Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.33/2007
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6B_33/2007 /biz

Sentenza del 12 agosto 2007
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava
irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________
contro C.________ per titolo di furto e di danneggiamento.

Contro questa decisione A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale e
formula domanda di assistenza giudiziaria.

2.
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato,
ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5
luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva
spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o
la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nel caso in rassegna, il ricorrente chiede
la promozione dell'accusa per titolo di furto e di danneggiamento. Si tratta
di reati contro il patrimonio per i quali la qualità di vittima LAV non è
riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, lo stesso
insorgente non pretende il contrario. Egli è dunque un semplice denunciante.
Non dimostra e nemmeno sostiene di avere un interesse giuridicamente protetto
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

3.
Difettando la legittimazione ricorsuale del ricorrente, il gravame dev'essere
dichiarato manifestamente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria
è da respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di
probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese di giustizia
dovrebbero pertanto essere poste a carico della parte soccombente (art. 66
cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria del
ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese di giustizia.

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto
penale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 agosto 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: