Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.222/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_222/2007 /biz

Sentenza del 3 settembre 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Zünd, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Cristina Biaggini.

Eccesso di legittima difesa,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 23 aprile 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nella notte fra l'8 e il 9 maggio 2004, in un edificio a Chiasso, un uomo,
risultato in seguito essere A.________, ha ferito durante una lite
B.________. Sul pianerottolo antistante l'appartamento del ferito, ove è
avvenuta la colluttazione, è stata ritrovata la confezione di un coltello da
cucina. Il coltello è stato invece ritrovato in giardino, vicino
all'edificio. All'ospedale C.________ di X.________ sono state riscontrate su
B.________ una ferita alla guancia sinistra, una sulla parte sinistra del
collo, una all'orecchio sinistro, una sulla parte sinistra del petto, una al
braccio destro, una alla gamba sinistra e, infine, alcune piccole ferite
lacero-contuse sul dorso della mano destra. B.________ non è mai stato in
pericolo di morte; le sue ferite, tutte superficiali eccetto quella della
gamba, sono state suturate. La loro guarigione è stata totale senza
limitazioni funzionali se non un disturbo parziale delle attività muscolari
alla gamba e al piede sinistri nonché un difetto estetico per le ferite al
viso e al collo.

A seguito di questi fatti, al termine di un'istruttoria contrassegnata dalla
mancanza di collaborazione dei protagonisti, il 7 dicembre 2004 il
Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa A.________ per mancato
omicidio - imputazione a cui sono state formulate in aula le subordinate di
lesioni intenzionali gravi e lesioni semplici qualificate - violazione del
bando e guida in stato di ebrietà.

B.
Con sentenza del 4 febbraio 2005, la Corte delle assise criminali in
Mendrisio ha prosciolto A.________ dal reato di mancato omicidio ai danni di
B.________, rispettivamente dal reato di lesioni personali per le ferite al
volto, al collo, alla spalla e al braccio. Lo ha dichiarato per contro autore
colpevole di lesioni semplici qualificate per avere cagionato un danno al
corpo di B.________ colpendolo alla gamba sinistra con un coltello da cucina
munito di lama della lunghezza di 21 cm. Per questo reato, lo ha tuttavia
mandato esente da pena considerando il suo gesto un eccesso di legittima
difesa attribuibile a scusabile eccitazione e sbigottimento. A.________ è
stato inoltre riconosciuto colpevole di violazione del bando nonché di
circolazione in stato di ebrietà e condannato alla pena di tre mesi di
detenzione da espiare e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.--
e delle spese processuali nella misura di 1/10. B.________ è stato rinviato
al foro civile per le pretese di risarcimento in relazione alla ferita alla
gamba.

C.
Con sentenza del 23 aprile 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, in quanto
ammissibile, il ricorso interposto dal Procuratore pubblico contro la
sentenza di prima istanza. Essa ha in particolare ritenuto infondata la
censura con cui il Procuratore pubblico rimproverava alla Corte di merito di
aver riconosciuto a torto gli estremi della legittima difesa.

D.
Il Procuratore pubblico insorge mediante ricorso in materia penale al
Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui
postula l'annullamento.

E.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Presentato dal ministero pubblico (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro
una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1
LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il
ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art.
100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio
il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può
dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla
parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da
quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4).
Ciononostante, tenuto conto delle esigenze di motivazione poste dall'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattese, possono comportare l'inammissibilità del
gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale
federale esamina solo le censure sollevate; non è tenuto a esaminare tutte le
questioni giuridiche che si pongono, come farebbe un'autorità di prima
istanza.

1.4 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo
se l'accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF). Incombe
alla parte che intende scostarsi dalla fattispecie contenuta nella sentenza
impugnata addurre, con una motivazione circostanziata, il motivo che la
induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Altrimenti non si può tener conto di uno stato di
fatto diverso da quello esposto nella decisione impugnata (v. DTF 130 III 136
consid. 1.4).

2.
A mente del ricorrente la CCRP avrebbe violato il diritto federale,
segnatamente l'art. 33 vCP (art. 16 nCP). Egli contesta l'assunto
dell'autorità cantonale per cui l'accusato si è trovato in uno stato di
eccitazione e sbigottimento scusabile.

2.1 La CCRP ha accertato che la sera del 9 maggio 2004 i fatti si sono svolti
così come descritti dall'imputato al dibattimento. La vicenda si è
sostanzialmente svolta in due momenti distinti. In un primo momento,
A.________ si è recato da B.________ per acquistare della marijuana a
credito. Questi, ubriaco e sotto l'effetto della cocaina, si è arrabbiato e
ha cominciato a insultarlo. Offeso dagli insulti, A.________ ha colpito
B.________ con una testata. Questa fase si esaurisce con il rientro di
B.________ nel proprio appartamento e l'avvio di A.________ verso
l'ascensore. In un secondo momento, mentre quest'ultimo era in attesa
dell'arrivo al piano dell'ascensore, B.________ è uscito dall'appartamento
impugnando in una mano un coltello e nell'altra una forchetta da fondue e lo
ha attaccato. Ne è nata una colluttazione, durante la quale A.________,
riuscito a strappare il coltello dalle mani di B.________, è finito a terra
e, aggredito a calci, ha colpito e ferito B.________ alla gamba con l'arma da
taglio. Si è quindi trattato di due momenti ben distinti contrassegnati da
due aggressioni. La legittima difesa dell'imputato, continua la CCRP, si è
inserita nella seconda aggressione vendicativa messa in atto da B.________
armato di forchetta e coltello. Per la Corte cantonale, in simili
circostanze, non si può far ricadere su A.________ la responsabilità di aver
dato luogo alla vendetta di B.________ e negargli la scusabilità
dell'eccitazione che ha causato il suo eccesso di legittima difesa.

2.2 In questa sede, il ricorrente contesta che A.________ possa essersi
trovato in uno stato di eccitazione o sbigottimento scusabile come invece
ritenuto dalla CCRP. Egli ricorda che è stato l'imputato a colpire per primo
B.________ con una testata al volto. La successiva reazione di quest'ultimo è
direttamente correlata alla testata ricevuta. Pertanto, essendo all'origine
dell'aggressione e risultandone sostanzialmente il responsabile, A.________
non può beneficiare della scusabilità della propria eccitazione. A sostegno
del suo gravame, il Ministero pubblico richiama la giurisprudenza di questo
Tribunale per cui chi, con il proprio comportamento delittuoso, dà luogo
all'aggressione non può, in seguito, invocare una scusabile eccitazione per
giustificare l'eccesso della sua difesa.

2.3 A tenore dell'art. 33 cpv. 2 vCP, se chi respinge un'aggressione eccede i
limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo
libero apprezzamento; se l'eccesso della legittima difesa può essere
attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da
pena (v. pure art. 16 cpv. 2 CP).

L'autore dell'eccesso va esente da pena solo se l'aggressione di cui è
vittima costituisce l'unica causa o, almeno, la causa preponderante
dell'eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze
dell'aggressione fanno apparire scusabile. Come in caso di omicidio
passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che dev'essere
scusabile non l'atto con cui l'aggressione è respinta. La legge non precisa
oltre l'intensità dello stato in cui si deve trovare l'autore; non è
necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell'animo esatta
dall'art. 113 CP, essa deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta
al giudice valutare di caso in caso se l'eccitazione o lo sbigottimento erano
tali da giustificare l'esenzione da pena nonché determinare se le modalità e
le circostanze dell'aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui
si trovava l'autore. Dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o
pericoloso appaia l'atto difensivo. Non è comunque necessario che la reazione
difensiva non sia imputabile a colpa; è sufficiente che una pena non si
imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di
un certo potere d'apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del
14 aprile 1987 consid. 4 pubblicata in SJ 1988 pag. 121).
L'autore non può avvalersi della legittima difesa nel caso in cui ne abbia
provocato i presupposti, ossia nel caso che, con il suo comportamento, egli
abbia intenzionalmente indotto all'aggressione al fine di scagliarsi
sull'aggressore con il pretesto della legittima difesa. In simili
circostanze, l'art. 33 vCP non trova applicazione (v. DTF 102 IV 228; 104 IV
53 consid. 2a; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil I, 3a ed., Berna 2005, pag. 243). Qualora tuttavia l'aggredito non abbia
volontariamente provocato la situazione di legittima difesa, ma con il suo
comportamento vi abbia comunque contribuito, allora la valutazione di questo
comportamento condizionerà quella del diritto alla legittima difesa. A
seconda delle circostanze, il diritto a difendersi dell'aggredito può
continuare a sussistere senza limitazioni oppure essere limitato. Il medesimo
atto difensivo potrà così essere considerato adeguato nel primo caso, ma
inammissibile e quindi costitutivo di un eccesso di legittima difesa nel
secondo (v. Günter Stratenwerth, op. cit., pag. 243; Hans Dubs, Notwehr, in
RPS 89/1973 pag. 350 e segg, segnatamente pag. 354).

Giova inoltre ricordare che stabilire in che stato si trovava la persona
aggredita è una questione di fatto che vincola il Tribunale federale (art.
105 LTF). Per contro, stabilire se lo stato constatato è costitutivo di uno
stato di eccitazione o sbigottimento scusabile è una questione di diritto che
questo Tribunale esamina con libera cognizione (sentenza 6S.38/2007 del 14
marzo 2007 consid. 2).

2.4 La CCRP ha accertato che l'azione che ha coinvolto A.________ e
B.________ si è articolata in due fasi distinte e nettamente separate tra
loro. Durante la prima, l'imputato ha colpito con una testata B.________ che
gli aveva rifiutato della marijuna a credito e lo aveva insultato. Nella
seconda, B.________, uscito nuovamente dal suo appartamento armato di
forchetta da fondue e coltello da cucina, ha aggredito A.________ ed è nata
una colluttazione. La Corte cantonale ha escluso che tra i due momenti vi
fosse un rapporto tale da poter definire l'aggressione di B.________ come una
reazione provocata dall'imputato e ha, di conseguenza, ritenuto l'azione
difensiva di A.________, sfociata nella ferita inferta alla gamba sinistra
dell'aggressore, un atto di legittima difesa, ancorché eccessiva. La CCRP ha
quindi ritenuto che tra i due momenti vi fosse una chiara interruzione.
Questi accertamenti vincolano il Tribunale federale (v. art. 105 cpv. 1 LTF)
ed è dunque vano il tentativo del Ministero pubblico di attribuire a
A.________ la responsabilità dell'aggressione, tanto più che egli nemmeno
sostiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv.
2 LTF siano adempiute (v. consid. 1.4). Di conseguenza, nella misura in cui
il ricorrente pretenda che lo stato emotivo dell'imputato non sia scusabile
perché con il suo comportamento avrebbe provocato la vittima o quantomeno
contribuito a farlo, la critica si palesa inammissibile.
Per determinare se l'autore dell'eccesso di legittima difesa si trovava in
uno stato di eccitazione o sbigottimento scusabile, occorre piuttosto
esaminare se l'aggressione - nel concreto unicamente il secondo episodio
della vicenda - era l'unica o almeno la causa preponderante di questo stato
emotivo. La CCRP ha sovranamente accertato che A.________ si è trovato in una
situazione fortemente emotiva, intensa e carica, impaurito dall'aggressione e
dal fatto di trovarsi a terra mentre il suo aggressore continuava a colpirlo
a calci. Anche questi accertamenti vincolano il Tribunale federale che può
unicamente rivedere la deduzione che la Corte cantonale ne ha tratto, in
altri termini se tale stato emotivo costituisse uno stato di eccitazione o
sbigottimento scusabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vCP. Una deduzione che
nella fattispecie resiste però alla critica di violazione del diritto
federale. In effetti, l'uscita di B.________ dal suo appartamento, armato di
coltello e forchetta, e l'aggressione perpetrata su A.________ hanno
costretto quest'ultimo, che tra l'altro era in procinto di prendere
l'ascensore per andarsene, a difendersi, lottando per strappargli il coltello
dalle mani. Finito a terra, egli veniva ancora colpito a calci. È in questa
fase concitata che si è manifestato quello stato emotivo testé descritto.
L'eccitazione e lo sbigottimento di A.________ sono scaturiti dunque
dall'aggressione di B.________ e dalla colluttazione che ne è nata per
difendersi, nell'ambito della quale è stata inferta la coltellata.
Determinante, infatti è essenzialmente lo stato emotivo al momento dei fatti,
nel concreto di notevole intensità secondo gli accertamenti dell'autorità
cantonale. La natura e le modalità dell'aggressione, senz'altro inaspettata,
commessa da una persona alterata dall'alcol e dalle droghe, armata di
coltello e forchetta, e la successiva colluttazione per strappare il coltello
dalle mani dell'aggressore giustificano senza meno l'intensa emozione e lo
sbigottimento dell'aggredito e rendono, conseguentemente, scusabile ai sensi
dell'art. 33 cpv. 2 vCP lo stato emotivo di A.________ che, in preda
all'eccitazione del momento, ha inferto il colpo alla gamba del suo
aggressore dopo avergli strappato il coltello dalle mani.

La censura del ricorrente si rivela così infondata e il suo ricorso va quindi
respinto.

3.
Stante quel che precede, il gravame dev'essere respinto nella misura della
sua ammissibilità. In quanto autorità agente nell'esercizio delle sue
attribuzioni ufficiali, al Ministero pubblico non vengono addossate spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 settembre 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano