Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.489/2007
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6B_489/2007 /biz

Sentenza del 26 novembre 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Francesca Perucchi,

contro

C.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 4 luglio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
Nella seconda metà del mese di luglio 2001, al rientro da un periodo di
vacanza trascorso con la madre a Z.________, B.A.________ - all'epoca un
bambino di cinque anni - ha manifestato un comportamento che è parso al padre
D.________ e alla sua compagna E.________ anomalo, toccando a più riprese i
genitali dei due. In occasione di uno di questi episodi, interrogato da
E.________ sui motivi del suo agire, B.A.________ le ha risposto che così
faceva pure lo zio materno C.________, ciò che ha poi ripetuto la sera stessa
anche al padre. Rivoltosi per un consulto al dott. F.________, questi ha
prospettato a D.________ tre possibilità per risolvere il problema: lasciar
correre, procedere immediatamente con una denuncia oppure avvertire la madre
affinché impedisse al piccolo di incontrare lo zio materno. Optando per
quest'ultima alternativa, il giorno successivo, ossia il 28 luglio 2001,
D.________ ha incontrato la moglie G.________ - dalla quale viveva separato
da qualche tempo e a cui inizialmente era stata affidata la custodia dei
figli A.A.________ e B.A.________ - e chiesto che tenesse C.________ lontano
dai bambini. G.________ non ha creduto alla colpevolezza del fratello, tant'è
che anche in seguito ha continuato ad affidare i figli a C.________ quando si
assentava da casa.

B.
Un giorno B.A.________ ha raccontato a E.________ che ogni tanto, in assenza
della madre, lui e il fratello venivano curati dallo zio C.________.
Informato dalla compagna e accertato che ciò era vero, D.________ si è allora
rivolto alla Commissione Tutoria regionale (CTR) che lo ha indirizzato al
centro X.________ consigliandogli di prendere contatto con la dott.
H.________, membro della stessa CTR e specialista in materia di abusi
sessuali su minori. Il 26 ottobre 2001, D.________ ha quindi incontrato la
dott. H.________. Il 29 ottobre 2001 ella ha inviato una e-mail al presidente
della CTR, segnalando che dall'incontro avuto con il padre erano emersi
chiari indicatori di abuso e che la madre non sembrava essere in grado di
garantire un contesto di protezione fisica e psicologica, ha altresì
prospettato di affidare temporaneamente al padre la custodia del minore,
rispettivamente di collocarlo in una struttura di protezione.
La dott. H.________ ha sentito B.A.________, la prima volta, il 30 ottobre
2001, senza tuttavia registrare o videoregistrare il colloquio, limitandosi a
prendere appunti.
Il 31 ottobre 2001, al termine del primo incontro davanti al presidente della
CTR, i genitori di A.A.________ e B.A.________ si erano impegnati a recarsi
entrambi dalla pedagogista H.________ in modo da permetterle di approfondire
la questione del sospetto abuso di natura sessuale. A G.________ è stato
inoltre imposto l'obbligo di impedire qualsiasi tipo di contatto tra il
fratello C.________ e i figli. Ciononostante, certa dell'innocenza del
fratello, la donna ha continuato di tanto in tanto ad affidare a C.________
la cura dei minori.

B. A.________ è stato sentito una seconda volta dalla dott. H.________ il 5
dicembre 2001. Il bambino le avrebbe riferito che le cose di cui aveva
parlato la prima volta sarebbero successe pure al fratello A.A.________. Il
22 gennaio 2002, G.________ ha contattato telefonicamente la pedagogista
clinica comunicandole che B.A.________ aveva ritrattato le accuse nei
confronti dello zio. Nell'incontro del giorno successivo, il bambino ha
dichiarato alla specialista di aver ritrattato perché invitato dalla madre,
altrimenti lo zio sarebbe finito in prigione.

Successivamente, il 31 gennaio e il 7 febbraio 2002, anche A.A.________ è
stato sentito dalla dott. H.________, con modalità analoghe, ossia senza
registrare gli incontri. Il piccolo, all'epoca di 8 anni, avrebbe riferito di
aver subito abusi dallo zio.

C.
Con decisione dell'11 febbraio 2002, la CTR ha disposto il collocamento
coatto di A.A.________ e B.A.________ al centro Y.________, privando
provvisoriamente i genitori della custodia parentale. Il collocamento è stato
eseguito il 18 febbraio successivo.

Il 14 febbraio 2002, A.A.________ è stato sentito dall'allora Magistrata dei
minorenni. L'incontro, a cui ha partecipato pure la dott. H.________ quale
persona di fiducia ai sensi della LAV, non è stato videoregistrato. Il 27
febbraio 2002 anche B.A.________ è stato sentito dalla Magistrata che ha,
questa volta, videoregistrato il colloquio. In quest'occasione però il minore
non ha parlato degli abusi. Sempre il 27 febbraio 2002, la Magistrata dei
minorenni ha sentito per la seconda volta A.A.________ e videoregistrato
l'incontro.

Il 6 marzo 2002, i fratellini A.________ sono stati sottoposti a visita
proctologica. L'esame dell'ano di B.A.________ non ha rilevato elementi tali
da poter essere ricondotti ad abusi sessuali, mentre l'esame dell'ano di
A.A.________ ha rilevato tracce compatibili con tale ipotesi, segnatamente
con l'introduzione nel medesimo di corpi estranei.
La dott. H.________ ha sentito nuovamente A.A.________ il 18 aprile 2002, il
2 e il 23 maggio 2002 nonché il fratello B.A.________ il 25 aprile 2002 e il
17 maggio 2002. La CTR ha trasmesso al Ministero pubblico, in data 27 maggio
2002, la sintesi relativa all'incontro del 18 aprile 2002 tra la pedagogista
e A.A.________. La sintesi degli altri incontri gli è stata trasmessa solo il
19 giugno 2002.

D.
Arrestato il 15 febbraio 2002, C.________ è rimasto in carcere preventivo
fino al 4 aprile 2002, quando è stato scarcerato in accoglimento di
un'istanza di libertà provvisoria da lui presentata.

Il 26 aprile 2005, il Procuratore pubblico ha posto C.________ in stato di
accusa davanti alla Corte delle assise criminali in Lugano per ripetuti atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere nonché
per atti sessuali con fanciulli.

E.
Con sentenza del 29 marzo 2007, la Corte delle assise criminali in Lugano ha
prosciolto C.________ da ogni imputazione.

F.
Adita dal Procuratore pubblico nonché da A.A.________ e B.A.________, con
sentenza del 4 luglio 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura in
cui era ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico e dichiarato
inammissibile il ricorso di A.A.________ e B.A.________.

G.
A.A.________ e B.A.________ insorgono al Tribunale federale mediante ricorso
in materia penale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale.
Postulano, in via principale, la riforma della decisione impugnata e il
riconoscimento di colpevolezza di C.________ per i reati imputatigli, nonché
la sua condanna al risarcimento del danno materiale delle vittime
quantificato in fr. 116'242.20 e al versamento a titolo di risarcimento per
torto morale di fr. 50'000.-- a A.A.________ e fr. 40'000.-- a B.A.________.
In via subordinata, essi chiedono l'annullamento delle sentenze della CCRP e
della Corte delle assise criminali nonché il rinvio della causa a una nuova
Corte delle assise criminali. In via ancor più subordinata, postulano
l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale e il rinvio
degli atti alla CCRP per nuovo giudizio. Essi formulano altresì istanza di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

H.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Presentato dalle vittime, le cui pretese civili sono influenzate dalla
decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF), e diretto
contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78
cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF),
il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali
(art. 100 cpv. 1 LTF richiamati gli art. 46 cpv. 1 lett. b e 45 cpv. 1 LTF) e
nelle forme richieste (art. 42 LTF).

2.
I ricorrenti lamentano arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove.

2.1 La CCRP ha dichiarato inammissibili le censure di arbitrio sollevate dai
ricorrenti contro la sentenza di primo grado, in quanto non ritenute
adeguatamente motivate e sostanziate come invece richiesto dalla procedura
cantonale. Nessuna delle critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti
soddisfaceva i requisiti di ammissibilità, per la CCRP infatti gli insorgenti
si limitavano a contrapporre la propria opinione al giudizio della prima
Corte con considerazioni meramente appellatorie. Ciò sarebbe in particolare
il caso per le censure riferite alla valutazione delle dichiarazioni dei
bambini e della loro suggestionabilità, all'intervento e ruolo della
pedagogista, all'attendibilità delle perizie nonché alla personalità
dell'accusato e della sua famiglia. L'ultima istanza cantonale ha poi
ricordato che un ricorso fondato sull'arbitrio non può esaurirsi nel cercare
di convincere l'autorità superiore che si possono valutare diversamente le
risultanze processuali con motivazioni sostanzialmente parallele a quelle
della Corte di merito. Occorre invece dimostrare che le conclusioni della
Corte delle assise criminali sono arbitrarie non perché è possibile
prospettare una diversa soluzione, ma perché sono manifestamente
insostenibili.

2.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un
ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito,
il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo
arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b;
sentenza 1P.639/2006 dell'11 maggio 2007 consid. 3.2). Se il ricorrente non
dimostra ciò, ma ripropone le argomentazioni di carattere materiale fatte
valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela
inammissibile. Giova inoltre rilevare che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il
Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e
motivato tale censura. In quest'ambito, la motivazione richiesta corrisponde
a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art.
90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4).
2.3 In questa sede, i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale sia
incorsa in arbitrio dichiarando il loro ricorso per cassazione cantonale
inammissibile, senza nemmeno soffermarsi sugli argomenti ivi contenuti, né
fornire una motivazione a giustificazione della non entrata in materia. A
torto. La CCRP ha spiegato perché il gravame degli insorgenti fosse
inammissibile ed è proprio perché non erano adempiute le condizioni di
ricevibilità del ricorso che essa non ha potuto trattare nel merito le
censure sollevate. Orbene, nell'impugnativa in esame gli insorgenti si
contentano di contestare la conclusione della CCRP, ma non spiegano come e
perché sia incorsa in arbitrio. Ripropongono le medesime censure già
sollevate davanti alla CCRP, quando invece avrebbero dovuto indicare perché
le loro censure sostanziavano arbitrio e non si limitavano a fornire una
motivazione parallela a quella della Corte di merito né a contrapporre la
propria interpretazione delle risultanze processuali. È necessario ricordare
che per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la
decisione impugnata come si farebbe di fronte a una corte di appello con
completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è
arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o
addirittura preferibile, bensì occorre mostrare e spiegare perché il
contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3).
In casu, come detto, i ricorrenti riproducono stralci del loro ricorso per
cassazione cantonale criticando la CCRP per averli qualificati di
appellatori, ma non dimostrano il contrario. A prescindere dal fatto che la
natura appellatoria degli argomenti sollevati è palese, con il loro ricorso
non riescono a sostanziare l'arbitrio della CCRP. Anche in questa sede si
deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del gravame.

3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è da respingere poiché il
gravame appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole
(art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dei
ricorrenti soccombenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si tiene tuttavia
conto della loro situazione finanziaria nel fissarne l'importo (art. 65 cpv.
1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano