Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.19/2007
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6B_19/2007 /biz

Sentenza del 16 ottobre 2007
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona.

Commutazione della multa,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 gennaio 2007 dal Giudice della Pretura penale.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 22 gennaio 2007, il Giudice della Pretura penale dichiarava
irricevibile il ricorso presentato da A.________ contro le decisioni
dell'Ufficio esazione e condoni che commutava le multe inflittegli dalla
Sezione della circolazione di fr. 120.-- e di fr. 40.-- in 4 giorni
rispettivamente in 1 giorno di arresto.

A. ________ impugna la decisione pretorile dinanzi al Tribunale federale.

2.
Il ricorso può essere inoltrato per violazione del diritto così come
determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, gli
atti ricorsuali devono contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale non può entrare nel merito di una pretesa violazione di un
diritto costituzionale o di questioni attinenti al diritto cantonale o
intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo
preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

3.
Lo scritto del ricorrente non adempie in alcun modo i requisiti di legge per
l'entrata in materia. In un gravame prolisso e confuso, A.________ si
diffonde in considerazioni che esulano dalla procedura di cui era l'oggetto.
Anche volendo interpretare le sue critiche alle istituzioni giudiziarie del
Cantone Ticino come una pretesa violazione del diritto a un tribunale
indipendente e imparziale, l'insorgente non adduce sospetti oggettivi di
prevenzione del giudice cantonale che ha emesso la decisione impugnata.
Carente di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente
inammissibile. Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto
penale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio esazione e condoni del Cantone
Ticino e al Giudice della Pretura penale.

Losanna, 16 ottobre 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: