Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.567/2007
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6B_567/2007 /viz Sentenza del 30 settembre 2007 Corte di diritto penale Giudice federale Schneider, Presidente, cancelliera Ortolano. A. ________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa testimonianza), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 6 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti e falsa testimonianza. A. ________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale. 2. La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, la ricorrente è una semplice denunciante. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 settembre 2007 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: