Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.345/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_345/2007 /biz

Sentenza del 12 giugno 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 1° giugno 2007 dalla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 30 marzo 2007 il giudice della Pretura penale del Cantone
Ticino ha riconosciuto A.________ autore colpevole di calunnia, ingiuria, abuso
di impianti di telecomunicazioni, minaccia, infrazione alla legge federale
sulle armi e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Lo ha
quindi condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr.
100.-- per un totale di fr. 3'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 anni, al pagamento di una multa di fr. 2'000.-- ed a versare
delle indennità alle parti civili.

B.
Adita dall'opponente, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello (CCRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza
del 1° giugno 2007. La Corte cantonale, ricordato che l'accertamento dei fatti
e la valutazione delle prove erano censurabili unicamente sotto il profilo
dell'arbitrio, ha ritenuto il gravame insufficientemente motivato al riguardo.

C.
A.________ impugna con un ricorso in materia penale al Tribunale federale
questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa valere la violazione di diritti
fondamentali, segnatamente dell'art. 6 CEDU e degli art. 9, 29, 29a, 30 e 32
Cost.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid.
2, 489 consid. 3).

1.2 Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza e le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. b), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia
penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e
di massima ammissibile.

1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso al
Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale
rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo
l'art. 42 cpv. 2 LTF nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto
impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio
solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid.
1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando, come in
concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali del cittadino. A
norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti queste
censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla
prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico
(cfr. DTF 133 IV 286 consid. 1.4, 133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393 consid.
6, 638 consid. 2). Nella misura in cui il ricorrente invoca le esposte garanzie
costituzionali senza tuttavia spiegare in che consista la violazione, il
gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile. Né esso può essere esaminato laddove il ricorrente propone la
sua versione dei fatti, ma non censura le numerose carenze di motivazione
rimproverategli dalla CCRP, spiegando puntualmente per quali ragioni il gravame
presentato in quella sede avrebbe adempiuto i presupposti formali ed avrebbe
quindi dovuto essere vagliato nel merito.

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che, dichiarando inammissibile il gravame, la Corte
cantonale avrebbe applicato l'art. 291 cpv. 1 CPP/TI in modo restrittivo e
quindi lesivo delle invocate garanzie costituzionali. A suo dire, questa
disposizione, secondo cui la CCRP respinge con decisione sommariamente motivata
i ricorsi manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, avrebbe
potuto essere applicata soltanto se il suo gravame fosse del tutto privo di
motivazione: ciò non sarebbe però stato il caso, ritenuto che la sentenza di
primo grado è stata impugnata dinanzi all'ultima istanza cantonale con un
allegato di 7 pagine.

2.2 L'art. 291 CPP/TI, dal titolo marginale "procedimento preparatorio",
prevede che la CCRP respinga con decisione sommariamente motivata i ricorsi
manifestamente inammissibili o manifestamente infondati (cpv. 1). Negli altri
casi, il presidente della CCRP notifica il ricorso agli interessati, che hanno
la facoltà di presentare le loro osservazioni (cfr. art. 291 cpv. 2 e 3 CPP/
TI). In concreto, la Corte cantonale non ha ordinato uno scambio di scritti e
nel suo giudizio ha richiamato l'art. 291 cpv. 1 CPP/TI. Nondimeno, risulta
ch'essa ha esplicitamente ripreso, riassumendole nei considerandi della sua
decisione, le censure sollevate dal ricorrente, adducendo poi puntualmente
ch'erano di carattere essenzialmente appellatorio e non sostanziavano
l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. La
motivazione della sentenza impugnata non appare quindi soltanto sommaria, bensì
completa, la Corte cantonale avendo ampiamente esposto le ragioni
dell'inammissibilità del gravame sottopostole. Contrariamente a quanto sembra
ritenere il ricorrente, essa non era invece tenuta ad entrare nel merito di
censure che, con riferimento all'arbitrio quale possibile motivo di cassazione
(cfr. art. 288 lett. c CPP/TI), non adempivano manifestamente i requisiti di
motivazione. In queste circostanze, vista l'inammissibilità del gravame, il
quesito di sapere se, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP/TI, la CCRP
avesse in concreto anche potuto limitarsi a una motivazione più succinta, non
si pone e non deve quindi essere esaminato.

2.3 La limitazione del potere cognitivo della CCRP all'arbitrio non è di per sé
messa in discussione dal ricorrente. Il Tribunale federale ha comunque già
avuto modo di rilevare ch'essa non viola di principio le pertinenti garanzie
convenzionali (cfr. sentenza 6P.179/2006 del 29 novembre 2006, consid. 3,
apparsa in: RtiD I-2007, n. 12, pag. 55 segg.).

3.
Nel seguito del gravame, il ricorrente, richiamando i considerandi della
sentenza impugnata in cui tutte le censure sono state in sostanza dichiarate
inammissibili, espone la sua opinione sui fatti incriminati, adducendo
argomentazioni in parte diverse da quelle presentate dinanzi alla CCRP. Egli
lamenta altresì carenze nella procedura istruttoria, in cui non sarebbero state
verificate ulteriori possibili ipotesi di responsabilità altrui e sostiene che,
in realtà, i fatti accertati potrebbero anche essere compatibili con
l'eventuale colpevolezza di terze persone. Ora, premesso che l'arbitrio non è
già ravvisabile nella semplice possibilità che anche un'altra soluzione sembri
eventualmente sostenibile (DTF 131 I 217 consid. 2.1 e rinvii), le censure qui
esposte sono appellatorie e di carattere materiale. Il ricorrente non spiega
infatti puntualmente, con una motivazione conforme alle citate esigenze, per
quali ragioni il gravame introdotto dinanzi alla precedente istanza avrebbe
adempiuto, dal profilo formale, le esigenze di motivazione richieste ed avrebbe
quindi dovuto essere vagliato nel merito. In tali circostanze, il ricorso in
esame non può essere esaminato oltre.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.
Losanna, 12 giugno 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Gadoni