Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.138/2007
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6B_138/2007 /biz

Sentenza del 27 ottobre 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, Presidente,
Ferrari, Favre,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, e dall'avv. dott. Carla Speziali,

contro

B.________,
C.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Salvatore Maurizio Curcio, c/o avv. Maura
Colombo,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Omicidio colposo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 22 marzo 2007 dalla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Statuendo su opposizione al decreto d'accusa emanato il 22 novembre 2002 dal
Procuratore pubblico, con sentenza del 10 novembre 2005 il Giudice della
Pretura penale proscioglieva A.________ dall'accusa di omicidio colposo.

B.
Adita dal Procuratore pubblico, il 22 marzo 2007 la Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) annullava
la sentenza pretorile e riconosceva A.________ autore colpevole di omicidio
colposo. Essa rinviava altresì gli atti a un nuovo giudice della Pretura
penale per commisurare la pena e statuire sugli oneri processuali.

C.
A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale
contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale di cui domanda
l'annullamento chiedendo il suo proscioglimento dall'accusa di omicidio
colposo.

D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al gravame. Non sono state chieste
altre osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

1.2 Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto
contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di
massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1
LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

2.
Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali
(art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF) nonché le decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF).

2.1 Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata
non è una decisione finale, dacché non pone fine al procedimento (art. 90
LTF). La CCRP ha infatti rinviato gli atti a un nuovo giudice della Pretura
penale allo scopo di commisurare la pena e statuire sugli oneri processuali.

2.2 Costituisce decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF la decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, come pure la decisione che pone fine al
procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.

L'avversata sentenza pone fine al procedimento sul verdetto di colpevolezza e
rinvia la causa a un nuovo giudice affinché si pronunci su una questione non
esaminata dalla CCRP, ossia la commisurazione della pena. Orbene, il verdetto
di colpevolezza non può fare l'oggetto di una procedura separata, pertanto la
decisione non concerne una questione che può essere giudicata
indipendentemente da ciò su cui ci si deve ancora pronunciare. Quanto alla
seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie,
manifestamente non entra in considerazione. Ne consegue che la decisione
impugnata non si configura nemmeno come decisione parziale ai sensi dell'art.
91 LTF.

2.3 Rimane quindi da esaminare se la sentenza querelata sia da considerare
una decisione pregiudiziale o incidentale impugnabile giusta l'art. 93 LTF.

3.
3.1 Secondo la giurisprudenza elaborata nell'ambito del ricorso per cassazione
degli art. 268 e segg. vPP, le decisioni pregiudiziali e incidentali potevano
essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione penale del Tribunale
federale solo nella misura in cui l'autorità cantonale di ricorso si era
pronunciata in maniera definitiva su una questione di diritto federale
determinante per l'esito del procedimento (DTF 129 IV 179 consid. 1.1; 128 IV
34 consid. 1a; 123 IV 252 consid. 1). Il ricorso era pertanto proponibile
segnatamente contro decisioni rese su ricorso che, contrariamente al giudizio
di prima istanza, riconoscevano colpevole l'accusato e rinviavano la causa
all'autorità di prime cure per la commisurazione della pena (v. DTF 124 IV
170).

3.2 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la LTF che introduce un insieme di
norme procedurali, tra cui l'art. 93 LTF, applicabili a tutti i ricorsi
presentati al Tribunale federale, ricorso in materia penale compreso.

3.2.1 Giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se possono
causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

Per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica,
ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una
sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (v. DTF 133 IV
139 consid. 4; sentenza 1B_84/2007 dell'11 settembre 2007 destinata alla
pubblicazione, consid. 4). Nel caso concreto, la sentenza impugnata non causa
all'insorgente alcun pregiudizio irreparabile.

3.2.2 L'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF riprende quasi testualmente l'art. 50 cpv.
1 vOG (v. FF 2001 3890; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, n. 5 ad art. 93). La
giurisprudenza resa in applicazione di quest'ultima disposizione conserva
quindi interamente la sua validità.

Secondo questa giurisprudenza, la possibilità di impugnare delle decisioni
pregiudiziali o incidentali, giustificata da considerazioni di economia
processuale, costituisce un'eccezione e, in quanto tale, va ammessa in modo
restrittivo, tanto più che simili decisioni possono essere contestate
mediante un ricorso diretto contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF;
v. pure Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 11 ad art. 93).

3.2.3 Il Tribunale federale esamina con piena cognizione l'adempimento delle
condizioni di ammissibilità. L'insorgente è tenuto, sotto pena
d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali poste per
l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte
(v. DTF 118 II 91 consid. 1a; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/ Andreas
Güngerich, op. cit., n. 13 ad art. 93 LTF).

Nella fattispecie, non ravvisando la particolare natura della decisione
contrastata, il ricorrente non adduce alcunché circa l'adempimento delle
condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Non si giustifica pertanto
l'entrata nel merito del gravame.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato
inammissibile. Di conseguenza, le spese giudiziarie sono poste a carico
dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: