Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.635/2007
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6B_635/2007 /biz

Sentenza del 9 novembre 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.

C. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini,

contro

B.________,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Mancata opposizione a una pubblicazione punibile,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 12 settembre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa del 3 dicembre 2001 il Procuratore pubblico proponeva la
condanna di C.________, redattore responsabile della rivista X.________, a
una multa di fr. 2'500.--, ritenendolo colpevole di ripetuta mancata
opposizione a una pubblicazione punibile, commessa intenzionalmente.

In breve, gli veniva rimproverato di non aver impedito la pubblicazione di
tre articoli non firmati apparsi sulla rivista X.________, il primo nel
numero di maggio 2000, il secondo in quello di novembre 2000 e il terzo nel
numero di maggio 2001. Nel servizio pubblicato nel periodico del mese di
maggio 2000, lanciato in copertina con il titolo "Il potere occulto -
Massoneria: gli intrallazzi segreti dei fratelli ticinesi", si affermava tra
le altre cose che la massoneria influenzerebbe segretamente la politica,
l'economia e la televisione, e che i suoi membri si arricchirebbero a spese
del contribuente. Nell'articolo erano contenuti riferimenti anche a persone
concrete tra cui B.________.

B.
Statuendo su opposizione dell'accusato, l'11 marzo 2002 il Pretore del
distretto di Bellinzona dichiarava C.________ autore colpevole di ripetuta
mancata opposizione a una pubblicazione punibile, commessa intenzionalmente,
e lo condannava al pagamento di una multa di fr. 1'500.--.

C.
In data 8 ottobre 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello (CCRP) respingeva il ricorso per cassazione interposto da
C.________ contro la decisione pretorile.

D.
Con sentenza del 17 giugno 2004, pubblicata in DTF 130 IV 121, il Tribunale
federale accoglieva il ricorso per cassazione interposto dall'accusato,
annullava la sentenza della CCRP e rinviava la causa all'autorità cantonale
per nuovo giudizio.

In sostanza, il Tribunale federale stabiliva che, in presenza di una
diffamazione commessa mediante pubblicazione, al redattore responsabile
giusta l'art. 28 cpv. 2 CP (art. 27 cpv. 2 vCP) chiamato a rispondere del
reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile ex art. 322bis CP
debba essere garantito l'accesso alle prove liberatorie previste all'art. 173
cpv. 2 CP.

E.
Il 22 novembre 2004, la CCRP annullava la sentenza di primo grado e
trasmetteva gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio.

Con sentenza del 14 dicembre 2005, il Giudice della Pretura penale dichiarava
C.________ autore colpevole di mancata opposizione a una pubblicazione
punibile in relazione all'articolo apparso nel n. 3 della rivista X.________
del maggio 2000 e limitatamente al riferimento a B.________, condannandolo a
una multa di fr. 1'000.--. Gli altri due servizi incriminati - quelli
pubblicati nei numeri di novembre 2000 e di maggio 2001 - non venivano più
presi in considerazione a seguito di ritiro della querela delle parti lese,
rispettivamente dichiarazione di non esser più intenzionati a continuare con
la procedura penale a carico di C.________.

F.
Il 12 settembre 2007 la CCRP respingeva il ricorso interposto da C.________
contro la condanna pronunciata dal giudice di prime cure.

G.
Contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale C.________ insorge dinanzi
al Tribunale federale con ricorso in materia penale fondato sulla violazione
del diritto federale volto a ottenere l'annullamento della decisione
impugnata e il suo proscioglimento da ogni accusa.

H.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. B.________ chiede la
reiezione del ricorso. Il Ministero pubblico è rimasto silente.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art.
81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile
poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 LTF).

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio
il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può
dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla
parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da
quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4).
Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 LTF,
sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale
federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è
tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le
questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di
discussione in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla
pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al
diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né
motivata in modo preciso dalla parte del ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
Sebbene la sentenza di rinvio del Tribunale federale riconoscesse al
ricorrente, accusato del reato di cui all'art. 322bis CP, l'accesso alla
prova della verità prevista all'art. 173 CP, l'insorgente sostiene di essere
stato impossibilitato a esercitare tale diritto. Il giudice di prime cure,
con successivo avallo della CCRP, ha infatti rifiutato l'escussione dei testi
F.________, G.________, H.________ e I.________ richiesta dalla difesa. A
mente del ricorrente, condannandolo per mancata opposizione a una
pubblicazione punibile, dopo avergli impedito di rapportare la prova della
verità, come previsto dal reato di riferimento di cui all'art. 173 CP, la
sentenza impugnata violerebbe gli art. 173 e 322bis CP, in relazione con
quanto disposto dall'art. 27 vCP (art. 28 nCP).

2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le autorità cantonali
non gli hanno impedito di fornire la prova liberatoria della verità. In
realtà, sulla base delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di
assunzione dei testimoni, attraverso un apprezzamento anticipato delle prove
ritenuto non arbitrario dalla CCRP, il primo giudice ha stabilito che i testi
proposti non sembravano utili al chiarimento dei fatti, segnatamente a
provare che B.________ si è arricchito a seguito di sotterfugi all'insaputa e
a scapito del contribuente grazie alla sua vicinanza con la massoneria.
Orbene, nel caso in cui non è litigioso il diritto di provare la verità delle
allegazioni diffamatorie, bensì la pertinenza delle prove offerte,
l'insorgente può impugnare la decisione cantonale invocando l'arbitrio
nell'apprezzamento anticipato delle prove, censura che sottostà a severe
esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 393
consid. 6; sentenza 6B_178/2007 del 23 luglio 2007 consid. 1.4, destinata
alla pubblicazione).

2.2 Vagliando le motivazioni - definite stringate - contenute nella richiesta
di assunzione di prove, il primo giudice è giunto alla conclusione che i
testimoni non ammessi non parevano in grado di fornire chiarimenti capaci di
influenzare il giudizio finale. A ciò il ricorrente obietta che le ragioni
indicate dalla difesa a sostegno delle audizioni richieste erano
sufficientemente dettagliate. Tuttavia egli non si confronta minimamente con
le motivazioni della decisione che si limita a definire manifestamente
infondate. In particolare, egli si sottrae a qualsiasi confronto con la
sentenza oggetto di ricorso. La CCRP gli ha infatti rimproverato di non aver
indicato come i testi sarebbero stati in grado di deporre su fatti
incontrovertibili, vale a dire su avvenimenti precisi a cui essi avrebbero
assistito, tali da rendere oltremodo verosimile che B.________ si sia
arricchito a seguito di sotterfugi all'insaputa e a scapito dei contribuenti.
I testimoni, continua la CCRP, avrebbero riferito sulle accuse rivolte a
B.________, non sulla base di riscontri certi da loro stessi personalmente
constatati, ma verosimilmente su supposizioni, rispettivamente su deduzioni.
Ciò che non sarebbe bastato. Orbene, nelle ragioni appena esposte non si
scorge arbitrio di sorta e il ricorrente non lo sostanzia. Di conseguenza la
censura, al limite dell'ammissibilità, va respinta.

3.
L'insorgente intravede, in seguito, una violazione dell'art. 27 cpv. 2 vCP
(art. 28 cpv. 2 nCP) come pure dell'art. 322bis CP nella sua condanna per
mancata opposizione a una pubblicazione punibile. Posto come il reato di
riferimento, in casu la diffamazione, sia caduto in prescrizione, egli
sostiene che non sia più possibile punire il redattore responsabile giusta
l'art. 322bis CP.

3.1 Riprendendo le considerazioni della sentenza di prima istanza, la CCRP ha
ritenuto che, non essendo stato identificato l'autore dei passaggi lesivi
dell'onore contenuti nel servizio sulla massoneria del maggio 2000, trovava
spazio l'accusa contro il ricorrente di mancata opposizione a una
pubblicazione punibile ex art. 322bis CP. Quest'ultima disposizione è stata
inserita tra i reati contro i doveri d'ufficio e professionali e soggiace a
una prescrizione indipendente da quella dell'infrazione di riferimento. Ne
consegue che, qualora la prescrizione del reato a monte sia inferiore a
quello di mancata opposizione a una pubblicazione punibile, il redattore
responsabile rimane perseguibile anche dopo lo scadere dei termini del primo.
La CCRP non si è tuttavia pronunciata sull'argomentazione abbondanziale del
giudice di prime cure per cui l'applicazione dell'art. 322bis CP sarebbe
stata possibile anche nel caso in cui l'autore dell'articolo fosse stato
individuato solo dopo l'intervenuta prescrizione dell'azione penale del reato
di diffamazione da lui commesso.

3.2 Il Tribunale federale non ha ancora avuto l'occasione di esprimersi sulla
problematica sollevata nel ricorso. Neppure la dottrina si è chinata sul
tema. Solo Edy Salmina accenna alle eventuali conseguenze della prescrizione
del reato di riferimento sull'applicabilità dell'art. 322bis CP al redattore
responsabile. Questo autore esclude la possibilità di chiamare in causa il
redattore qualora l'autore della pubblicazione sia stato individuato, ma il
reato prescritto (Edy Salmina, «Risk-management» pubblicistico, controllo
della qualità e organizzazione dei mass media. L'art. 322bis Codice penale e
la decisione 130 IV 121 del Tribunale federale, in: Diritto senza devianza,
Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 746).
Ipotesi questa che diverge dalla presente fattispecie in cui l'autore del
servizio diffamatorio non ha potuto essere individuato. Certo, l'opinione di
Salmina può essere condivisa, dal momento che, nel caso da lui evocato,
l'autore essendo stato individuato, viene meno la condizione posta dall'art.
27 cpv. 2 vCP (art. 28 cpv. 2 CP) per poter punire il redattore responsabile
giusta l'art. 322bis CP. In quest'ottica, non può essere seguita la
motivazione abbondanziale del Giudice della Pretura penale per cui, sulla
scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 27 cpv. 2 vCP (art. 28 cpv.
2 CP), l'impossibilità di tradurre dinanzi a un tribunale svizzero l'autore
dell'opera non comprende solo i casi in cui questi si trovi all'estero, ma
anche quelli nei quali, per altri motivi, non è possibile o non è più
possibile processarlo, quindi anche qualora egli non possa essere punito a
causa della prescrizione del reato. A sostegno di questa posizione, egli cita
Bernard Corboz che ipotizza un'applicazione dell'art. 322bis CP nel caso in
cui l'autore dell'opera pubblicata era incapace di intendere e di volere e il
redattore non se n'era reso conto (v. Bernard Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 13 ad art. 322bis CP). Sennonché tale
interpretazione mal si concilia con il chiaro testo dell'art. 27 cpv. 2 vCP
(art. 28 cpv. 2 CP) che parla di tribunale svizzero, riferendosi
manifestamente al caso in cui l'autore dell'opera sia all'estero (v. Denis
Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 1152; Franz Zeller,
Commentario basilese, n. 51 ad art. 27 CP) e non possa essere processato in
Svizzera. Le altre versioni linguistiche ("Kann der Autor in der Schweiz
nicht vor Gericht gestellt werden" in tedesco, "Si l'auteur ne peut être
traduit en Suisse devant un tribunal" in francese) confermano sostanzialmente
questa interpretazione.

3.3 Come già rettamente rilevato dalle diverse istanze cantonali, l'art.
322bis CP è stato introdotto nel titolo diciottesimo del codice penale tra le
infrazioni contro i doveri d'ufficio e professionali. Questa disposizione non
prevede nessun termine di prescrizione speciale, come è invece il caso degli
art. 118 cpv. 4, 178 cpv. 1 e 302 cpv. 3 CP. Per determinare il termine di
prescrizione a cui soggiace il reato di cui all'art. 322bis CP occorre dunque
rapportarsi alle disposizioni generali, nella fattispecie agli art. 70-72 vCP
in quanto più favorevoli all'imputato (art. 389 CP). In caso di mancata
opposizione intenzionale a una pubblicazione punibile, l'azione penale si
prescrive in cinque anni (art. 70 vCP), essa si estingue al più tardi dopo
sette anni e mezzo dalla commissione del reato (art. 72 cpv. 2 vCP). Per
poter ammettere, come reclama il ricorrente, che l'avvenuta prescrizione del
reato di riferimento implichi ipso facto l'impossibilità di agire contro il
redattore responsabile giusta l'art. 322bis CP, occorrerebbe una disposizione
legale chiara in questo senso. Pur riconoscendo una stretta interdipendenza
tra la mancata opposizione a una pubblicazione punibile e il reato di
riferimento (v. Franz Zeller, op. cit., n. 9 ad art. 322bis CP), in casu la
diffamazione, che ha condotto il Tribunale federale ad accordare al redattore
responsabile l'accesso alle prove liberatorie nonché a esigere l'esistenza di
una querela valida (DTF 130 IV 121), la punibilità del redattore è autonoma
rispetto a quella dell'autore dell'opera. La prescrizione del reato di
mancata opposizione a una pubblicazione punibile è indipendente da quella
dell'infrazione di riferimento. Questo si giustifica ancor più se si
considera la forma colposa del reato di mancata opposizione a una
pubblicazione punibile che si configura come semplice contravvenzione (art.
322bis unitamente all'art. 101 vCP, rispettivamente art. 322bis unitamente
all'art. 103 CP) e il cui termine di prescrizione può risultare essere più
breve (al massimo due anni secondo l'art. 109 in relazione con l'art. 72 cpv.
2 vCP, rispettivamente tre anni giusta l'art. 109 CP) in confronto al reato
di riferimento, nella fattispecie la diffamazione (v. art. 178 cpv. 1
unitamente all'art. 72 cpv. 2 vCP, rispettivamente art. 178 cpv. 1 CP). In
quest'ultima ipotesi, trascorsi due anni (rispettivamente tre anni), il
redattore responsabile non potrebbe più essere processato, sebbene sarebbe
teoricamente possibile esercitare l'azione penale contro l'autore dell'opera
qualora fosse individuato o tradotto davanti a un tribunale svizzero.
L'intervenuta prescrizione del reato a monte avrebbe un'incidenza sull'azione
penale diretta contro il redattore responsabile solo nei casi, previsti
all'art. 27 cpv. 3 vCP (art. 28 cpv. 3 CP), in cui il redattore è punito come
autore del reato di riferimento.

3.4 Da tutto ciò discende che i giudici cantonali, condannando il ricorrente
per mancata opposizione a una pubblicazione punibile malgrado il reato di
diffamazione sia ormai prescritto, non hanno violato il diritto federale. Il
ricorso deve pertanto essere respinto.

4.
Nell'ipotesi in cui le sue censure fossero respinte, l'insorgente chiede
l'abbandono del procedimento promosso contro di lui, dal momento che a far
tempo al più tardi dal 15 novembre 2007 il reato di mancata opposizione
intenzionale a una pubblicazione punibile sarà prescritto. L'articolo
diffamatorio è infatti stato pubblicato il 15 maggio 2000.

Sennonché, la presente sentenza pone fine al procedimento e passa in
giudicato il giorno in cui è pronunciata (art. 61 LTF). Emessa prima
dell'estinzione dell'azione penale per raggiunta prescrizione, non v'è motivo
di decretare l'abbandono del procedimento.

5.
Da quanto precede risulta che il ricorso di C.________ dev'essere
integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata. Al ricorrente,
parte soccombente, sono addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Non essendo patrocinato da un avvocato, non v'è ragione di assegnare
un'indennità per ripetibili della sede federale a B.________.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente e al Ministero
pubblico nonché alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 novembre 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: