Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.120/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_120/2007 /biz

Sentenza del 23 luglio 2007
Corte di diritto penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsità in documenti, ecc.),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 7 marzo 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 5 ottobre 2006 A.________ denunciava B.________ e C.________ per varie
infrazioni tra cui truffa, falsità in certificati e falsa dichiarazione in
giudizio.

2.
Con decisione del 13 ottobre 2006, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino
decretava il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale ritenuto,
in particolare, che in data del 3 luglio 2006 la Camera dei ricorsi penali si
era già espressa a seguito di denuncia e successiva istanza di promozione
dell'accusa e che la denuncia del 5 ottobre 2006 non forniva nulla di nuovo
rispetto a quanto non fosse già stato oggetto della decisione della Camera
dei ricorsi penali e alla cui motivazione si rinviava integralmente.

3.
Il 7 marzo 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da
A.________ contro suddetto decreto.

4.
A.________ insorge con ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale
federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Non sono state
chieste osservazioni al gravame.

5.
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art.
132 cpv. 1 LTF).

6.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale
(art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF),
il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali
(art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

7.
Secondo il diritto previgente, la vittima poteva ricorrere per cassazione
nella misura in cui la decisione impugnata concerneva le sue pretese civili o
poteva influenzare il giudizio in merito a queste ultime oppure se faceva
valere una violazione dei diritti che le erano attribuiti dalla LAV (art. 270
lett. e vPP). La via del ricorso per cassazione era quindi preclusa al
semplice danneggiato, seppur costituitosi parte civile (DTF 129 IV 206
consid. 1; 128 IV 92 consid. 4a).

8.
In base alla giurisprudenza relativa alla LTF, contrariamente alla vittima ai
sensi della LAV (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), il semplice danneggiato
non è legittimato a interporre ricorso in materia penale (sentenza 6B_12/2007
del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). La legittimazione ricorsuale
del danneggiato a proporre ricorso in materia penale ai sensi della LTF è
quindi simile a quanto previsto dal diritto precedentemente in vigore.

9.
Per vittima s'intende ogni persona che, in seguito alla commissione di un
reato, sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o
psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Nella fattispecie, l'insorgente chiede la
promozione dell'accusa per truffa (eventualmente furto, appropriazione
indebita), falsità in documenti e falsa dichiarazione in giudizio. Si tratta
di reati contro il patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia per
i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid.
2d/aa pag. 162). Del resto, la stessa ricorrente non pretende il contrario.

10.
Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame
dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 luglio 2007

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: