Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.63/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2007


5D_63/2007 /biz

Sentenza del 23 novembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Ursula Imberti,
Commissione del Tribunale distrettuale Moesa,
6535 Roveredo GR.

misure provvisionali (divorzio),

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 3 maggio 2007
dalla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa.

Fatti:

A.
L'11 luglio 2006 B.________ e A.________ hanno presentato una domanda di
divorzio e il 22 agosto 2006 la moglie ha chiesto in via cautelare un
contributo alimentare mensile di fr. 3'000.--. Con decreto 29 dicembre 2006
la Presidenza del Tribunale del Distretto Moesa ha parzialmente accolto
l'istanza provvisonale e ha obbligato il marito alla corresponsione di un
contributo alimentare di fr. 2'105.-- mensili. Il giudice di prime cure è
giunto a tale contributo stabilendo il reddito del marito in fr. 5'196.-- e
quello della moglie in fr. 353.-- (derivante dalla sostanza), fissando i
fabbisogni dei coniugi in fr. 2'760.-- e fr. 2'125.-- arrotondati e
suddividendo infine l'eccedenza fra le parti.

B.
Con sentenza del 3 maggio 2007 la Commissione del Tribunale distrettuale
Moesa ha respinto un ricorso di A.________ contro il predetto decreto. I
giudici distrettuali, dopo aver ripreso le summenzionate cifre, hanno
confermato che in concreto sono applicabili le norme che reggono il
mantenimento della famiglia, che una decisione sulle misure cautelari è
basata sulla mera verosimiglianza e che non vige il principio inquisitorio,
ma la massima del contraddittorio. Essi hanno poi ritenuto che il marito non
sia riuscito a provare che la moglie consegua un reddito da attività
lavorativa né che ella abbia incassato delle pigioni dalla locazione di un
appartamento a Pian San Giacomo. Infine, la Commissione ha pure considerato
corretto che il primo giudice si sia fondato sulla dichiarazione fiscale per
determinare il reddito della sostanza della moglie.

C.
C.aCon "ricorso costituzionale" del 15 giugno 2007 A.________ chiede al
Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare
la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa. Ritiene violato l'art. 4 della
legge grigione di introduzione al Codice civile svizzero, perché nella
fattispecie non è stato adottato il principio inquisitorio, e si duole della
mancata assunzione di alcune prove. Rimprovera alle istanze cantonali di
essersi limitate ad applicare i principi che reggono la protezione
dell'unione coniugale, invece delle norme sul divorzio. Invoca infine una
violazione del diritto di essere sentito e lamenta segnatamente che la
Commissione non avrebbe speso una parola per confutare la sua richiesta,
ribadita in questa sede, di imputare alla moglie un reddito ipotetico mensile
della sostanza di fr. 785.--.
C.b Con decreto 3 luglio 2007 il Presidente della Corte adita ha parzialmente
accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.

C.c Con osservazioni 10 agosto 2007 B.________ propone in via principale di
dichiarare il ricorso inammissibile e in via subordinata di respingerlo. Dei
motivi si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei
considerandi di diritto.

Diritto:

1.
1.1 Le decisioni pronunciate dalla Commissione di un tribunale distrettuale
del Cantone Grigioni in materia di misure cautelari in una procedura di
divorzio sono di ultima istanza cantonale (sentenza 5P.250/ 2003 del 1°
aprile 2004 consid. 1.1).
1.2 Le misure cautelari di ultima istanza emanate in una procedura di
divorzio sono decisioni pronunciate in materia civile ai sensi dell'art. 72
cpv. 1 LTF. La LTF considera finale la decisione che pone fine al
procedimento (art. 90). In generale è quindi finale la decisione che termina
formalmente la procedura, senza che sia necessario che venga pure posto fine
al contenzioso giuridico dal profilo del merito (Messaggio del 28 febbraio
2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria
federale, FF 2001 3764, pag. 3887 n.4.1.4.1). Il menzionato messaggio (loc.
cit.) nomina del resto quale esempio di decisione finale secondo la LTF anche
le decisioni di protezione dell'unione coniugale. Ne segue che -
contrariamente all'opinione delle parti - la decisione impugnata è finale nel
senso dell'art. 90 LTF (cfr. DTF 133 III 393 consid. 4).

1.3 Si tratta poi di una causa di carattere pecuniario, atteso che è
unicamente controverso il contributo di mantenimento dovuto alla moglie.
Contrariamente a quanto prescritto dall'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, la
decisione impugnata non indica il valore di lite né questo viene menzionato
dalle parti. Dalla sentenza impugnata emerge tuttavia che il ricorrente era
disposto a versare al massimo fr. 1'500.-- mensili all'opponente e sussiste
così, rispetto a quanto riconosciuto nel giudizio di prima istanza, una
differenza di fr. 650.-- mensili. Poiché la durata delle misure cautelari è
incerta, per stabilire il valore di lite è determinante l'importo annuo delle
prestazioni moltiplicato per 20 (art. 51 cpv. 4 LTF), motivo per cui il
valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è
ampiamente superato. Ne segue che il presente rimedio è un ricorso in materia
civile e non, come invece indicato dal ricorrente, un ricorso sussidiario in
materia costituzionale e verrà trattato come tale. Tale qualifica giuridica
nulla modifica però alla cognizione del Tribunale federale di cui si dirà.

1.4 Con il proprio gravame, il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento
della decisione impugnata. Ciò pare essere in contrasto con il carattere
riformatorio del ricorso in materia civile (DTF 133 III 489 consid. 3).
Tuttavia, nella motivazione dell'impugnativa, il ricorrente afferma di
versare volontariamente alla moglie - e fin da prima che fosse incoata la
procedura provvisionale - un contributo di fr. 1'500.-- mensili. Si può
pertanto ritenere che con il suo rimedio egli postuli la riduzione del
contributo di mantenimento al predetto importo.

2.
Giusta l'art. 98 LTF contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (v. sentenza 5A_433/2007 del 18 settembre 2007 consid. 2,
destinata alla pubblicazione) e di disposizioni di diritto cantonale
unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106
cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di motivazione
dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in
che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III
393 consid. 6). Per sostanziare convenientemente una censura di arbitrio
(art. 9 Cost.), non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata
come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa
cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia
369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una
sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe
sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare
con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il giudizio attaccato
sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione
effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il
sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57
consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con
rinvii).

3.
3.1 Il ricorrente invoca una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. riferita
all'obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, e afferma in
particolare che una decisione sui contributi alimentari deve basarsi su
calcoli dettagliati e precisi. Questa censura, vista la natura formale della
garanzia costituzionale invocata, dev'essere trattata prioritariamente.

3.2 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce
fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il
diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di
una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel
processo decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le
sue richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con
cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di
ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze,
basta che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno
guidato, e sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per
contro, il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle
parti. Il diritto di essere sentito è violato unicamente se l'autorità non
soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I
232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Ora, da una semplice lettura della decisione impugnata risulta che l'istanza
inferiore ha fatto proprie le cifre e i calcoli del primo giudice, ritenendo
che alla luce delle regole processuali applicabili gli accertamenti
concernenti le entrate della moglie - la cui determinazione è il punto
centrale della contestazione del ricorrente - siano corretti. Ne segue che la
censura si rivela infondata.

4.
Il ricorrente rimprovera al Tribunale distrettuale di aver violato l'art. 4
della legge grigione di introduzione al Codice civile svizzero, che prescrive
per le questioni di stato il principio inquisitorio, e di aver
inaccettabilmente fondato il proprio giudizio sulla verosimiglianza. Così
facendo, l'autorità inferiore avrebbe pure violato l'art. 137 cpv. 2 CC. Il
ricorrente lamenta inoltre la mancata assunzione di alcune prove che avrebbe
proposto.

In concreto sono unicamente litigiose le conseguenze accessorie di una causa
di stato. Ora, i risvolti finanziari di una causa di divorzio e segnatamente
il contributo alimentare dovuto a un coniuge non soggiacciono alla massima
inquisitoria (DTF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2, v.
anche con riferimento alla giurisprudenza pubblicata dal Tribunale cantonale
grigione: Die Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden, n. 3 1988 consid. 1
e n. 4 1996 consid. 6a). Ne segue che le critiche ricorsuali con cui il
ricorrente rimprovera alle istanze distrettuali di non aver approfondito e
chiarito di loro sponte le tematiche inerenti all'attività professionale
della moglie o al di lei patrimonio si rivelano manifestamente infondate,
atteso che spettava invece alle parti allegare e provare i fatti. Invero, il
ricorrente si duole pure della mancata assunzione di alcune prove che avrebbe
proposto. L'argomentazione ricorsuale disattende tuttavia i requisiti di
motivazione di un ricorso diretto contro una decisione di misure cautelari,
atteso che egli nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che le sue offerte di
prova - di cui si ignora praticamente tutto - siano avvenute nei modi
prescritti dal diritto procedurale cantonale. Altrettanto inammissibile,
poiché del tutto apodittica, è poi la critica secondo cui l'art. 137 cpv. 2
CC escluderebbe un giudizio basato sulla verosimiglianza. A titolo del tutto
abbondanziale si può tuttavia osservare che tale affermazione è in
contraddizione con la prassi del Tribunale federale (DTF 126 III 257 consid.
4b; 118 II 376 consid. 3, 378 consid. 3b).

5.
A mente del ricorrente il Tribunale distrettuale avrebbe dovuto fissare il
contributo alimentare in base alle norme sul divorzio e non a quelle sulla
protezione dell'unione coniugale e ritiene che una tale applicazione
arbitraria della legge giustificherebbe l'annullamento della sentenza.

Il ricorrente omette tuttavia di indicare che influsso avrebbe nel caso
concreto la pretesa applicazione dell'art. 125 CC, atteso che egli afferma di
non aver mai preteso che la moglie debba riprendere l'attività lucrativa che
esercitava prima del matrimonio. Ne segue che pure tale censura si rivela
inconsistente.

6.
6.1 Infine, il ricorrente afferma di aver provato che la moglie disporrebbe di
una sostanza di fr. 314'000.--, il cui reddito (ipotetico) dovrebbe
ammontare, se investita al 3-3,5 %, ad almeno fr. 785.-- mensili e ritiene
che tale introito debba essere attribuito all'opponente.

6.2 La sentenza impugnata indica che a giusta ragione il giudice di primo
grado si sarebbe fondato sull'unico dato certo disponibile, e cioè sulla
dichiarazione fiscale agli atti, da cui risulta un reddito annuo di
fr. 4'244,10, pari a fr. 353.70 mensili.

6.3 Occorre innanzi tutto rilevare che l'importo di fr. 314'000.-- indicato
dal ricorrente e posto alla base della sua argomentazione non risulta dalla
sentenza impugnata ed è contestato dall'opponente. Così stando le cose, il
ricorrente non poteva limitarsi - come ha invece fatto - all'apodittica e
quindi inammissibile asserzione di aver provato l'esistenza del summenzionato
patrimonio. Per formulare una censura ricevibile, egli avrebbe infatti
dapprima dovuto dimostrare con precisi riferimenti alle prove agli atti che
l'istanza inferiore sarebbe caduta nell'arbitrio per non aver accertato che
la sostanza della moglie ammonta a quanto da lui sostenuto in questa sede, e
solo in seguito allegare che con un oculato investimento sarebbe stato
possibile ottenere il reddito menzionato nel gravame, che avrebbe dovuto
essere imputato alla moglie. Il ricorrente misconosce inoltre che affermando
di aver basato la decisione sull'unico dato certo agli atti, e cioè sulla
dichiarazione fiscale dei coniugi, la Commissione non si è - contrariamente a
quanto sostenuto nel gravame - rifiutata di statuire, ma ha ritenuto che per
determinare il controverso reddito non era possibile fondarsi sulle
asserzioni delle parti concernenti la sostanza della moglie, perché non
provate. In assenza di una censura in tal senso non occorre invece, ricordato
che nella presente procedura non vige il principio iura novit curia (art. 106
cpv. 2 LTF; supra consid. 2), esaminare se il reddito effettivamente
conseguito dall'opponente sulla base della dichiarazione fiscale corrisponda
- senza arbitrio - a quanto ella avrebbe potuto e dovuto trarre dal suo
patrimonio accertato dal fisco la cui consistenza non viene peraltro indicata
né nella sentenza impugnata né dal ricorrente.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui
risulta ammissibile, si rivela infondato. Le spese giudiziarie e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia costituzionale viene trattato quale ricorso in materia
civile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Commissione del Tribunale
distrettuale Moesa.

Losanna, 23 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti