Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.32/2007
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6B_32/2007 /biz

Sentenza del 12 agosto 2007
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo procedere,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava
irricevibile l'instanza di promozione dell'accusa presentata da A.________
contro ignoti funzionari dell'Ufficio dei registri del distretto di Lugano
per titolo di falsità in documenti, abuso di autorità, infedeltà nella
gestione pubblica e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o
funzionari.

A. ________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale. Egli
postula di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.

2.
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato,
ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5
luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva
spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o
la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, il ricorrente chiede la
promozione dell'accusa per vari reati di falsità in atti e infrazioni contro
i doveri d'ufficio. Non risulta che egli sia stato leso nella sua integrità
fisica, sessuale o psichica in conseguenza dei fatti oggetto della sua
denuncia, né vi sono elementi per ritenere che tali fatti avrebbero potuto
cagionare pregiudizi di questo tipo. L'insorgente è quindi un semplice
denunciante, ma non una vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, egli
d'altronde non pretende il contrario. Non dimostra, e del resto nemmeno
sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata. Certo, nel suo gravame, egli lamenta
la violazione degli art. 8 Cost. e 6 n. 3 lett. a CEDU come pure della
procedura penale. Tuttavia, il ricorrente non va oltre la semplice
allegazione di tale violazione senza minimanente motivare la sua censura, in
contrasto con quanto esatto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il suo ricorso
dev'essere pertanto dichiarato manifestamente inammissibile.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il gravame
appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1
LTF). Le spese di giustizia dovrebbero pertanto essere poste a carico della
parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto della
situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a
prelevare le spese di giustizia.

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto
penale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 agosto 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: