Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.776/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_776/2007 /biz

Sentenza del 30 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Garbani,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; prescrizione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2007 dalla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 4 settembre 2007, il Presidente della Corte delle assise correzionali di
Mendrisio riconosceva A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti, siccome commessa per mestiere, realizzando
in tal modo una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole, per avere,
tra il 1° gennaio 1999 e il 16 febbraio 2000, a Mendrisio, Balerna e Magadino,
in correità con B.________ e con terzi, facendo capo alla società
C.________Sagl, acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e
venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra
9,6 % e 21,6 %), realizzando una cifra d'affari globale di circa fr.
3'250'000.-- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.--. In applicazione
della pena, ritenuta la violazione del principio di celerità, il Presidente
della Corte delle assise correzionali condannava A.________ a una pena
detentiva di 16 mesi, computato il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Egli ordinava inoltre la
confisca di quanto sequestrato con distruzione dello stupefacente.

B.
Con sentenza del 26 ottobre 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva il ricorso
interposto dal condannato. In particolare, essa dichiarava infondata la censura
di intervenuta prescrizione dei reati ascritti a A.________.

C.
A.________ impugna con ricorso in materia penale al Tribunale federale questo
giudizio. Lamentando la violazione degli art. 19 LStup e 97 CP unitamente agli
art. 7 CEDU, 15 Patto ONU II, nonché 1 e 2 CP, postula l'annullamento della
sentenza dell'ultima istanza cantonale.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv.
1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia
penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini
legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

2.
In questa sede, il ricorrente non contesta la realizzazione degli elementi
costitutivi oggettivi e soggettivi dell'infrazione aggravata alla LStup.
Pretende tuttavia che, secondo il nuovo diritto a lui più favorevole, il reato
ascrittogli sia ormai prescritto. L'art. 19 n. 1 cpv. 9 LStup, nel suo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2007, punisce chiunque abbia contravvenuto alla LStup
nei modi descritti ai cpv. 1-8 con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria; in caso di infrazione aggravata, il colpevole è punito con una
pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria. L'insorgente sostiene che, nei casi gravi, può essere irrogata una
pena detentiva di una durata compresa tra un minimo di un anno (art. 19 n. 1
cpv. 9 seconda frase LStup) e un massimo di tre anni (art. 19 n. 1 cpv. 9 prima
frase LStup). In questi casi, l'azione penale si prescrive in sette anni (art.
97 cpv. 1 lett. c CP). Una diversa interpretazione dell'art. 19 n. 1 cpv. 9
LStup si urterebbe agli art. 7 CEDU e 15 Patto ONU II. Ne consegue che, posto
come i fatti rimproveratigli risalgano al febbraio 2000, al momento
dell'emanazione della sentenza di prima istanza, ossia il 4 settembre 2007,
essi erano ormai prescritti.

3.
La censura è il risultato di una lettura errata e al limite della pretestuosità
della legislazione in materia. In caso di infrazione aggravata alla LStup,
l'art. 19 n. 1 cpv. 9 seconda frase LStup commina una pena detentiva non
inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. La
disposizione non precisa quale sia la durata massima della pena detentiva. Di
certo essa non può essere determinata, come pretende il ricorrente, sulla base
della prima frase della medesima norma, in quanto la pena massima ivi comminata
concerne i casi di infrazione semplice alla LStup. Occorre piuttosto riferirsi
alle disposizioni generali del Codice penale, applicabili in virtù del rinvio
dell'art. 26 LStup. Orbene, giusta l'art. 40 CP, di regola la durata massima
della pena detentiva è di venti anni. Ne consegue che colui che commette
un'infrazione aggravata alla LStup incorre in una pena detentiva di una durata
compresa tra un minimo di un anno (art. 19 n. 1 cpv. 9 seconda frase LStup) e
un massimo di 20 anni (art. 40 CP richiamato l'art. 26 LStup). La dottrina più
recente si esprime nei medesimi termini (Peter Albrecht, Die Strafbestimmungen
des Betäubungsmittelgesetzes, 2a ed., Berna 2007, n. 262 ad. art. 19 LStup;
Andreas Donatsch/Stefan Flachsmann/Markus Hug/Hans Maurer/Ulrich Weder,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Zurigo 2006, pag. 493).
L'infrazione aggravata alla LStup è quindi un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Il
termine di prescrizione dell'azione penale si determina in modo astratto, alla
luce della pena massima che la disposizione legale applicabile commina (Peter
Müller, Strafrecht I, Commentario basilese, 2a ed., n. 10 ad art. 97 CP). Come
visto, in caso di infrazione aggravata alla LStup, la pena massima è una pena
detentiva di venti anni. Il termine di prescrizione dell'azione penale è dunque
di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Tale conclusione, checché ne dica
il ricorrente, non è contraria né al principio nulla poena sine lege né agli
art. 7 CEDU e 15 n. 1 Patto ONU II. Essa si fonda infatti su chiare
disposizioni legali e non procede da un'applicazione o un'interpretazione
estensiva delle stesse.

4.
Nella fattispecie, come già rettamente ritenuto dalla CCRP nelle sue pertinenti
motivazioni, il reato rimproverato all'insorgente è lungi dall'essere
prescritto sia secondo il nuovo diritto sia, ciò che lo stesso ricorrente non
contesta, secondo il vecchio diritto.

5.
Da quanto precede discende che il gravame, infondato, va respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino nonché al Ministero pubblico della Confederazione.
Losanna, 30 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano