Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.686/2007
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6B_686/2007 /viz

Sentenza del 21 febbraio 2008
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, Presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,
tutti e tre patrocinati dall'avv. Paolo Tamagni,

contro

D.E.________,
F.E.________,
opponenti,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),

ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2007 dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 17 aprile 2007 A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sporgevano
denuncia penale nei confronti di D.E.________ e F.E.________ per titolo di
appropriazione indebita.
In sostanza, i coniugi E.________ si sarebbero appropriati della somma di fr.
20'000.-- versata loro dai denuncianti, a titolo di caparra/acconto, per la
compravendita di una casa d'abitazione di proprietà dei suddetti coniugi.
Secondo la convenzione del 13 ottobre 2006 sottoscritta dalle parti, questo
importo avrebbe dovuto essere restituito ai A.________ - dedotto un
indennizzo massimo di fr. 4'000.-- - qualora questi avessero deciso di non
concludere il contratto di compravendita. I A.________ rinunciavano ad
acquistare l'immobile e chiedevano dunque la restituzione del denaro versato
quale caparra/acconto. Le richieste di restituzione rimaste senza seguito
spingevano A.A.________, B.A.________ e C.A.________ a denunciare i
E.________ per appropriazione indebita.

B.
Ritenendo che la vertenza denotasse carattere meramente civilistico e che la
somma di fr. 20'000.-- non potesse essere considerata affidata ai sensi
dell'art. 138 CP, con decisione del 24 aprile 2007, il Procuratore pubblico
decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia del 17 aprile
2007.

C.
Il 21 settembre 2007, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (CRP) respingeva l'istanza di promozione dell'accusa
presentata dai A.________.

D.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ insorgono al Tribunale federale
mediante ricorso in materia penale, in subordine, ricorso sussidiario in
materia costituzionale, contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale
chiedendone l'annullamento.

E.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2).

2.
La sentenza impugnata, che conferma il decreto di non luogo a procedere del
24 aprile 2007, pone un termine al procedimento penale avviato con la
denuncia penale inoltrata dai ricorrenti. Si tratta, per conseguenza, di una
decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Interposto nei
termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle
forme richieste (art. 42 LTF), il ricorso in materia penale è di massima
ammissibile.

3.
3.1 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia
penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata, segnatamente (lett. b) l'accusatore privato, se in virtù del
diritto cantonale ha sostenuto l'accusa senza la partecipazione del pubblico
ministero (n. 4), la vittima, se la decisione impugnata può influire sul
giudizio delle sue pretese civili (n. 5), il querelante, per quanto trattasi
del diritto di querela come tale (n. 6). Questa disposizione fornisce una
definizione generale della legittimazione a ricorrere in materia penale e la
lista esemplificativa della lett. b enumera i casi ordinari in cui di regola
la condizione dell'interesse giuridico a interporre ricorso è adempiuta. La
giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la legittimazione a
proporre ricorso in materia penale disciplinata dall'art. 81 cpv. 1 lett. b
n. 4-6 LTF corrisponde a quanto prevedeva il previgente diritto all'art. 270
lett. e-g vPP (DTF 133 IV 228). In generale, quindi, la via del ricorso in
materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né
accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1
lett. b n. 4-6 LTF. Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o
la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con
cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata
respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva
spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di
un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate
persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver
violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare
la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la
rilevanza (v. DTF 125 I 253 consid. 1b).

3.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse
possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per
violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di
parte. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il
ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe
stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli
atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di
danneggiato (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317
consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente
protetto secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di
merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura conformemente alle
norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale.
Il denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere
contro la violazione di tali diritti di parte (v. DTF 131 I 455 consid.
1.2.1; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b). Il diritto di invocare
le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in
discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in
materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con
il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una
prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o
l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120
Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su
tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che
tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia
157 consid. 2a/bb e rinvii).

4.
Nella fattispecie, è pacifico che i ricorrenti non siano delle vittime ai
sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, ma dei semplici danneggiati. Essi pretendono
tuttavia di essere legittimati a ricorrere avendo la CRP commesso un diniego
di giustizia formale e violato il loro diritto di essere sentiti (art. 29
Cost.). Si dolgono inoltre di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione degli atti dell'incarto (art. 9 Cost.).
Certo, i ricorrenti lamentano dal profilo formale la violazione di garanzie
procedurali. Sennonché, con le citate censure, essi criticano in realtà la
conclusione della CRP di non ritenere in concreto realizzati gli elementi
oggettivi costitutivi del reato di appropriazione indebita. La  corte
cantonale, come in precedenza il magistrato inquirente, ha negato, fondandosi
sulla convenzione del 13 ottobre 2006, che il denaro versato ai denunciati
potesse essere considerato affidato ai sensi dell'art. 138 CP. In tali
circostanze ha quindi ritenuto superflua, sulla base di un apprezzamento
anticipato delle prove, l'assunzione delle prove prospettate dagli istanti.
Invocando l'art. 29 Cost., i ricorrenti criticano sostanzialmente la
valutazione delle prove da parte delle autorità cantonali, e in modo generale
l'esercizio del potere di apprezzamento che compete loro, in particolare per
quanto riguarda l'apprezzamento anticipato delle prove, e rimettono in
discussione il merito della causa. Come visto, gli insorgenti difettano però
di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il loro gravame
non può essere esaminato sotto l'aspetto degli invocati diritti
costituzionali. Lo stesso dicasi per la pretesa violazione del divieto
dell'arbitrio che, come sopra esposto, non sono legittimati a invocare in
quest'ambito (v. consid. 3.1).

5.
Vista l'inammissibilità del gravame in esame quale ricorso in materia penale,
resta da vagliare se, come chiesto dai ricorrenti, possa essere esaminato
come ricorso sussidiario in materia costituzionale.

5.1 Secondo l'art. 115 LTF, è legittimato al ricorso in materia
costituzionale chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità
inferiore o non gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un
interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b). Per interesse legittimo ai sensi di questa disposizione
si deve intendere un interesse giuridicamente protetto, conformemente alle
altre versioni linguistiche ("rechtlich geschütztes Interesse" in tedesco e
"intérêt juridique" in francese; DTF 133 I 185 consid. 3; v. pure Hansjörg
Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007,
n. 3 ad art. 115 LTF; Benoìt Bovay, Le recours en matière de droit public et
le recours constitutionnel subsidiaire, in: La nuova legge sul Tribunale
federale, edito dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei
giuristi, Lugano 2007, pag. 133; Rainer J. Schweizer, Die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde nach dem neuen Bundesgerichtsgesetz, in: Die
Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der
Praxis, Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [a cura di], San Gallo 2006,
pag. 242).

5.2 La legittimazione a interporre ricorso in materia costituzionale
corrisponde a quella regolata all'art. 81 cpv. 1 LTF per il ricorso in
materia penale. Ne consegue che il ricorrente sprovvisto del diritto di
impugnare una decisione resa in materia penale giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF
non è legittimato neppure a interporre il ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la medesima decisione.

5.3 Il gravame in esame si rivela pertanto inammissibile anche considerandolo
come ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 e
segg. LTF.

6.
Da quanto precede discende che l'impugnativa dev'essere dichiarata
inammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti
soccombenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 febbraio 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano