Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.370/2007
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6B_370/2007 /biz

Sentenza del 12 marzo 2008
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Zünd, Ferrari,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Commisurazione della pena,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
l'8 giugno 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 16 marzo 2007, la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva
A.________ autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti per avere:
in correità con C.________, tra aprile 2005 e ottobre 2005, tra la Svizzera e
l'Italia, organizzato e messo in atto in quattro occasioni il trasporto e
l'esportazione in Italia di complessivi 29 chili e 46 grammi di cocaina;
in correità con B.________, tra il 26 gennaio 2006 e il 1° febbraio 2006, tra
la Svizzera e l'Italia in un'occasione fatto preparativi per il trasporto e
l'esportazione in Italia di un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché
organizzato ed eseguito in due occasioni il trasporto e in parte
l'esportazione in Italia di un quantitativo complessivo di 39 chili e 689
grammi di cocaina.

In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali infliggeva a
A.________ una pena detentiva di 12 anni computato il carcere preventivo
sofferto.

B.
Con sentenza dell'8 giugno 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura in
cui era ammissibile, il ricorso interposto da A.________. Chiamata, in
particolare, a esaminare la commisurazione della pena operata dai giudici di
merito, essa ne confermava l'entità.

C.
A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale
contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Egli domanda che la pena
detentiva inflittagli sia ridotta a sette anni, computato il carcere
preventivo sofferto. Postula altresì di essere posto a beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81
cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in
materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché
interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste
(art. 42 LTF).

2.
Contestata nel gravame è unicamente la commisurazione della pena.

2.1 Ai sensi del nuovo art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione (cpv. 2).

2.2 Come nel vecchio diritto, il giudice commisura la pena essenzialmente in
funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i
criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la
necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita
dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che
la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744). La legge codifica così la giurisprudenza secondo cui occorre evitare
di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF
128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio
di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa
(sentenza 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco
esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della
colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la
riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con
l'espressione di "risultato dell'attività illecita" rispettivamente "modo di
esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo,
la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione riferendosi in quest'ultimo caso alla libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101
consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore
impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e
delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un
reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare
il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono per
esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745).

2.3 Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato
ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena.
Questa disposizione conferisce dunque un ampio potere d'apprezzamento al
giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63
vCP, il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade
nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la
pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei
all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 129 IV 6
consid. 6.1 e rinvii).

2.4 Con il titolo marginale "Obbligo di motivazione", l'art. 50 CP riprende
l'attuale giurisprudenza (FF 1999 1747) prevedendo che, se la sentenza
dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per
la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che il
giudice deve indicare, nella sua decisione, gli elementi da lui considerati
decisivi relativi al reato o all'autore, di modo che sia possibile
controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a
sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole,
la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in
particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Non gli incombe
tuttavia di indicare in cifre o percentuale l'importanza attribuita agli
elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. DTF 127 IV 101
consid. 2c).

3.
A mente del ricorrente, le autorità cantonali avrebbero abusato del loro
potere d'apprezzamento. Nel valutare la colpa dell'autore, la Corte di
merito, con il successivo avallo della CCRP, avrebbe attribuito troppa
importanza al quantitativo di cocaina trasportato e sopravvalutato il ruolo
effettivo rivestito dall'insorgente nel traffico di stupefacenti. A torto,
inoltre, il fatto che egli sia entrato e rimasto in contatto con personaggi
di caratura elevata nel campo della delinquenza sarebbe stato considerato
quale elemento di aggravamento della colpa. Così facendo, i giudici avrebbero
valutato due volte lo stesso elemento - l'importanza del traffico - la prima
in relazione al quantitativo di sostanza trattato, la seconda in relazione ai
diversi personaggi con cui era in contatto il ricorrente.

3.1 Dopo aver ricordato che, per i reati di droga, il criterio decisivo nella
commisurazione della pena è il grado di colpa e non tanto il quantitativo di
stupefacente trattato, la CCRP ha comunque precisato che quest'ultimo resta
un elemento pertinente di cui occorre tener conto. Più droga viene immessa
sul mercato, infatti, più è messa in pericolo la salute delle persone. Nella
fattispecie il ricorrente era consapevole del quantitativo di cocaina
trasportata, in quanto provvedeva personalmente a contare e pesare le placche
ricevute. È stato poi valutato il suo ruolo. A.________ non era un semplice
corriere occasionale posto alla guida di una vettura carica di droga, bensì
un trasportatore di alto livello che godeva della fiducia dei trafficanti al
punto da divenire un dipendente regolare e venir incaricato, nell'arco di una
decina di mesi, di ben 6 trasporti con quantitativi di stupefacenti sempre
più importanti. Era poi lui ad avere i contatti sia con i fornitori sia con
gli acquirenti, a essere contattato e a ricevere le istruzioni per ogni
viaggio. Era quindi il ricorrente che trattava con chi contava, assumendo in
questo modo un ruolo gerarchico superiore rispetto ai correi - C.________ e
B.________ - da lui coinvolti. Con il suo comportamento A.________ ha
dimostrato viepiù una concreta volontà criminale saldamente instaurata,
volontà che non è stata intaccata né con l'arresto di C.________ né, ancor
meno, con il trasporto del 26 gennaio 2006 andato a vuoto a causa di un
controllo di polizia, circostanze che avrebbero invece dovuto costituire per
lui un campanello d'allarme. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato remore
di alcun tipo rimanendo in contatto con personaggi di caratura elevata nel
campo delinquenziale. Infine, è stato ritenuto che egli ha agito per mero
fine di lucro, anche se perché pressato dai debiti, circostanza quest'ultima
che è stata considerata a suo favore.

3.2 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito di infrazioni alla LStup, il
pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è
un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell'autore,
anche se non preponderante (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa pag. 196, 202
consid. 2d/cc pag. 206). Questo non significa però che la quantità di droga
oggetto dell'infrazione sia un fattore di second'ordine o di contorno come
preteso nel gravame, ma solo che è uno degli aspetti da prendere in
considerazione. La colpa dell'autore non può quindi essere definita grave
solo in funzione del quantitativo di sostanza stupefacente, ma in relazione
agli altri criteri pertinenti. Orbene, la CCRP ha certo biasimato il
ricorrente per l'ingente quantitativo di cocaina trasportato, ma ha comunque
precisato che questo è stato solo uno dei diversi elementi valutati per
determinare la gravità della colpa. Colpa che è stata ritenuta importante
soprattutto in relazione all'intesa e continuata attività illecita di
A.________ che, nell'arco di dieci mesi, oltre al trasporto del 26 gennaio
2006 andato a vuoto, ha effettuato ben sei viaggi con rilevanti quantitativi
di cocaina. Invano l'insorgente lamenta di essere stato condannato a una pena
degna dei più grandi capi del narcotraffico mondiale, quando invece egli è
stato un semplice corriere. Così facendo si diparte dagli accertamenti di
fatto cantonali in modo inammissibile in questa sede (v. art. 105 cpv. 1
LTF). È stato infatti ritenuto che il ricorrente non era un mero
trasportatore più o meno consapevole del traffico, ma vero e proprio uomo di
fiducia dei trafficanti, avente anche un ruolo gerarchico superiore rispetto
ai due correi. Considerare poi che A.________, oltre ad aver trasportato
un'importante quantità di cocaina, non ha avuto esitazioni a entrare e
rimanere in contatto con personaggi di caratura elevata nel campo della
delinquenza non equivale a valutare doppiamente l'elemento dell'importanza
del traffico. Il quantitativo di cocaina oggetto dell'infrazione è stato
valutato in relazione al risultato dell'attività illecita, i rapporti con i
fornitori e acquirenti in relazione al modo di esecuzione (v. consid. 2.2).
Si tratta dunque di due fattori ben diversi e di cui, giustamente, occorreva
tener conto.

Infondata è infine la censura di disparità di trattamento sollevata nel
ricorso in rapporto a pene irrogate dai Tribunali cantonali a boss del
narcotraffico. Posto come le disparità in materia di commisurazione della
pena sono di norma riconducibili al principio dell'individualizzazione delle
pene (DTF 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a), raffrontare la pena
irrogata nella fattispecie con quelle pronunciate in altri casi di traffico
di droga basandosi unicamente sui quantitativi di stupefacenti è errato. Già
si è detto, infatti, che il quantitativo di stupefacenti è solo uno dei
criteri per determinare la colpa dell'autore. Considerati gli innumerevoli
fattori che intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni con
altre cause relative a circostanze di fatto diverse si rivelano per lo più
infruttuosi.

4.
Il ricorrente critica poi la CCRP per aver ritenuto il suo rifiuto di fornire
i nomi delle persone a capo del traffico di droga un ostacolo per una
riduzione della pena. Posto come l'accusato abbia il diritto di tacere,
financo di mentire, non gli può essere rimproverato il suo silenzio e ancor
meno venir valutato, come nella fattispecie, alla stregua di una circostanza
aggravante.
Su questo punto l'insorgente travisa le motivazioni addotte dalla CCRP.
L'autorità cantonale infatti non ha disconosciuto al ricorrente il diritto di
non rispondere, ma semplicemente preso atto della sua attitudine omertosa. Il
suo rifiuto di collaborare, in specie fornendo i nomi dei responsabili del
traffico, non ha comportato un aggravamento della pena, ma è stato valutato
in modo neutro dai giudici ticinesi avendo soltanto osservato che per tale
comportamento processuale A.________ non poteva beneficiare di quella
riduzione di pena che gli sarebbe stata accordata qualora avesse pienamente
collaborato con la giustizia.

5.
Pur riconoscendo numerosi fattori a suo favore, il ricorrente sostiene che né
la Corte delle assise criminali né la CCRP avrebbero dato il giusto peso alle
diverse circostanze attenuanti ritenute. In particolare, il principio della
risocializzazione del reo e gli effetti che la pena avrà sulla sua vita sono
stati sottovalutati. Ponderati correttamente tutti gli elementi a favore di
A.________ e considerato pure il suo proscioglimento da due imputazioni
contenute nell'atto d'accusa, la pena detentiva di 12 anni concretamente
irrogatagli si palesa eccessivamente severa, in particolare se confrontata
con la richiesta di 13 anni di pena detentiva formulata dalla pubblica
accusa. L'insorgente inoltre si duole del mancato riconoscimento in sede
cantonale del suo ravvedimento; l'ammissione delle sue colpe e la sua
richiesta di essere posto in anticipata espiazione della pena sarebbero stati
dei chiari segnali in questa direzione che le autorità cantonali non hanno
colto. Egli lamenta pure una violazione dell'obbligo di motivazione sancito
all'art. 50 CP. A mente del ricorrente, la sentenza avrebbe dovuto indicare
quale sarebbe stata la pena inflitta senza l'applicazione delle circostanze
attenuanti riconosciutegli. Non sarebbe dato di sapere da quale base di
calcolo si sia sviluppato il ragionamento delle Corti; queste non avrebbero
minimamente spiegato in che modo sono pervenute a quantificare la pena
finalmente irrogata al condannato. La motivazione della sentenza non
permetterebbe infatti di comprendere in particolare che peso è stato dato dai
giudici alle circostanze di attenuazione della pena e che influenza hanno
concretamente avuto sull'entità della pena finale.

5.1 A favore di A.________ sono stati ritenuti l'incensuratezza, il basso
compenso pattuito per il trasporto della cocaina, la situazione familiare, le
difficoltà finanziarie che l'hanno spinto a delinquere, il fatto di non aver
disdegnato lavori pesanti e di essersi saputo riciclare in altre attività
quando problemi di salute gli hanno impedito di lavorare come muratore. È
stato poi tenuto conto che parte della droga, circa una trentina di chili,
non è finita sul mercato ma sequestrata dalla polizia. Pur considerando a suo
favore la richiesta di essere posto in esecuzione anticipata della pena
nonché le ammissioni fatte al dibattimento di aver saputo da subito che la
merce da trasportare era cocaina, non gli è stata concessa quella riduzione
di pena che sarebbe stata accordata in caso di piena collaborazione, avendo
l'accusato rifiutato di fare anche soltanto un nome. Infine, non gli è stata
riconosciuta alcuna attenuante per pentimento in quanto il ricorrente non ha
mai dato segni di ravvedimento. Confermando la commisurazione della pena
effettuata dalla Corte, la CCRP ha rilevato che i primi giudici non hanno
fatto prova di magnanimità nel condannare A.________ a una pena detentiva di
12 anni nonostante i numerosi elementi ritenuti a suo favore. Sennonché egli
non poteva comunque aspettarsi clemenza, visti il suo elevato grado di colpa,
la facilità dimostrata nel delinquere ripetutamente e pesantemente nonché il
comportamento omertoso assunto nel rifiutare completa collaborazione.

5.2 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, i giudici cantonali non
hanno ignorato le ammissioni del ricorrente fatte al dibattimento, fattore
questo che è stato invece ritenuto a suo favore. Tuttavia, malgrado tali
ammissioni, A.________ non ha espresso alcun pentimento, in particolare
riconoscendo di aver sbagliato. Pertanto, e nonostante la sua richiesta di
essere posto in anticipata esecuzione di pena, le Corti cantonali potevano
senza abusare del loro potere d'apprezzamento rifiutare di riconoscere
all'accusato l'attenuante del pentimento.

5.3 Nel commisurare la pena, la Corte di merito ha inoltre considerato quale
fattore di maggior sensibilità alla sanzione la situazione familiare del
ricorrente, padre di tre figli di cui uno in tenera età. Essa ha pure
valutato il principio della risocializzazione del reo, affermando comunque
che, dopo l'espiazione di una pena di pur lunga durata, A.________ - oggi non
ancora quarantenne - potrà ancora rifarsi una vita. A questo proposito, il
ricorrente assevera che questi due aspetti avrebbero dovuto condurre i
giudici a pronunciare una pena meno severa, non essendo obbligati a
infliggere una pena commisurata alla colpa dell'autore. Orbene, come già
esposto, la colpa resta il criterio determinante per commisurare la pena, gli
altri elementi permettendo unicamente di effettuare correzioni marginali (v.
consid. 2.2).
5.4 Nella fattispecie, in ossequio a quanto sancito all'art. 50 CP, le
autorità cantonali hanno esaurientemente esposto tutte le circostanze
pertinenti per la commisurazione della pena, sia a favore che a sfavore del
condannato. Certo, a fronte della richiesta di pena formulata dalla pubblica
accusa e del proscioglimento da due capi d'imputazione, la pena detentiva di
12 anni inflitta al ricorrente parrebbe non tener in debita considerazione
tutti gli elementi ritenuti a suo favore. Tuttavia, come già rettamente
osservato dalla CCRP, la Corte giudicante non è vincolata dalla richiesta di
pena della pubblica accusa. E non le incombe neppure, contrariamente a quanto
preteso dall'insorgente, di motivare perché se ne discosta, l'art. 50 CP
imponendo al giudice unicamente di esporre le circostanze rilevanti per la
commisurazione della pena e non di giustificare la pena in funzione di quanto
richiesto dalla pubblica accusa. Diversamente da quanto preteso nel gravame,
il giudice non è tenuto a esprimere in cifre o percentuali il peso che
accorda a ogni elemento ritenuto, è sufficiente che la sua motivazione
permetta di discernere quali fattori ha preso in considerazione per
commisurare la pena e se sono stati valutati in senso attenuante o
aggravante. Nella fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata
adempie queste esigenze. La censura di violazione dell'art. 50 CP si rivela
pertanto infondata.

6.
In definitiva, il ricorrente non indica nessun elemento pertinente, idoneo a
modificare la pena, che sia stato omesso o considerato a torto dai giudici.
Come già implicitamente rilevato dalla CCRP, la Corte delle assise criminali
ha inflitto una pena severa al ricorrente. Essa, tuttavia, si situa ancora
nell'ampia cornice edittale prevista in caso di ripetuta infrazione aggravata
alla LStup (art. 19 n. 1 cpv. 9 LStup e art. 40 CP). La colpa dell'autore è
stata considerata grave, avendo egli trasportato poco meno di 70 chili di
cocaina nell'arco di dieci mesi per mero fine di lucro, ancorché pressato dai
debiti, e diventando l'uomo di fiducia sia dei fornitori che degli
acquirenti. Nonostante tutti i fattori ritenuti a suo favore, la pena
detentiva di 12 anni non appare dunque severa a tal punto da costituire un
abuso del potere d'apprezzamento. Ne segue che il ricorso, infondato,
dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.

7.
Visto questo esito processuale, la domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio non può trovare accoglimento (art. 64 cpv. 1 LTF). Le
spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico del ricorrente soccombente
(art. 66 cpv. 1 LTF). Si tiene tuttavia conto della sua situazione
finanziaria fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Corte di cassazione e di revisione penale al Tribunale d'appello del Cantone
Ticino nonché al Ministero pubblico della Confederazione

Losanna, 12 marzo 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano