Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.257/2007
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6B_257/2007 /biz

Sentenza del 10 luglio 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.

B. A.________,
C.A.________,
D.A.________,
E.A.________,
ricorrenti,
tutti patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin,

contro

F.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Omicidio colposo (art. 117 CP),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 3 maggio 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La sera del 17 febbraio 2000, di ritorno verso casa, F.________, alla guida
di una vettura targata xxx, imboccava la via Z.________ che da Porza prosegue
in direzione di Comano. Giunta presso il grotto Y.________ essa investiva il
pedone A.A.________ che in quel frangente tentava di attraversare la strada a
una decina di metri dalle strisce pedonali. Il pedone decedeva in seguito
alle gravi ferite riportate.

B.
B.aCon decreto di accusa del 4 novembre 2002 il Procuratore pubblico riteneva
F.________ autrice colpevole di omicidio colposo per avere cagionato con
imprevidenza colpevole la morte di A.A.________, proponendo una condanna
penale di quarantacinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di due anni. Statuendo sull'opposizione sollevata
dall'accusata contro il detto decreto, il giudice della Pretura penale, con
sentenza del 23 settembre 2003, la assolveva. Il 13 dicembre 2005 la Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CCRP) respingeva nella misura della loro ammissibilità, sia il ricorso del
Procuratore pubblico che quello di B.A.________, C.A.________, D.A.________ e
E.A.________ avverso la sentenza pretorile che veniva pertanto confermata.

B.b Con sentenza del 28 agosto 2006, il Tribunale federale, pur respingendo
il ricorso di diritto pubblico interposto da B.A.________, C.A.________,
D.A.________ e E.A.________, accoglieva il loro parallelo ricorso per
cassazione così come quello presentato dal Procuratore pubblico, annullava la
sentenza della CCRP e rinviava la causa all'autorità cantonale per nuovo
giudizio in applicazione dell'art. 277 PP.

In breve, il Tribunale federale riteneva che, tenuto conto di un tempo di
reazione di 1 secondo, la conducente difficilmente sarebbe riuscita a evitare
completamente l'impatto col pedone. Tuttavia, se lei avesse perlomeno
frenato, l'urto sarebbe stato meno brutale. La CCRP veniva pertanto invitata
a svolgere ulteriori accertamenti al fine di determinare se, adottando un
comportamento corretto alla guida del suo veicolo, F.________ avrebbe potuto
ridurre il rischio di esito letale dello scontro col pedone, in altre parole
se l'evento oltre che prevedibile fosse anche evitabile.

C.
Il 12 settembre 2006, la CCRP annullava la sentenza di primo grado e rinviava
gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio.

Con sentenza del 16 febbraio 2007, il Presidente della Pretura penale
proscioglieva F.________ dall'imputazione di omicidio colposo. Avvalendosi di
accertamenti peritali, il giudice stabiliva che, secondo la versione più
favorevole all'accusata, ritenendo una velocità iniziale di 49 km/h, un
avanzamento del pedone di 1 metro sulla carreggiata e tenendo conto anche di
un tempo di reazione di 1 secondo, la velocità d'urto sarebbe stata di 41,08
km/h. In queste circostanze, le probabilità di decesso sarebbero del 27 - 28
% secondo le tabelle utilizzate dall'esperto. Veniva inoltre precisato che,
sulla base del rapporto dell'Ufficio federale dell'energia, con una velocità
d'urto di 45 km/h queste probabilità raggiungerebbero il 50 %.

D.
Adita dal Procuratore pubblico e da B.A.________, C.A.________, D.A.________
e E.A.________, il 3 maggio 2007 la CCRP respingeva, nella misura della loro
ammissibilità, i ricorsi interposti contro la decisione pretorile.

E.
B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ impugnano la sentenza
dell'ultima istanza cantonale con ricorso in materia penale chiedendo che
F.________ venga riconosciuta colpevole di omicidio colposo e condannata a
risarcire le parti civili.

F.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 I ricorrenti sono il coniuge e i figli della vittima. In virtù dell'art.
2 cpv. 2 LAV, essi sono parificati alla vittima diretta dell'infrazione per
quanto concerne l'esercizio dei diritti processuali. Gli insorgenti hanno
inoltre partecipato al procedimento dinanzi alle autorità inferiori e
notificato pretese civili di risarcimento sia in prima che in seconda istanza
cantonale nei confronti di F.________. La decisione impugnata, confermando la
sentenza di proscioglimento dell'imputata, può influire sul giudizio relativo
alle loro pretese civili. B.A.________, C.A.________, D.A.________ e
E.A.________ sono quindi legittimati a interporre ricorso in materia penale
(art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF).

1.3 Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale
(art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv.
1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini
legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

2.
2.1 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende
scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare
in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una
delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate;
altrimenti non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello
esposto nella decisione impugnata (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.2 Nel precedente procedimento dinanzi a questo Tribunale sfociato nella
sentenza del 28 agosto 2006, i seguenti fatti accertati dall'autorità
cantonale sono rimasti incontestati e sono quindi definitivi:

- verso le ore 18.35 - 18.55, proveniente dal centro di Porza con i fari
anabbaglianti accesi, l'automobile dell'opponente cominciava la discesa in
direzione di Comano alla velocità di 46 - 49,5 km/h;
- il fondo stradale era asciutto e la visibilità era buona grazie
all'illuminazione notturna di lampioni, la quale è più intensa nella zona del
passaggio pedonale e consente di avvedersi di eventuali pedoni sulle strisce
o nelle immediate vicinanze;
- la carreggiata è larga 6 m e il marciapiede 1,6 m;
- dall'inizio del rettilineo in discesa al punto d'impatto la distanza è di
165 m e occorrono 12 - 13 secondi per percorrerli a una velocità di 50 km/h,
pari a 13,8 m al secondo;
- il pedone, accomiatatosi dall'amico G.________ nei pressi del parcheggio
del grotto Y.________, ha dapprima attraversato la strada da sinistra verso
destra, impiegando circa 6,5 secondi a un'andatura di 1,5 m/sec, per
raggiungere un piazzale posto dietro una folta siepe che ostruisce la vista
dalla strada;
- il pedone ha indi deciso di fare "dietro front", riattraversando la strada
da destra verso sinistra, ed è stato investito una decina di metri oltre il
passaggio pedonale in direzione di Comano;
- il pedone è stato travolto a circa 1 - 1,5 m dal marciapiede destro;
- tra il momento in cui è restato sul piazzale dietro la siepe, dopo il primo
attraversamento, e l'impatto sono passati 5,5 secondi;

- l'automobilista non ha visto il pedone né da che direzione questo
provenisse e ha frenato 20 m dopo l'impatto.

In conseguenza del rigetto del ricorso di diritto pubblico e
dell'accoglimento dei ricorsi per cassazione, i fatti seguenti sono altresì
da considerare definitivamente accertati:

- l'automobile di F.________ si trovava a 75 m dal punto d'impatto quando il
pedone ha terminato il primo attraversamento;

- il pedone, sbucato da dietro la siepe, è stato visibile per poco meno di
due secondi (un secondo sul marciapiede e poco meno di un secondo sulla
strada).

2.3 Nella misura in cui i ricorrenti rimettono in discussione gli
accertamenti di fatto suesposti (ricorso pag. 14 e segg.), il gravame si
rivela inammissibile.

3.
Il ricorso in materia penale può essere fondato per violazione del diritto,
così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli
argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità
inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli
invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione
differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui
all'art. 42 cpv. 1 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di
prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime
non sono più oggetto di discussione in sede federale. Il Tribunale non può
entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su
questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è
stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106
cpv. 2 LTF).

4.
I ricorrenti lamentano innanzi tutto una violazione del diritto di essere
sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. La CCRP avrebbe evaso, in modo
sbrigativo e senza una sufficiente motivazione, la loro censura relativa
all'inadeguatezza della velocità del veicolo dell'opponente.

4.1 Il diritto di essere sentito comprende vari aspetti tra cui,
effettivamente, quello di ottenere una decisione motivata (DTF 129 I 232
consid. 3.2). L'esigenza della motivazione ha essenzialmente quale scopo di
permettere alle parti interessate di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa. Ciò
non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può in effetti occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione di merito (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c).

4.2 In concreto, la decisione impugnata adempie i requisiti costituzionali
minimi. È vero che, in merito alla questione dell'adeguatezza della velocità,
la motivazione è breve, tuttavia la CCRP ha ritenuto, a ragione, che la
censura dei ricorrenti fosse fuori luogo in quanto l'adeguatezza della
velocità, considerata adatta alle circostanze sin dalla prima sentenza, non è
mai stata contestata. Essendo quindi questo un punto ormai acquisito, non era
necessario che l'autorità cantonale si diffondesse in lunghe motivazioni. Su
questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.

5.
Contestata nel gravame è la velocità d'urto con la quale l'opponente, se non
avesse avuto un comportamento disattento alla guida del suo veicolo, avrebbe
investito il pedone.

5.1 I ricorrenti rimproverano alla CCRP di aver ritenuto un tempo di reazione
di 1 secondo che considerano eccessivo. Essi sostengono che l'opponente,
vedendo un pedone anziano attraversare perpendicolarmente la strada una
decina di metri oltre un passaggio illuminato, dovesse considerare
l'eventualità di un possibile, ulteriore comportamento inusuale o scorretto
da parte della vittima. Cognita della zona, che percorre quotidianamente per
rientrare al proprio domicilio, la conducente poteva e doveva tenere conto
del fatto che, provenendo dal grotto-ristorante situato sul lato sinistro
della strada, il pedone poteva essere in compagnia di altri avventori che
potevano apprestarsi ad attraversare. Era quindi tenuta ad adeguare la
velocità del proprio veicolo e a prepararsi a un'eventuale manovra d'arresto.
Per conseguenza, il tempo di reazione massimo da ritenere è di 0,6 - 0,7
secondi (ricorso pag. 10 e segg.).
5.2 Il tempo di reazione attribuibile a un conducente è una questione di
diritto (DTF 92 IV 20 consid. 2) e, in quanto tale, esaminata con piena
cognizione da questo Tribunale. Per giurisprudenza invalsa, il tempo di
reazione è di 1 secondo, tuttavia questo viene ridotto a 0,6 - 0,7 secondi
qualora, in base alle circostanze concrete, il conducente doveva tenersi
pronto a frenare (DTF 115 II 283 consid. 1a; Bussy/ Rusconi, Code suisse de
la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, n. 4.6 ad art. 31 LCStr pag.
301 e rinvii giurisprudenziali). Nella fattispecie, contrariamente alla tesi
formulata dagli insorgenti, non si poteva certo pretendere dall'opponente che
prevedesse che lo stesso pedone che aveva appena terminato di attraversare la
strada da sinistra verso destra decidesse poco dopo di riattraversarla in
senso opposto. Va rilevato poi che il pedone, una volta compiuto il primo
passaggio da una parte all'altra della carreggiata, si è portato sul piazzale
posto dietro una folta siepe che ostruisce la vista dalla strada, rendendosi
così invisibile agli occhi degli automobilisti. Terminato il primo
attraversamento la presenza del pedone non era quindi più percettibile.
Occorre viepiù aggiungere che dal momento in cui il pedone è sbucato dalla
siepe, rendendosi di nuovo visibile, a quello in cui è stato travolto sono
trascorsi poco meno di due secondi. Per il resto, non vi sono altri indizi
concreti che avrebbero dovuto indurre l'opponente a tenersi pronta a frenare.
In particolare, la mera eventualità che dall'esercizio pubblico situato in
prossimità del luogo dell'incidente potessero uscire clienti intenzionati ad
attraversare non è sufficiente per pronunciarsi nel senso voluto dai
ricorrenti. In simili circostanze, non sussistono i presupposti per
concludere che la conducente avrebbe dovuto tenersi pronta a frenare il
proprio veicolo, per cui dev'essere ritenuto un tempo di reazione di 1
secondo. Su questo punto l'impugnativa si rivela pertanto infondata e
dev'essere respinta.

5.3 Nel loro gravame, i ricorrenti contestano pure il coefficiente di
decelerazione ritenuto nella sentenza impugnata. La prima perizia, svolta
dall'Ing. I.________, indicava un coefficiente di decelerazione compreso tra
7 e 8 m/s2. e si fondava su rilievi specifici effettuati in una rivista
specializzata nell'ambito di un test di frenata realizzato con un autoveicolo
di medesima marca e modello di quello guidato da F.________. La seconda
perizia, allestita dall'Ing. H.________, designava un coefficiente medio pari
a 6,4 m/s2 e si riferiva a dati ipotetici e non reali. A mente degli
insorgenti, i giudici sarebbero incorsi in arbitrio utilizzando i risultati
ottenuti nella seconda perizia, omettendo viepiù di motivare la loro scelta
(ricorso pag. 12 e segg.).
5.4 Per quanto concerne i valori di decelerazione giova rilevare che
l'appendice 7 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) esige una decelerazione
minima di 5,8 m/s2. A fronte di diversi studi tecnici che rivelano
un'accresciuta efficacia dei freni dei veicoli attualmente in circolazione,
entrambi i periti hanno fondato i loro calcoli su coefficienti di
decelerazione sensibilmente superiori a quello legale.

I ricorrenti sostengono in sostanza che il dato fornito dall'Ing. I.________
è più attendibile in quanto risulta da rilievi specifici, mentre quello
utilizzato dall'Ing. H.________ si riferisce unicamente a dati ipotetici.
Essi però disattendono che il test di frenata effettuato dalla rivista
specializzata, consulatata dal primo perito, concerneva sì un veicolo di
medesima marca e modello di quello condotto dall'opponente, ma,
contrariamente a quest'ultimo, era dotato di sistema ABS. Per tener conto di
questa differenza, il perito ha quindi ridotto il valore di decelerazione
massima ottenuta nel test da 9,4 m/s2 a 7 - 8 m/s2, procedendo così a una
stima. Ne consegue che il coefficiente di decelerazione contenuto nella prima
perizia non può essere definito più attendibile di quello indicato dal
secondo perito interpellato. In queste circostanze, non si può rimproverare
ai giudici cantonali di essere incorsi in arbitrio per aver preferito il dato
fornito dall'Ing. H.________, sebbene la motivazione a sostegno di tale
decisione sia effettivamente alquanto succinta. D'altronde, dinanzi a due
coefficienti di decelerazione figuranti in due diverse perizie, non si può
certo biasimare i giudici di aver optato per quello che risulta essere più
favorevole all'accusata, in corretta applicazione del principio "in dubio pro
reo". La censura dei ricorrenti è quindi volta all'insucesso.

6.
Da quanto precede risulta che, anche se F.________, prestando la dovuta
attenzione alla strada, avesse frenato per tempo, molto probabilmente non
avrebbe potuto evitare le conseguenze letali per il pedone. È quindi a
ragione che la CCRP ha confermato la sentenza di assoluzione dell'accusata
dall'imputazione di omicidio colposo. In quanto ammissibile il ricorso
dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e
sono dunque addossate congiuntamente ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
Non si assegna per contro un'indennità per ripetibili della sede federale
all'opponente che non è stata invitata a formulare osservazioni al gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 10 luglio 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: