secondo l'insorgente, oltre ad accertare i fatti in modo
arbitrario e frammentario, senza procedere agli accertamenti che si
imponevano, l'autorità cantonale avrebbe addirittura optato per la
ricostruzione dei fatti più sfavorevole al denunciato, violando così il
principio in dubio pro reo.

Dopo aver analizzato le discordanti esposizioni dei fatti del ricorrente e
degli agenti denuncianti, il Presidente della Pretura penale ha ritenuto che
non vi era alcun motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti di
polizia chiaramente suffragata dagli atti. Alla luce di queste valutazioni,
già giudicate sostenibili (v. consid. 3.1), non sussistono quei manifesti,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza del ricorrente che
avrebbero dovuto indurre il giudice a prosciogliere l'imputato dalle
infrazioni ascrittegli. Anche su questo punto, il gravame dev'essere
respinto.

4.
Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Losanna, 2 aprile 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: