Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.30/2007
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6B_30/2007 Decreto del 14 novembre 2007 Corte di diritto penale Giudice federale Schneider, presidente, cancelliera Ortolano. A. ________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Decreto di non luogo a procedere (discriminazione razziale), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con missiva del 9 novembre 2007 A.________ dichiarava in modo inequivocabile di ritirare il ricorso presentato contro la sentenza del 14 febbraio 2007 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il presidente decreta: 1. La causa 6B_30/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 14 novembre 2007 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: