Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.58/2007
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5D_58/2007 /biz

Sentenza del 12 settembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________SA,
ricorrente, rappresentata dall'amministratore unico
avv. dott. Davide Gianinazzi,

contro

B.________,
opponente,
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
casella postale 45853,
6901 Lugano.

servitù,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il
23 aprile 2007 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
B. ________ è proprietaria della particella xxx RFD Lugano, sezione
Breganzona, che confina con la particella yyy appartenente alla A.________SA.
Nel registro fondiario risulta iscritto a carico del mappale yyy e a favore
della particella xxx una servitù di "limitazione altezza piantagioni". Nel
1965 gli originari proprietari di questi fondi avevano infatti pattuito che
"sulle particelle yyy, xxx e zzz i rispettivi proprietari non potranno
piantare alberi, indipendentemente dalla loro specie e definizione, di
altezza superiore a m 3 (tre)".

2.
Il 17 marzo 2006 B.________ ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano
di ordinare la potatura fino a tre metri di tutti gli alberi esistenti sul
predetto fondo della A.________SA. Quest'ultima si è opposta alla domanda,
sostenendo che oggetto della servitù non fosse quello di genericamente
limitare l'altezza massima degli alberi, ma unicamente di evitare che essi
superino l'altezza di 3 m al momento in cui vengono piantati. Il 7 giugno
2006 il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ingiunto alla
convenuta di procedere al taglio o alla potatura di tutte le piante situate
sul suo fondo affinché non superino l'altezza di 3 m.

3.
Con sentenza del 23 aprile 2007 la Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'impugnativa della A.________SA.
La Corte cantonale ha indicato che la generica iscrizione a registro
fondiario di un diritto di limitazione delle piantagioni necessitava del
titolo di iscrizione per determinarne il contenuto e ha ritenuto che
l'insorgente non fosse riuscita a far apparire arbitraria la conclusione
contenuta nel giudizio di primo grado, secondo cui con la servitù in
discussione si era inteso limitare l'altezza delle piante a 3 m, sebbene
fosse stato utilizzato il termine "piantare". Secondo i giudici cantonali, a
favore dell'interpretazione della prima istanza depone pure il fatto che gli
originari proprietari avevano nel contempo pure pattuito una servitù di
limitazione d'altezza di costruzioni a favore del fondo dell'istante.

4.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 24 maggio 2007 la
A.________SA postula l'annullamento della decisione cantonale. Narrati e
completati i fatti, afferma che - contrariamente a quanto indicato nella
sentenza impugnata - il giudice di primo grado non avrebbe accertato il
contenuto della servitù, ma unicamente espresso "una sua opinione
personalissima", che la servitù non avrebbe un'indicazione generica, che una
sentenza citata nel giudizio impugnato sarebbe inventata e che il Segretario
assessore non avrebbe scritto che i proprietari originari avessero inteso
garantirsi reciprocamente la vista e il godimento di luce, aria e sole. La
ricorrente ritiene poi violato l'art. 731 cpv. 1 CC e sostiene che la servitù
iscritta a registro fondiario è talmente chiara da non necessitare
un'indagine sulla volontà delle parti che l'hanno costituita. Inoltre, sempre
a mente della ricorrente, l'opponente non avrebbe prodotto alcuna prova a
sostegno della sua interpretazione, violando così l'art. 8 CC.

5.
Oggetto del presente ricorso è un litigio concernente una servitù; una
siffatta causa è per costante giurisprudenza di natura pecuniara (DTF 54 II
51 f.; 109 II 491 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, n. 58, pag. 80). Entrando nel
merito del ricorso per cassazione della A.________SA (art. 36 cpv. 1 della
legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria), l'autorità cantonale ha
ritenuto che il valore di lite fosse inferiore a fr. 8'000.-- e nemmeno la
ricorrente contesta tale importo. Atteso che il valore di lite di
fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 LTF non è raggiunto e non è data
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 74 cpv. 2 LTF, non è aperta la via
del ricorso in materia civile, ma unicamente quella del ricorso sussidiario
in materia costituzionale.

6.
Con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata la
violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2
LTF, applicabile alla presente procedura in virtù del rinvio contenuto
nell'art. 117 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti
fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato le relative
censure. Ciò significa che - conformemente alle esigenze di motivazione
dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in
che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III
393 consid. 6). Ciò significa che per sostanziare convenientemente una
censura di arbitrio (art. 9 Cost.), non è sufficiente criticare la decisione
impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con
completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312;
120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una
sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe
sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare
perché nel suo risultato il giudizio attaccato sia manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su
una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1
pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).

In concreto la ricorrente non cita alcuna norma di diritto costituzionale che
sarebbe stata violata dall'autorità cantonale, ma si limita ad invocare una
violazione del CC (art. 8 e 731). Quand'anche si volesse ritenere che la
ricorrente avesse inteso attaccare la sentenza cantonale perché ritiene - pur
non affermandolo - che questa sarebbe arbitraria, il ricorso dovrebbe
nondimeno essere dichiarato inammissibile, perché privo di una sufficiente
motivazione. Infatti, per formulare validamente una censura di arbitrio non
basta equivocare sul significato del verbo accertare o rilevare errori di
citazione, ma occorre indicare perché la decisione impugnata sarebbe
arbitraria nel suo risultato. Ora, l'autorità di prima istanza ha ritenuto
che la servitù in discussione, se interpretata nel modo desiderato dalla
ricorrente, non farebbe alcun senso e l'autorità di seconda istanza ha
rilevato che l'interpretazione fornita dall'insorgente non è sufficiente per
sostanziare una censura d'arbitrio. La ricorrente non spende però una parola
per confutare tali argomentazioni e nemmeno tenta di dare una qualsiasi
spiegazione sull'utilità di una servitù che imporrebbe al proprietario di un
fondo di non piantare alberi più alti di 3 metri, i quali però una volta
collocati nel terreno potrebbero raggiungere qualsiasi altezza.

7.
Da quanto precede risulta che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non occorre invece
attribuire ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a
produrre una risposta, non è incorsa in spese per la procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: