Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.151/2007
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6B_151/2007 /viz

Sentenza del 7 luglio 2007
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. A.________,
ricorrente,

contro

C.________,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata il 31 marzo 2007 dalla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In data del 31 maggio 2006, A.A.________ ha sporto denuncia penale nei
confronti di C.________ per titolo di appropriazione indebita.
Il  3  novembre 2006 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato
il non luogo a procedere in ordine al suddetto esposto. Con sentenza del 31
marzo 2007, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa
presentata da A.A.________ e sua moglie B.A.________.

B.
Con scritto del 4 maggio 2007, inviato il giorno successivo, A.A.________ ha
presentato, a nome suo e di sua moglie, un ricorso al Tribunale federale
contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Nell'atto di ricorso figura
unicamente la firma di A.A.________.

C.
Con decreto dell'8 maggio 2007, il Tribunale federale ha invitato
B.A.________ ad apporre la sua firma sul ricorso formulato anche a suo nome
entro il 29 maggio 2007 al più tardi e chiesto ai coniugi A.________ di
fornire entro il medesimo termine un anticipo delle spese giudiziarie di
fr. 2'000.--. Poiché questo termine è scaduto infruttuoso, con decreto del 5
giugno 2007, il Tribunale federale ha fissato un termine suppletorio per
ottemperare a quanto richiesto con il primo decreto. In entrambi i decreti
era specificato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non valeva
quale ritiro del rimedio giuridico.

Diritto:

1.
Nelle cause penali sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale
federale soltanto gli avvocati che la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati
o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in
giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF).

A. A.________ ha presentato ricorso di diritto penale a nome suo e di sua
moglie. Non essendo un avvocato né il rappresentate legale di B.A.________,
egli non è legittimato a proporre ricorso al Tribunale federale a nome di sua
moglie.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. Se manca la firma della parte, è fissato un
congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti
l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).

B. A.________ non ha dato seguito all'invito di questo Tribunale di apporre
la sua firma in calce al ricorso in esame, pertanto l'atto scritto è reputato
inoltrato esclusivamente da A.A.________.

2.
Secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce al Tribunale federale deve
versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Il giudice
dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento
dell'anticipo. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine
suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il
Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
Nel caso concreto, A.A.________ non ha fornito l'anticipo spese richiesto
malgrado gli fosse stato assegnato un termine suppletorio. Egli non ha
neppure dichiarato per iscritto di voler ritirare il suo ricorso. In queste
circostanze, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.

3.
Poiché l'art. 66 cpv. 3 LTF prevede che le spese inutili sono pagate da chi
le causa, le spese di questo procedimento sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto
penale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 luglio 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: