Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.164/2007
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6B_164/2007 /biz

Sentenza del 13 luglio 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Zünd, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Sauvain,
e l'avv. Sebastiano Pellegrini,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Prescrizione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 5 aprile 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Statuendo su opposizione al decreto d'accusa emanato il 16 luglio 2006
(recte: 14 luglio 2006) dal Procuratore pubblico, con sentenza del 6 dicembre
2006, il Presidente della Pretura penale di Bellinzona riconosceva A.________
autore colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario per
avere a partire dal 1992 esercitato ininterrottamente e senza autorizzazione
la professione di fiduciario finanziario, malgrado nel corso del mese di
agosto 1992 gli fosse stata negata l'autorizzazione quale fiduciario
commercialista, amministrando fiduciariamente dal Ticino, per conto di
clienti, almeno una settantina di società off-shore, operando quale gestore
patrimoniale, nonché offrendo alla clientela consulenza societaria e fiscale,
conseguendo un reddito considerevole. A.________ veniva altresì dichiarato
colpevole di contravvenzione alla legge federale sulle armi per avere violato
l'obbligo di custodire diligentemente armi, accessori di armi e munizioni,
nel proprio appartamento privato e negli uffici di una società di cui era
direttore.

In applicazione della pena, A.________ veniva condannato a una multa di fr.
12'000.-- da pagare entro tre mesi con l'avvertimento che in mancanza di un
pagamento entro tale termine la pena sarà commutata in arresto.

B.
Il 5 aprile 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso
interposto dal condannato contro la sentenza pretorile. Essa dichiarava in
particolare infondata la censura di prescrizione della contravvenzione alla
legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984
(LFid; RL 11.1.4.1).

C.
A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia
penale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. Egli domanda il
proscioglimento dall'accusa di violazione alla LFid e postula di essere posto
a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre
osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art.
81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il
ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art.
100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

1.3 Giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi
contro le decisioni pronunciate in materia penale. Appartengono a questa
categoria anche le decisioni rese in applicazione del diritto penale
cantonale (v. Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001
concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF
2001 3870). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale
(art. 95 lett. a LTF), ivi compresa la violazione della Costituzione
federale. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto, tuttavia egli
entra nel merito di una pretesa violazione del diritto costituzionale o di
questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale solo ove il
ricorrente abbia sollevato e motivato tale censura in modo preciso (art. 106
LTF). In quest'ambito, l'esigenza di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF
corrisponde a quella posta dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG relativo al ricorso
di diritto pubblico (DTF 133 III 393 consid. 6; sentenza 6B_178/2007 del 23
luglio 2007, consid. 1.4 destinata alla pubblicazione). Il gravame deve
quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa
dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata
leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid.
2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c).

2.
Con il suo gravame, l'insorgente si limita a censurare un'errata applicazione
delle norme sulla prescrizione da parte della CCRP, rinunciando a contestare
nel merito i reati imputatigli, segnatamente l'esercizio abusivo
dell'attività di fiduciario.

2.1 L'art. 19 cpv. 1 lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di
fiduciario del 18 giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1) punisce con la multa sino a
fr. 20'000.-- chi senza autorizzazione esercita la professione di fiduciario.
Si tratta di una contravvenzione di polizia ai sensi dell'art. 335 CP. Nel
caso concreto, la prescrizione è disciplinata dal decreto legislativo che
regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947 (RL
3.3.3.4.1) il cui art. 2 corrisponde materialmente all'art. 98 CP. Tale
decreto è stato abrogato e dal 1° gennaio 2007 la prescrizione per le
contravvenzioni previste da leggi cantonali è regolata dall'art. 22a cpv. 1
della legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (RL
3.3.3.4). Secondo quest'ultima disposizione, il codice penale svizzero si
applica alla prescrizione dell'azione e della pena.

La sentenza di condanna del ricorrente si fonda sul diritto penale cantonale.
Per quanto la formulazione dell'art. 2 del suddetto decreto corrisponda a
quella dell'art. 98 CP (rispettivamente a quella dell'art. 71 vCP), la norma
resta nondimeno una disposizione di diritto cantonale. Aggiungasi che le
disposizioni della parte generale del codice penale applicate in virtù del
rinvio dell'art. 22a della legge di procedura per le contravvenzioni
diventano parte integrante del diritto penale cantonale (v. Roland
Wiprächtiger, Commentario basilese, n. 7 ad art. 335 CP; Stefan Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 13 ad
art. 335 CP).

2.2 Fondata sul diritto penale cantonale, una simile decisione può certo
essere impugnata dinanzi al Tribunale federale per violazione del diritto
federale (v. art. 95 lett. a LTF). In tal caso tuttavia, il ricorrente può
unicamente far valere la violazione dei diritti costituzionali. Il Tribunale
federale entra nel merito di questa censura solo ove l'insorgente l'abbia
sollevata e debitamente motivata (v. consid. 1.3).

Nel suo gravame, A.________ si limita a lamentare una violazione del diritto
federale, segnatamente un'errata applicazione dei principi giurisprudenziali
afferenti l'art. 98 CP, rispettivamente l'art. 71 vCP, ma non invoca né tanto
meno sostanzia violazioni di diritti costituzionali. In particolare, egli non
fa valere nessun arbitrio nell'applicazione dell'art. 2 del decreto
legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni in
relazione con l'art. 98 CP.  Carente di motivazione il ricorso dev'essere
pertanto dichiarato inammissibile.

3.
Il ricorrente sostiene inoltre che non sia corretto far decorrere il termine
di prescrizione dal 20 maggio 2005, data del sequestro della documentazione
nei suoi uffici e del blocco dei suoi conti bancari, come invece ha ritenuto
l'autorità cantonale. Essa avrebbe piuttosto dovuto tener conto della
concreta attività di fiduciario da lui effettivamente svolta, conclusasi
prima di tale momento.

3.1 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende
scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare
in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una
delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate.

3.2 Il gravame, una volta ancora, non adempie le condizioni di ammissibilità
poste dalla LTF. L'insorgente infatti si limita a sostenere che è arbitrario
ed errato considerare il 20 maggio 2005 come il giorno in cui è cessata la
sua attività di fiduciario, ma non spiega perché gli accertamenti cantonali
sarebbero arbitrari. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia penale dev'essere
dichiarato integralmente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta poiché il gravame appariva sin dall'inizio privo di
possibilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto
poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Si tiene
tuttavia conto della sua situazione finanziaria fissando una tassa di
giustizia ridotta (v. art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 13 luglio 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: