Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.749/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_749/2007 /biz

Sentenza del 2 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Massimiliano Schiavi,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno, furto,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione
e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 5 settembre 2007, la presidente della Corte delle assise
correzionali di Locarno ha condannato A.________ a una pena detentiva di due
anni e sei mesi, sospesa in ragione di venti mesi con un periodo di prova di
due anni e al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, ritenendolo colpevole di
tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione, in parte tentato,
ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno, furto e infrazione alla legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Ha ritenuto, in
particolare, ch'egli, in correità con un'altra persona, ha organizzato e in
parte provveduto al trasporto di B.________ dalla Bulgaria alla Svizzera,
affinché vi esercitasse la prostituzione, sottraendole inoltre fr. 1'200.-.
Sfruttandone la precaria condizione sociale ed economica e la sua dipendenza,
l'ha altresì indotta a compiere con lui due atti sessuali.

B.
L'interessato ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CCRP),
chiedendo di proscioglierlo dalle imputazioni di sfruttamento dello stato di
bisogno e di furto. Con giudizio del 22 ottobre 2007, la CCRP ha dichiarato
inammissibile il gravame.

C.
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Postula il suo proscioglimento dalle accuse di ripetuto
sfruttamento dello stato di bisogno e di furto e di ridurre la condanna a 20
mesi sospesi condizionalmente.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1).

1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81
cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale, LTF; RS 173.110) e diretto contro una decisione finale
(art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità
cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art.
100 cpv. 1 cpv. 1 LTF), di per sé, di massima, è ammissibile.

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato dagli argomenti sollevati
nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte
insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella
esposta nel giudizio impugnato (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale
federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è
tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le
questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di
discussione nella sede federale.

1.4 Secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1), dev'essere quindi motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2). Inoltre, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale non può esaminare
nel merito la pretesa violazione di un diritto costituzionale o questioni
attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata
sollevata né motivata in modo preciso da parte del ricorrente: in tale ambito
le esigenze d'allegazione e di motivazione corrispondono a quelle dell'art. 90
cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4; 134 I 23 consid. 5.2).

2.
2.1 La CCRP, ricordato che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero
diritto e che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili solo per arbitrio, ha dichiarato inammissibili le relative censure
inerenti allo sfruttamento dello stato di bisogno e di furto sollevate dal
ricorrente contro la sentenza di primo grado, ritenendole non adeguatamente
motivate e sostanziate secondo quanto richiesto dalla procedura cantonale.
Essa, dopo aver illustrato gli accertamenti di fatto e i motivi addotti nella
sentenza di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente non si è confrontato con
quelle considerazioni, limitandosi a definire la presunta vittima bugiarda e
non credibile, omettendo peraltro di indicare quale atto processuale
conforterebbe tale assunto.

2.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un
ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il
ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario
l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di
procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2;
sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre 2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo
dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima
istanza cantonale, il gravame è inammissibile.

2.3 Nel rimedio in esame, il ricorrente si limita ad accennare al fatto che
nella sede cantonale avrebbe formulato una non meglio precisata censura di
arbitrio, ma neppure tenta di spiegare perché la CCRP a torto non l'avrebbe
esaminata nel merito. Il ricorso è quindi inammissibile.

2.4 Per di più, il ricorrente rileva semplicemente che il giudice non avrebbe
potuto ritenere veritiere le affermazioni della parte civile, la quale avrebbe
più volte mentito. Limitandosi ad asserire che per il tipo di reato in
questione occorrerebbe più chiarezza e linearità nelle dichiarazioni della
vittima, per cui ritenere credibile una parte che avrebbe mentito su alcuni
aspetti della vicenda apparirebbe come "una possibile violazione del divieto di
arbitrio", il ricorrente non solo non tenta di dimostrare perché la CCRP
avrebbe dichiarato a torto inammissibile le sue censure, ma neppure dimostra
l'asserita arbitrarietà degli accertamenti di fatto o della valutazione delle
prove compiuti dal primo giudice. Anche questi accenni di critica del merito
della sentenza non adempirebbero manifestamente le citate esigenze di
motivazione. In effetti, per sostanziare la censura di arbitrio non è
sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una
corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una
sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe
sostenibile o addirittura preferibile, bensì occorre mostrare e spiegare perché
il contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto
con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

3.
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.
Losanna, 2 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Crameri