Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.567/2007
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6B_567/2007 /viz

Sentenza del 30 settembre 2007
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa
testimonianza),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 6 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa
formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità
in documenti e falsa testimonianza.

A. ________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.

2.
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato,
ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5
luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva
spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o
la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, la ricorrente è una
semplice denunciante. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un
interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente,
il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto
penale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 settembre 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: