Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.213/2007
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6B_213/2007 /biz

Sentenza del 28 febbraio 2008
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino,
opponente.

Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 aprile 2007 dal Presidente della Pretura penale.

Fatti:

A.
Il 7 aprile 2006 la Sezione della circolazione infliggeva a A.________ una
multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, per aver,
alla guida del veicolo targato xxx, omesso di fermarsi davanti a un passaggio
pedonale sul quale stava transitando un pedone, e inoltre per aver circolato
abusivamente su una corsia riservata ai bus. Fatti accertati il 16 dicembre
2005 in territorio di Lugano.

L'infrazione era stata segnalata alla Polizia della città di Lugano da un
agente fuori servizio del medesimo corpo di polizia, che si era arrestato
prima del passaggio pedonale per consentire a un pedone fermo sull'isola
spartitraffico posta in mezzo alla carreggiata di via Y.________ di
attraversare la strada.

B.
Adito dal multato, il Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso
avverso la decisione della Sezione della circolazione con sentenza del 20
aprile 2007.

C.
A.________ insorge al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale
chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale nonché
della decisione della Sezione della circolazione.

Invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, il 19 settembre 2007
A.________ formulava domanda di assistenza giudiziaria, istanza respinta con
decreto del 14 novembre 2007.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Il ricorrente deve
motivare il suo gravame (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di
violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto
intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente
all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali
censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In
quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il
ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
(DTF 133 IV 286 consid. 1.4).

2.
A mente del ricorrente, la decisione della Sezione della circolazione sarebbe
stata presa illegalmente in quanto fondata su un rapporto di un agente
denunciante fuori servizio al momento dell'accertamento dell'infrazione.

2.1 La medesima censura sollevata dinanzi al Presidente della Pretura penale
è stata dichiarata infondata. Richiamandosi all'art. 16 cpv. 3 della legge
sulla polizia (RL 1.4.2.1) - per cui gli agenti esercitano i compiti di
polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo
richiedono - e all'art. 6 cpv. 1 lett. b del regolamento della legge
cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale (RLACS; RL 7.4.2.1.1) - per cui le polizie comunali esercitano le
funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in
particolare la constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e
perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia
all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, se la procedura
disciplinare non è applicabile - il giudice ha ritenuto che l'agente,
ancorché fuori servizio, non solo era legittimato, ma addirittura tenuto per
legge a dare avvio alla procedura contravvenzionale.

2.2 Il ricorrente cerca di contestare l'interpretazione fornita in sede
cantonale dell'art. 16 cpv. 3 della legge sulla polizia, pretendendo
implicitamente che sia arbitraria.

A questo proposito è innanzitutto necessario ricordare che l'arbitrio non si
realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 132 III
209 consid. 2.1). Il Tribunale annulla una sentenza per violazione dell'art.
9 Cost., ossia del divieto dell'arbitrio, unicamente se il giudice cantonale
emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì
anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).
Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre
ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere
considerata come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e
immediatamente riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale
sarebbe l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione
applicabile; deve unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale
dall'autorità cantonale sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18).

2.3 Per il ricorrente, l'art. 16 cpv. 3 della legge sulla polizia
permetterebbe all'agente di lavorare fuori dai turni di servizio
esclusivamente su ordine di un superiore e non invece di propria iniziativa.
Così facendo però egli si limita a proporre la propria personale
interpretazione del testo legale, senza tuttavia dimostrare l'insostenibilità
del senso attribuito alla disposizione dal giudice cantonale. In ogni caso,
l'interpretazione della norma da parte del Presidente della Pretura penale
appare sostenibile. Infatti, la disposizione non fa riferimento alla
necessità dell'esistenza di ordini di superiori perché l'agente svolga
compiti di polizia fuori dai turni di servizio. Ora, tra i compiti attribuiti
alla polizia comunale figura, come già rilevato in sede cantonale, quello di
constatare le infrazioni alle norme della circolazione (art. 6 cpv. 1 lett. b
RLACS). Ne consegue che l'agente denunciante ha agito legittimamente. La
censura va quindi dichiarata infondata.

3.
Il ricorrente pretende poi che una legge che consente ad agenti fuori
servizio di esercitare compiti di polizia sia incostituzionale. Sennonché,
egli non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze legali di
ammissibilità (v. consid. 1), perché ed eventualmente in che misura la
normativa sia contraria alla costituzione. In queste circostanze, non si
giustifica di vagliare oltre questa doglianza.

4.
Nel gravame, l'insorgente lamenta infine una violazione del diritto di essere
sentito nella misura in cui non gli è stato trasmesso il rapporto per
infrazione alla LCStr.

Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende,
tra l'altro, la facoltà per l'interessato di consultare gli atti del
procedimento, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare
alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto
possano influire sul giudizio (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa e rinvii).

Il Presidente della Pretura penale ha accertato che al ricorrente è stato
trasmesso il rapporto di contravvenzione del 3 gennaio 2006, il quale
riprende tutti i dati relativi all'infrazione alla base dell'apertura del
procedimento, nonché il rapporto di contro-osservazioni del 6 febbraio 2006
dell'agente denunciante. Egli ha quindi avuto conoscenza degli addebiti
mossigli e potuto esprimersi al riguardo in più occasioni, in ossequio a
quanto imposto per l'esercizio del diritto di essere sentito. Anche su questo
punto, l'impugnativa si rivela infondata.

5.
Non occorre esaminare nel merito le infrazioni alla circolazione stradale
rimproverate all'insorgente. Egli si limita ad affermare di non averle
commesse senza tuttavia motivare il ricorso, segnatamente senza sostenere che
la sua condanna sia stata pronunciata in violazione del diritto ai sensi
degli art. 95 e 96 LTF. Manifestamente non motivato, il ricorso dev'essere
dichiarato inammissibile anche su questo punto.

6.
Da tutto quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura
della sua ammissibilità e la decisione impugnata confermata. Le spese
giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 28 febbraio 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano