Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.34/2007
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6B_34/2007 /biz

Sentenza del 12 agosto 2007
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile
l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro D.________
per titolo di violazione di domicilio.

A. ________ si aggrava dinanzi al Tribunale federale contro questa sentenza,
postulando di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.

2.
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato,
ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5
luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva
spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o
la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, il ricorrente chiede la
promozione dell'accusa per violazione di domicilio, reato perseguito a
querela di parte. Egli tuttavia non si duole della violazione del suo diritto
di querela come tale (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF). Non risulta sia
stato leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica in conseguenza dei
fatti oggetto della sua denuncia. L'insorgente è quindi un semplice
denunciante e, in quanto tale, non è legittimato a impugnare la decisione con
cui viene respinta la sua istanza di promozione dell'accusa. Il suo ricorso
dev'essere pertanto dichiarato manifestamente inammissibile.

3.
La sua domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento in
quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo
(art. 64 cpv.1 LTF). Le spese di giustizia dovrebbero per conseguenza essere
poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Si rinuncia
nondimeno a prelevare tali spese in considerazione della sua situazione
finanziaria.

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto
penale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 agosto 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: