Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.570/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_570/2007 /biz

Sentenza del 23 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Zünd, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP/TI,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 agosto 2007
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a Il 30 giugno 1999 B.________ denunciava A.________, allora revisore AVS
presso la Cassa di compensazione C.________, per titolo di truffa. Al termine
della sua audizione, il 27 ottobre 1999, A.________ veniva arrestato. Il giorno
successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto confermava l'arresto per
l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi
di interesse pubblico. Il 16 novembre 1999, A.________ veniva scarcerato.
A.b Ritenendo che l'inchiesta aveva dimostrato come B.________ aveva firmato
gli atti di disposizione a favore di terzi comprendendone con ogni
verosimiglianza il contenuto e che gli atti istruttori non offrivano elementi
sufficienti per reputare che A.________ avesse esercitato un inganno astuto, il
3 febbraio 2005, il Procuratore pubblico decretava l'abbandono del procedimento
penale a carico di A.________. Il 22 marzo 2005 la Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) dichiarava irricevibile, per
mancanza di sufficienti indizi riguardo alla modalità dell'inganno astuto e
agli elementi soggettivi dell'ipotesi accusatoria di truffa, la proposta di
atto di accusa presentata da B.________. La Corte rilevava nondimeno
l'esistenza oggettiva di una spoliazione patrimoniale di B.________ e
sottolineava come A.________ avesse saputo dare solo delle spiegazioni limitate
e parziali per ogni singolo atto, ma non una spiegazione che potesse chiarire
l'insieme dei diversi atti di disposizione intervenuti.

B.
Il 13 marzo 2006 A.________ presentava alla CRP un'istanza di indennità ai
sensi dell'art. 317 CPP/TI postulando la condanna dello Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino a versargli fr. 425'159.80 quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, di cui fr. 61'145.80 oltre
interessi per le spese di patrocinio, fr. 314'014.-- oltre interessi per danni
materiali e fr. 50'000.-- oltre interessi per torto morale.

C.
Con sentenza del 6 agosto 2007, in parziale accoglimento dell'istanza di
indennizzo, la CRP condannava lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a
rifondere a A.________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP/TI,
l'importo di fr. 27'852.30, oltre interessi del 5 % su fr. 20'652.30 dal 13
marzo 2006 e su fr. 4'200.-- dal 22 marzo 2005.
In sostanza, la Corte riteneva eccessive le pretese di indennizzo delle spese
legali esposte per la difesa di A.________ riconoscendo a questo titolo
unicamente l'importo di fr. 20'652.30 oltre interessi, di cui fr. 18'020.85 per
onorario, fr. 1'215.-- per spese e fr. 1'416. 45 per IVA. Essa respingeva
integralmente la richiesta di risarcimento della perdita di guadagno formulata
da A.________, licenziato dalla cassa di compensazione per cui lavorava a
seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti, in quanto la
disdetta del rapporto di lavoro era da ricondurre al suo comportamento -
l'oggettiva spoliazione patrimoniale di un'anziana signora conosciuta
nell'ambito della sua attività professionale - inconciliabile con i suoi doveri
professionali. A titolo di riparazione del torto morale, la CRP riconosceva
all'istante l'importo di fr. 4'200.-- oltre interessi, questa somma tenendo
conto dell'inevitabile sofferenza legata alla detenzione e della soddisfazione
personale già ottenuta dal riconoscimento che il procedimento penale a carico
dell'instante era ingiustificato. Infine, per le spese di patrocinio inerenti
l'istanza di indennizzo la Corte accordava fr. 3'000.-- a A.________.

D.
Contro il giudizio della CRP, A.________ insorge davanti al Tribunale federale
con ricorso in materia di diritto pubblico. Egli postula, in via principale,
l'annullamento della sentenza impugnata, in via subordinata, la sua riforma nel
senso che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a
rifondere a A.________ un'indennità giusta l'art. 317 CPP/TI di fr. 379'359.80
oltre interessi al 5 % dal 22 marzo 2005 su fr. 4'200.-- e dal 13 marzo 2006 su
fr. 375'159.80.

E.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale. Non sono state chieste
altre osservazioni.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 317 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CPP/TI;
RL 3.3.3.1), l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale.
Fondandosi su questa disposizione, il ricorrente ha formulato delle pretese di
risarcimento per le spese di patrocinio e i danni materiali nonché morali
cagionati dal procedimento penale aperto nei suoi confronti.

1.1 La procedura principale - il procedimento penale condotto contro il
ricorrente - è una procedura in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1
LTF. Il decreto di abbandono soggiace pertanto al ricorso in materia penale. Le
ripetibili - essenzialmente le spese di patrocinio - sono strettamente connesse
alla procedura penale e sono di regola fissate, come accade per le spese di
procedura, dal giudice penale nella decisione di merito. Le censure relative
alla loro determinazione da parte dell'ultima istanza cantonale devono perciò
essere sollevate nell'ambito di un ricorso in materia penale (sentenza 6B_300/
2007 del 13 novembre 2007 consid. 1.1).

1.2 Le altre pretese risarcitorie presentano un nesso con la procedura penale
nella misura in cui si fondano sul comportamento - legale o illegale - delle
autorità di perseguimento penale, quale per esempio un ordine di perquisizione
e/o di sequestro, comportamento che causa danni materiali rispettivamente
morali. Si tratta in sostanza di pretese di risarcimento danni contro il
Cantone e perciò di pretese pecuniarie fondate sul diritto pubblico cantonale.
Contrariamente alle decisioni concernenti le pretese civili che, come
esplicitamente previsto all'art. 78 cpv. 2 lett. a LTF, devono essere impugnate
con ricorso in materia penale se trattate unitamente alla causa penale, la
sorte delle pretese fondate sulla responsabilità dello Stato per pregiudizi
causati dalla procedura penale non è espressamente disciplinata dagli art. 78 e
segg. LTF. A questo proposito il messaggio del Consiglio federale del 28
febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria
federale è silente (FF 2001 3764, segnatamente pag. 3871 e seg.) e così pure la
dottrina. Il rapporto di queste pretese con la procedura penale non è così
stretto da poter essere ragionevolmente giudicate solo nell'ambito della
procedura penale, come è invece il caso per le spese di procedura e le
ripetibili. Tali pretese perciò, in particolare in considerazione
dell'inesistenza di una disposizione corrispondente all'art. 78 cpv. 2 lett. a
LTF per le pretese fondate sul diritto pubblico, soggiacciono al ricorso in
materia di diritto pubblico degli art. 82 e segg. LTF (sentenza 6B_300/2007 del
13 novembre 2007 consid. 1.2).

1.3 Come detto, dunque, le pretese fondate sulla responsabilità dello Stato
devono essere fatte valere con ricorso in materia di diritto pubblico. Perché
questo rimedio giuridico sia possibile occorre però che il loro valore
litigioso sia di almeno fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF a contrario).

1.4 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei rimedi
giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2; 133 III 462
consid. 2). Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato un'unica impugnativa
denominata "ricorso in materia di diritto pubblico" con cui censura la
decisione impugnata in relazione sia alle spese di patrocinio sia ai danni
materiali. L'allegato ricorsuale adempie sia i requisiti di ammissibilità del
ricorso in materia penale per quanto attiene alle spese di patrocinio (art. 78
cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) che quelli del ricorso in materia di diritto pubblico
per quel che concerne i danni materiali (art. 82, 85 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1
lett. a a contrario LTF). La legittimazione ricorsuale dell'insorgente è
pacifica (v. art. 81 cpv. 1 e 89 cpv. 1 LTF). Presentato nei termini legali
(art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 LTF) e nelle forme richieste (art. 42
LTF), il rimedio giuridico proposto è pertanto di massima ammissibile.

2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di
motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può
comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in
linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure
sollevate. Non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto
costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale
se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte
ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF; v. a questo proposito DTF 133 III 638 consid.
2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4).

3.
Il ricorrente imputa anzitutto al giudizio della CRP un arbitrio
nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 317 CPP/TI. Nella
valutazione dei costi di patrocinio nell'ambito dell'art. 317 CPP/TI, il potere
d'apprezzamento della Corte cantonale sarebbe particolarmente limitato.
Infatti, con l'entrata in vigore del nuovo art. 319a cpv. 2 CPP/TI - non
applicabile alla fattispecie (BU 2006, 297) - che limita la rifusione delle
spese di patrocinio a quelle necessarie e proporzionate, sarebbe chiaro che la
CRP non poteva operare decurtazioni alle spese di difesa limitandole a quelle
oggettivamente necessarie e proporzionate sulla base dell'art. 317 CPP/TI. La
sentenza impugnata violerebbe manifestamente l'art. 317 CPP/TI e sarebbe quindi
arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost.

3.1 A questo proposito giova ricordare che l'arbitrio non si realizza già
qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 132 III 209 consid.
2.1). Il Tribunale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost., ossia
del divieto dell'arbitrio, unicamente se il giudice cantonale emana un giudizio
che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).

Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre
ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere considerata
come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e immediatamente
riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale sarebbe
l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione applicabile; deve
unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale dall'autorità cantonale
sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18).

3.2 Giusta l'art. 317 CPP/TI, l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei
danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione
dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le
norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali
degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 109 n. 7). L'onere
della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta su
fatti precisi e documentare le sue pretese (v. DTF 113 IV 93 consid. 3e; 107 IV
155 consid. 5). In questa valutazione, al giudice cantonale è riservato un
ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente
sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o
dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4; 118 II 410
consid. 2a; 116 II 295 consid. 5a e rinvii).

3.3 Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio, la CRP, come da
costante prassi (v. Rep. 1998, n. 126, pag. 380 e seg.), ha verificato la
conformità della nota di onorario dell'avv. D.________ ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino - abrogata il 1° gennaio 2008 (BU
2007, 753). Secondo i principi sviluppati nella sua giurisprudenza e applicati
anche nella fattispecie, per determinare il tempo necessario alla trattazione
di una pratica, la Corte non si basa sull'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, bensì sul dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (sentenza impugnata pag. 5 e 7; v. pure Rep. 1998, n. 126, pag. 381).
Procedendo all'esame del procedimento penale di cui il ricorrente è stato
l'oggetto e degli interventi dell'avv. D.________, suo legale di allora, la CRP
ha ritenuto che il dispendio orario di 205 ore e 40 minuti esposto nelle note
professionali fosse sproporzionato e non giustificato dalle effettive necessità
di istruttoria e di patrocinio, e lo ha quindi ridotto a 72 ore e 5 minuti.

3.4 Basandosi essenzialmente sull'introduzione del nuovo art. 319a cpv. 2 CPP/
TI, l'insorgente, che non discute nel merito l'accurata analisi effettuata
dall'autorità cantonale, si contenta di contestare la facoltà della CRP di
ridurre le spese di difesa esposte nella sua istanza. Egli, tuttavia, si limita
in modo alquanto generico a proporre la sua personale interpretazione delle
norme legali, senza con ciò dimostrare arbitrio di sorta nell'applicazione del
diritto cantonale. Orbene, l'art. 317 CPP/TI non limita in alcun modo il potere
d'apprezzamento della CRP, non le è quindi preclusa la possibilità di operare
riduzioni delle spese di patrocinio. In realtà, contrariamente a quanto si
desume nel gravame, l'art. 319a CPP/TI non è stato introdotto per accordare
alla CRP facoltà che non aveva, bensì con lo scopo di anticipare la
legislazione federale, segnatamente il futuro art. 429 cpv. 1 lett. a del
Codice di diritto processuale penale svizzero (Messaggio del Consiglio di Stato
n. 5749 del 25 gennaio 2006 relativo alla revisione delle norme sull'indennità
a favore dell'accusato prosciolto; FF 2007 6454). Nell'ambito dell'art. 317 CPP
/TI la Corte cantonale dispone quindi di un margine di discrezionalità assai
vasto. Riducendo le spese di difesa da risarcire, ammettendo unicamente un
onorario corrispondente a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, la CRP non ha violato l'art. 317 CPP/TI e la censura di arbitrio del
ricorrente si rivela pertanto infondata.

4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato
deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la
responsabilità assunta dal libero professionista, tenendo conto della natura,
dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o
in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e
del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato
dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle
udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1
consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid.
3b). Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della
prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine di
discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il
ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF
118 Ia 133 consid. 2b; 117 Ia 22 consid. 3a; 111 V 48 consid. 4a; 109 Ia 107
consid. 2c).

4.1 Pur riconoscendo l'efficacia dell'intervento dell'avv. D.________, la CRP
ha ritenuto il dispendio orario di 205 ore e 40 minuti sproporzionato e non
giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e di patrocinio. Malgrado
il procedimento penale si sia esteso sull'arco di quasi sei anni e abbia
comportato numerosi interrogatori, era giuridicamente semplice presentando solo
alcune difficoltà di fatto relative alla ricostruzione delle transazioni a
favore di A.________, di sua moglie o di società a loro riconducibili. Il
procedimento penale si è viepiù concluso con un decreto di abbandono, senza
perciò deferimento del ricorrente a una Corte di merito, senza dunque
l'esigenza per il legale di preparare e partecipare al dibattimento. Procedendo
a un esame degli scritti dell'avv. D.________ - molto spesso di poche righe - e
delle esigenze dell'istruzione penale - colloqui con il cliente/procuratore
pubblico/terzi, esame dell'incarto, esame degli scritti pervenuti al legale,
interrogatori, preparazione degli interrogatori, trasferte, ricerca di leggi e
di dottrina, stesura delle osservazioni alla proposta di atto di accusa -
l'autorità cantonale ha riconosciuto unicamente un onorario pari a 72 ore e 5
minuti a fr. 250.-- all'ora. A ciò ha poi aggiunto fr. 1'215.-- per spese e fr.
1'416.45 per IVA, oltre interessi.

4.2 In sede cantonale, il ricorrente ha provato il danno da lui subito, in
particolare ha dimostrato di essersi assunto il pagamento di fr. 59'984.80,
pari alle note professionali emesse dal suo difensore di allora, nonché della
fattura di fr. 1'161.-- relativa a una consulenza specialistica fornita da
E.________SA. A mente dell'insorgente, la CRP non era legittimata a ridurre di
ben 2/3, ovvero da fr. 61'145.80 a fr. 20'652.30, i costi della difesa da lui
sopportati. In tal modo, la Corte cantonale avrebbe applicato in modo
manifestamente erroneo gli art. 42 e segg. CO, quale diritto cantonale
suppletivo, giungendo a un risultato iniquo e lesivo dell'art. 9 Cost.

4.3 Con questi generici accenni, di natura meramente appellatoria, il
ricorrente non dimostra affatto che la contestata decisione, in cui sono
compiutamente indicate le singole posizioni della nota professionale litigiosa
e spiegate le relative riduzioni, sarebbe insostenibile e quindi arbitraria.
Sotto questo profilo, il gravame si palesa così inammissibile. In ogni modo, la
CRP, con un lavoro minuzioso e preciso con cui l'insorgente non si è
minimamente confrontato, ha illustrato le ragioni di ciascuna delle
decurtazioni effettuate della nota del suo patrocinatore. In particolare, per
quel che riguarda la fattura della E.________SA, la Corte non ne ha messo in
dubbio l'esistenza, ma ha semplicemente constatato l'assenza, nell'istanza di
indennizzo, di una qualsivoglia spiegazione in merito alla sua rilevanza per il
procedimento penale di cui il ricorrente è stato l'oggetto. Spiegazione che
l'insorgente non adduce neppure in questa sede. Non si giustifica quindi di
esaminare oltre questa censura.

5.
A mente del ricorrente, la CRP avrebbe inoltre violato il diritto di essere
sentito per non aver assunto la testimonianza dell'avv. D.________, benché
avesse offerto tale prova con la sua istanza.

5.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131
I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).
Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non
potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122
II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di questa valutazione,
all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale
interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208
consid. 4a). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito,
riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di
arbitrio. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario
solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di
un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF
129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).

5.2 Su questo punto l'impugnativa in esame disattende le severe esigenze di
motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. consid. 2). Il
ricorrente, infatti, non spiega, né d'altronde si vede, perché la mancata
escussione dell'avv. D.________ violi il diritto di essere sentito e proceda da
un'arbitraria valutazione delle prove. In particolare, tenuto conto della
presenza agli atti delle sue note professionali e della distinta dettagliata
delle sue prestazioni, egli non indica quale forza ed efficacia probatoria
avrebbe potuto avere la testimonianza del legale e neppure spiega in che misura
eventuali difficoltà particolari della causa imponevano all'autorità cantonale
di procedere a tale audizione. Va infine rilevato come la procedura di
indennizzo cantonale sia essenzialmente documentale (v. Niccolò Salvioni,
Codice di procedura penale, Locarno 1999, pag. 506). Questo principio è ormai
espressamente sancito dal nuovo art. 320a cpv. 3 CPP/TI, disposizione non
direttamente applicabile alla fattispecie in quanto entrata in vigore
posteriormente all'inoltro dell'istanza di indennizzo (BU 2006, 296). Da questo
profilo, la censura dell'insorgente si palesa, oltre che inammissibile, anche
infondata.

6.
Il ricorrente contesta ancora come arbitrario e lesivo della presunzione di
innocenza il mancato riconoscimento da parte della CRP del danno materiale,
pari alla perdita di guadagno subita a seguito della disdetta del rapporto di
lavoro che lo univa alla Cassa di compensazione C.________.
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 32 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 2 CEDU ogni persona è
presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in
giudicato. Secondo la giurisprudenza, queste norme sono violate quando,
nell'ambito del giudizio sull'accollamento di spese processuali a carico
dell'accusato prosciolto, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato
di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 116 Ia 162 consid. 2e;
sentenza 1P.551/2003 del 9 marzo 2004, consid. 3.3, apparsa in: ZBl 106/2005,
pag. 197 segg.). Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro
compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia
provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo
svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,
lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con
l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il
giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti
incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve
al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al
diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non
scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la
riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c).
6.1.2 Il Tribunale federale esamina liberamente se nell'ambito del diniego
dell'indennità sia stata violata la presunzione di innocenza, rimproverando
direttamente o indirettamente all'interessato una colpa di natura penale.
Valuta invece sotto il ristretto profilo dell'arbitrio se egli abbia
chiaramente violato, in modo riprovevole secondo il diritto civile, una norma
di comportamento scritta o non scritta, provocando l'avvio del procedimento o
complicandone lo svolgimento (DTF 116 Ia 162 consid. 2f).

6.2 La CRP ha ritenuto che il ricorrente avesse oggettivamente spogliato
B.________ dei suoi beni. A prescindere dalla rilevanza penale negata nella
fattispecie, il suo comportamento appariva incompatibile con il suo ruolo di
revisore AVS. Questa funzione richiede, difatti, una condotta integerrima.
A.________ ha conosciuto B.________ proprio nella sua veste di revisore AVS,
circostanza che ha generato fiducia in quest'ultima. Egli deve dunque
rimproverare unicamente sé stesso per essere stato licenziato, la disdetta del
rapporto di lavoro essendo da ricondurre al suo comportamento inconciliabile
con i suoi doveri professionali. In particolare, non gli poteva sfuggire che
fare trasferire a sé stesso, a sua moglie o a società a loro riconducibili
l'intero patrimonio di un'anziana signora benestante conosciuta nell'ambito
della sua attività lo avrebbe potuto esporre a conseguenze sul piano
professionale, soprattutto in relazione al principio di fedeltà. In
applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO, la CRP ha quindi respinto le pretese di
risarcimento del danno materiale derivanti dalla disdetta del contratto di
lavoro.
6.3
6.3.1 Il ricorrente definisce lesivo della presunzione d'innocenza
l'affermazione dell'autorità cantonale per cui egli avrebbe spogliato
B.________ dei suoi beni. Così facendo, la CRP lascerebbe intendere che,
malgrado il suo proscioglimento da ogni accusa, egli si sia nondimeno reso
colpevole di un reato penale. Qualifica poi di arbitrario l'accertamento
secondo cui egli avrebbe assunto un comportamento contrario ai suoi doveri di
revisore. Orbene, è stato il venir meno dell'indispensabile rapporto di fiducia
la ragione della disdetta del rapporto di lavoro. La tesi dell'autorità
cantonale sarebbe dunque contraria all'art. 9 Cost. in quanto conseguenza di un
accertamento di fatto del tutto erroneo e in quanto manifestamente lesivo
dell'art. 44 CO.
6.3.2 Ora, si può certo ammettere che l'utilizzo del verbo spogliare risulta
poco felice in questo caso, posto come designi di regola il fatto di privare
qualcuno di quanto possiede spesso con violenza, inganno o astuzia (Giacomo
Devoto/Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 2002).
Tuttavia, le conclusioni tratte dal ricorrente in relazione alla violazione
della presunzione di innocenza non possono essere condivise. Occorre infatti
ricollocare l'affermazione della CRP nel suo giusto contesto. Richiamando la
sua sentenza del 22 marzo 2005 sulla proposta di atto di accusa di B.________,
la Corte cantonale ha ricordato in che modo tra il 1991 e il 1996 la
denunciante aveva trasferito, con una serie di atti di donazione o di
compravendita collegati con corrispondenti donazioni, la proprietà dei
pacchetti azionari, degli immobili e dei mobili al ricorrente o a suoi
familiari. Essa ha quindi concluso che dall'esposizione degli avvenimenti si
evinceva come A.________ avesse oggettivamente spogliato B.________ dei suoi
beni. Tale affermazione, fondata su accertamenti di fatto chiaramente stabiliti
e incontestati, non contiene alcun rimprovero relativo alla commissione di
un'infrazione penale. In alcun modo, l'autorità cantonale ha lasciato intendere
che il comportamento dell'insorgente fosse di una qualsivoglia rilevanza
penale, in particolare che egli fosse ricorso alla violenza, all'inganno o
all'astuzia. Essa intendeva manifestamente indicare in modo conciso ed efficace
come, nel giro di pochi anni, il ricorrente sia divenuto da amministratore dei
beni della denunciante a proprietario degli stessi. Su questo punto il gravame
si rivela pertanto infondato e dev'essere respinto.
6.3.3 Secondo l'art. 9 del capitolato d'oneri del 29 maggio 1985 relativo al
comportamento del revisore - citato nella sentenza impugnata (pag. 16) - la
funzione di revisore esige da quest'ultimo una condotta riservata; essa implica
delle elevate doti di onestà, di probità e d'imparzialità che non devono in
alcun modo venir meno; è essenziale che il revisore non accetti dalle imprese
da controllare nessun tipo di vantaggio suscettibile d'alienare la sua
indipendenza. Come già rilevato dall'autorità cantonale, questa funzione esige
una condotta integerrima che non dia adito a sospetto di sorta, ciò che
d'altronde il ricorrente medesimo non contesta. Poste queste premesse, la CRP
ha ritenuto che fare trasferire a sé stesso, a sua moglie o a società a loro
riconducibili l'intero patrimonio, mobile e immobile, di un'anziana signora
benestante conosciuta nell'ambito della sua attività professionale avrebbe
potuto esporre il ricorrente a conseguenze sul piano lavorativo, conseguenze
che deve sopportare in applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO. Orbene,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, tale conclusione non risulta
arbitraria. Risulta invece confortata dalle motivazioni addotte dalla stessa
Cassa di compensazione C.________ per giustificare il suo licenziamento e
riprodotte nel contestato giudizio. Questa infatti, dopo aver ricordato i
presupposti necessari all'esercizio della funzione di revisore e la necessità
di porre norme severe, ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualificazione
giuridica del comportamento in questione, fosse venuto a mancare il rapporto di
fiducia tra le parti. La censura di arbitrio va pertanto disattesa.

7.
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere
respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano