Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.688/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_688/2007 /biz

Sentenza del 21 dicembre 2007
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Mathys, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. John Rossi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, Via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Accesso agli atti di un procedimento penale,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2007 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In data 20 luglio 1998, C.________ presentava una denuncia nei confronti di
B.________ per titolo di appropriazione indebita aggravata, amministrazione
infedele aggravata, tentata estorsione e tentata coazione. Con decisione del 27
novembre 1998, il Ministero pubblico decretava il non luogo a procedere in
ordine alla denuncia. La successiva istanza di promozione dell'accusa di
C.________ veniva respinta il 29 gennaio 1999 dalla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Quest'ultima decisione veniva
confermata dal Tribunale federale con sentenza 6P.29/1999 - 6S.123/1999 del 26
marzo 1999.

Con sentenza del 21 gennaio 1999, la CRP respingeva un'istanza di accesso agli
atti del suddetto procedimento penale presentata da C.________.

Il 2 dicembre 2003 la CRP respingeva una successiva istanza di accesso agli
atti presentata dalla Pretura del Distretto di Lugano Sezione 1 ai fini
istruttori per una causa civile ordinaria pendente.

B.
Il 30 gennaio 2006, A.________, figlia e erede di C.________ deceduta il 28
settembre 2002, presentava una prima domanda di accesso agli atti del
procedimento penale aperto su denuncia della madre. L'istanza veniva respinta
dalla CRP con sentenza del 4 maggio 2006 rimasta incontestata.

Il 18 luglio 2007, A.________ inoltrava nuovamente una domanda di accesso agli
atti. Con sentenza del 3 ottobre 2007, la CRP la respingeva, ritenendo che
l'interesse delle persone coinvolte nel procedimento penale - poi scagionate -
prevaleva su quello dell'istante.

C.
Contro questa decisione A.________ insorge al Tribunale federale mediante
ricorso in materia penale, subordinatamente ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Lamentando una violazione del diritto di essere sentito nonché
dell'art. 27 del codice di procedura penale ticinese, postula l'annullamento
della sentenza dell'ultima istanza cantonale.

D.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata verte sul diritto di ispezionare gli atti di un
procedimento penale, disciplinato dall'art. 27 del codice di procedura penale
del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1). Si tratta quindi di una decisione in
materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. La nozione di "decisioni
pronunciate in materia penale" si estende infatti a tutte le decisioni fondate
sul diritto penale materiale o procedurale (Messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28
febbraio 2001, FF 2001 3870).

Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile,
poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 LTF).

1.2 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di
motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può
comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in
linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure
sollevate. Non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto
costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale
se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte
ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
La ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito sancito dagli
art. 29 cpv. 2 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II, nonché la violazione
dell'art. 27 CPP/TI.

2.1 Tra i motivi di ricorso che il ricorrente può far valere dinanzi al
Tribunale federale l'art. 95 LTF non menziona la violazione del diritto
cantonale. Questa censura può quindi essere sollevata solo nella misura in cui
l'applicazione del diritto cantonale si palesa contraria al diritto federale,
in particolare laddove essa costituisce una violazione dei diritti
costituzionali, tra cui il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF
133 I 201 consid. 1). Orbene, nella fattispecie, la ricorrente si limita a
lamentare la violazione del diritto cantonale senza tuttavia sostenere che,
interpretando e applicando l'art. 27 CPP/TI, la CRP abbia violato il diritto
federale, segnatamente commesso arbitrio. La doglianza si rivela pertanto
inammissibile in questa sede.

Resta quindi da esaminare se, come preteso nel ricorso, negandole l'accesso
agli atti del procedimento penale ormai concluso da anni, l'autorità cantonale
abbia disatteso il diritto di essere sentita della ricorrente.

2.2 L'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce alle parti e alle persone interessate il
diritto di consultare gli atti di un incarto quale garanzia generale di
procedura e elemento del diritto di essere sentito. In quanto premessa
necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che
una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere sentito, le persone
interessate dalla procedura devono poter prendere conoscenza, senza limitazioni
e senza che sia necessario dimostrare un interesse particolare, degli atti del
procedimento (DTF 129 I 249 consid. 3). Nella fattispecie, questo aspetto del
diritto di essere sentito non entra in considerazione, dal momento che il
procedimento penale è terminato da tempo, la ricorrente non è né era parte alla
procedura e nessuna decisione dev'essere presa.

La giurisprudenza ha invero ammesso che il diritto di consultare un incarto può
essere invocato anche al di fuori di una procedura pendente. È quindi possibile
accedere agli atti di un incarto di un procedimento ormai chiuso, purché
l'istante renda verosimile l'esistenza di un interesse degno di protezione. Il
diritto di consultare un incarto è tuttavia limitato dalla tutela di interessi
pubblici o privati preponderanti. È necessario pertanto procedere alla
ponderazione dei diversi interessi presenti (DTF 129 I 249 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b; v. pure DTF 125 I 257 consid. 3b).

Questo diritto costituzionale di consultare gli atti di un procedimento chiuso
va oltre quanto garantito dagli art. 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II (DTF
129 I 249 consid. 3), di modo che ci si può limitare nella fattispecie a
esaminare se, come affermato dalla ricorrente, la CRP abbia violato l'art. 29
cpv. 2 Cost.

2.3 La CRP non ha permesso alla ricorrente di consultare l'incarto penale
ricordando che la stessa facoltà era già negata alla madre e denunciante con
sentenza del 21 gennaio 1999. In questa decisione si rilevava che, in presenza
di un decreto di non luogo a procedere, ci si trova in assenza di reato e non
c'è una vittima o una parte civile e che, comunque sia, l'allora patrocinatore
della denunciante aveva potuto accedere agli atti nella fase delle informazioni
preliminari e avuto quindi la possibilità di acquisire i dati necessari alla
formulazione delle pretese civili. L'autorità cantonale ha inoltre rammentato
che la consultazione dell'incarto penale era già stata rifiutata in altre due
occasioni non avendo scorto un interesse giuridico legittimo sufficiente ad
accedere agli atti di un procedimento solo formalmente penale, ma
sostanzialmente civile. Essa aveva quindi ritenuto che gli interessi delle
persone allora coinvolte nel procedimento, poi scagionate, prevalevano su
quelli dell'istante e dovevano essere tutelati. Riferendosi poi all'istanza di
accesso agli atti su cui era, nello specifico, chiamata a pronunciarsi, la CRP
è giunta alla medesima conclusione. La Corte cantonale ha altresì rimproverato
all'istante di non aver dimostrato un interesse legittimo a consultare
l'incarto, prevalendosi semplicemente di "non precisati motivi ereditari".

2.4 L'insorgente sostiene che, negandole l'accesso agli atti della procedura
penale a suo tempo avviata su denuncia della defunta madre, la decisione
impugnata la priva della facoltà di raccogliere elementi e informazioni a suo
dire necessari alla tutela dei suoi diritti ereditari e dunque patrimoniali.
Nel corso del procedimento penale, sarebbero stati prodotti numerosi documenti
relativi a società e trust con scopo ereditario. L'ispezione di tali documenti
permetterebbe alla ricorrente di nominare legalmente i beneficiari delle
società. Il rifiuto della possibilità di consultare l'incarto causerebbe
all'insorgente un chiaro pregiudizio economico.

Orbene, adendo la CRP, la ricorrente ha motivato la sua richiesta limitandosi
ad addurre "vari motivi tutti correlati al puro diritto che ho di riassestare
l'intero asseto (recte: assetto) ereditario" . In queste circostanze, non si
può certo affermare che la ricorrente abbia dimostrato un interesse degno di
protezione alla consultazione dell'incarto. A nulla giova l'obiezione contenuta
nel gravame per cui la CRP conoscerebbe già tutta la vicenda e le connesse
problematiche, avendo sempre la stessa Corte dapprima statuito sull'istanza di
promozione dell'accusa e poi, per ben tre volte, sulle altrettante richieste di
ispezione degli atti del procedimento. Spetta infatti ogni volta all'istante
esporre e dimostrare di adempiere le condizioni poste all'esercizio del diritto
di cui si ritiene titolare e non può pretendere che l'autorità adita supplisca
alle sue mancanze.

Non si può poi prescindere dal carattere particolare del procedimento di cui la
ricorrente chiede di consultare l'incarto. Non va dimenticato che il Tribunale
federale aveva definito il ricorso alle autorità penali di C.________
addirittura abusivo, rilevando che non è compito di tali autorità sostituirsi
al giudice civile per accertare con maggiore celerità e a minor prezzo
circostanze rilevanti ai fini di un giudizio civile o "mettere sotto pressione"
un protagonista di una lite civile (v. sentenza 6P.29/1999 - 6S.123/1999 del 26
marzo 1999 pag. 14). In queste circostanze, l'interesse del denunciato alla
protezione della sua sfera privata s'impone con maggior forza e prevale in modo
evidente su quello dell'istante.

A ragione quindi la CRP ha ritenuto che gli interessi delle altre parti
implicate nel procedimento penale, segnatamente la tutela della loro sfera
personale privata come pure la cessazione della pubblicità correlata al
procedimento, sono preminenti rispetto a quanto fatto valere dalla ricorrente.
Ne consegue che, rifiutando di accordarle la possibilità di consultare gli atti
del procedimento penale, l'autorità cantonale non ha disatteso il diritto di
essere sentita dell'insorgente.

3.
Nel gravame è inoltre censurata la violazione della garanzia della proprietà
(art. 26 Cost.). A mente della ricorrente, negandole l'accesso agli atti
raccolti dalle autorità penali, non le sarebbe possibile far valere e tutelare
in modo adeguato i suoi diritti ereditari, quindi i suoi diritti di proprietà.

Di dubbia ammissibilità sotto il profilo delle esigenze di motivazione poste
dalla LTF (v. consid. 1.2), la censura è comunque sia priva di pregio. Ci si
può chiedere se la garanzia della proprietà permetta di esigere l'accesso agli
atti di un incarto penale, la questione può tuttavia rimanere irrisolta nella
fattispecie. La ricorrente, infatti, non è proprietaria dei documenti che
chiede di visionare, né d'altronde pretende di esserlo. La garanzia
costituzionale invocata non le è pertanto di ausilio alcuno.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto nella misura
della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 dicembre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano