Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.43/2007
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5D_43/2007 /biz

Sentenza del 3 ottobre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Consumedia sagl, rappresentata da Matteo Cheda,
Matteo Cheda,
ricorrenti,

contro

Carrozzeria A.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Corrado Cavalli,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3,
casella postale 45853, 6901 Lugano.

protezione della personalità, misure provvisionali,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il
4 aprile 2007
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Matteo Cheda è il redattore responsabile della rivista bimestrale
"L'inchiesta" pubblicata dalla Consumedia Sagl. Con fax 19 febbraio 2004 la
redazione del periodico si è rivolta alla carrozzeria A.________, annunciando
la pubblicazione di un articolo nel numero di marzo sulla vertenza che oppone
quest'ultima ad un cliente in seguito alla riparazione di un veicolo e
chiedendole di prendere posizione entro il 20 febbraio 2004 sui punti qui di
seguito testualmente citati:
1.Il tempo eccessivo trascorso (6 mesi) prima di poter consegnare la vettura
(su ordine del Pretore di Locarno e dietro deposito di garanzia).

2. Se c'è un nesso tra questi 6 mesi e il prezzo elevato della vettura di
sostituzione.

3. La cattiva qualità delle riparazioni effettuate sulla vettura (documentate
da vari periti) e i danni aggiuntivi capitati nella vostra carrozzeria
(graffi all'altra portiera ecc.). Come pure il caso del finestrino scheggiato
che il signor B.________ contesta (al momento dell'incidente era abbassato e
non poteva rompersi).

4. Il montante elevato della fattura (25 mila franchi) contestato dai periti
e dal signor B.________.

5. La mancata esposizione delle fatture o dei bollettini di consegna dei
pezzi di ricambio.

6. La vostra motivazione a richiedere il versamento dei soldi e alla denuncia
ora pendente alla Pretura di Lugano.
Il 20 febbraio 2004, preso atto che la carrozzeria non intendeva rilasciare
dichiarazioni perché la vicenda era oggetto di una procedura giudiziaria,
Matteo Cheda ha confermato la volontà di pubblicare l'annunciato articolo.

2.
Il 23 febbraio 2004 la carrozzeria A.________ ha convenuto in giudizio Matteo
Cheda e la Consumedia Sagl innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città, domandando in via cautelare di vietare di rendere pubblica la vicenda
concernente la summenzionata riparazione e i fatti con essa connessi. Il
Segretario assessore ha accolto la richiesta in via supercautelare. Il 2
giugno 2004, dopo l'udienza di contraddittorio, l'istruttoria e la
discussione finale, il Pretore ha respinto l'istanza, ha posto le spese di
fr. 170.-- e la tassa di giustizia di fr. 800.-- a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili. Il Pretore ha
ritenuto non più giustificato il mantenimento del provvedimento cautelare,
perché nel numero di maggio 2004 de "L'inchiesta" è apparso un articolo che
non menzionava il nome della carrozzeria e che conteneva una descrizione per
lo più oggettiva dello svolgimento dei fatti. Egli ha poi motivato la
ripartizione equitativa degli oneri processuali e delle ripetibili, indicando
che il procedimento si sarebbe protratto nel tempo in seguito al rifiuto dei
convenuti di produrre la bozza dell'articolo e ritenendo che sussistevano
indizi che il pezzo pubblicato nel numero del maggio 2004 non fosse la
versione originariamente prevista, la quale avrebbe invece leso la
personalità dell'istante.

3.
Con sentenza 4 aprile 2007 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato da Matteo Cheda e dalla
Consumedia Sagl. La Corte cantonale ha dapprima indicato che il Pretore
fruisce di un notevole potere di apprezzamento nella fissazione e
ripartizione delle spese e delle ripetibili, che può unicamente essere
censurato per eccesso o abuso. Fra i giusti motivi addotti dal Pretore per
procedere ad una ripartizione equitativa degli oneri processuali, essa ha
unicamente condiviso quello secondo cui con il loro comportamento i convenuti
avevano indotto l'istante a piatire. I giudici cantonali hanno rilevato che i
convenuti, sebbene contestino che il titolo originario dell'articolo fosse
"Carrozzeria disonesta", non spiegano perché quel titolo fosse stato inserito
nel sommario del numero di marzo 2004 né illustrano perché un articolo con un
siffatto titolo non si trovava in quel numero. Inoltre, nel pezzo
effettivamente pubblicato nel numero di maggio 2004 non venivano riportate
diverse accuse espresse e date per scontate nel fax del 19 febbraio 2004
quali "il tempo eccessivo occorso per la riparazione", il costo "elevato"
della vettura di sostituzione, la scheggiatura del finestrino causata dalla
carrozzeria e "la mancata esposizione delle fatture o dei bollettini di
consegna dei pezzi di ricambio". Alla luce di queste circostanze, la Corte
cantonale ha reputato che il Pretore non ha abusato della sua latitudine di
apprezzamento, ritenendo che alla luce del fax del 19 febbraio 2004 e
dell'imminente pubblicazione del servizio giornalistico, la reazione
dell'istante di procedere giudizialmente fosse - almeno parzialmente -
legittima e quindi una ripartizione che deroga al principio della soccombenza
giustificata.

4.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 12 maggio 2007 la
Consumedia Sagl e Matteo Cheda chiedono l'annullamento della sentenza
d'appello e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Narrati e completati i fatti, affermano che il decreto supercautelare era
decaduto il 23 marzo 2006 in virtù dell'art. 28e cpv. 2 CC, non avendo la
controparte presentato un'azione di merito. Sostengono poi che la motivazione
secondo cui l'opponente sarebbe stata indotta a piatire in seguito al loro
comportamento non solo sarebbe stata creata dalla Corte cantonale, ma sarebbe
pure arbitraria perché, quando era stata presentata l'istanza, né il numero
di marzo né quello di maggio 2004 erano già stati pubblicati e non potevano
aver influenzato l'agire della controparte. Inoltre, il lettore medio non
avrebbe potuto collegare il titolo "Carrozzeria disonesta" alla controparte,
motivo per cui essi non erano tenuti ad esprimersi su tale titolo. Affermano
poi che il loro operato prima che la carrozzeria A.________ inoltrasse la
propria istanza era perfettamente corretto, ragione per cui sarebbe
arbitrario addossare loro una parte delle spese processuali per aver chiesto
all'opponente la sua versione della vicenda. Infine, nemmeno il fatto di
essersi limitati a pubblicare le circostanze più interessanti e non tutte
quelle elencate nel fax giustificherebbe la sentenza impugnata.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

5.
Oggetto del presente ricorso è, come già innanzi all'ultima istanza
cantonale, unicamente la ripartizione degli oneri processuali e delle
ripetibili, che i ricorrenti vorrebbero veder interamente posti a carico
dell'opponente. Si tratta pertanto di una vertenza di natura pecuniaria.
Atteso che il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1
LTF non è manifestamente raggiunto e non è data nessuna delle eccezioni
previste dall'art. 74 cpv. 2 LTF, non è aperta la via del ricorso in materia
civile, ma unicamente quella del ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Sebbene pure tale rimedio sia di natura riformatoria
(combinati art. 117 e 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 489 consid. 3.1), la
conclusione dei ricorrenti tendente all'annullamento della decisione
impugnata è in concreto ricevibile: dalla motivazione del gravame risulta
infatti che i ricorrenti desiderano che l'intera tassa di giustizia (incluse
le spese) sia posta a carico dell'opponente, mentre con riferimento alle
ripetibili il Tribunale federale dovrebbe, in caso di accoglimento del
gravame, rinviare la causa all'autorità cantonale per fissarne l'ammontare.

6.
Con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata la
violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Nella fattispecie i
ricorrrenti si prevalgono di una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) e segnatamente di un'applicazione arbitraria dell'art. 148 CPC
ticinese.

6.1 Giusta l'art. 148 CPC ticinese il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili
(cpv. 1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può
ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). La possibilità di scostarsi dal
criterio della mera soccombenza è peraltro conosciuta in diversi Cantoni e
pure prevista per la procedura innanzi al Tribunale federale (Hans Michael
Riemer, Prozessführung in «guten Treuen» zwischen «Treu und Glauben» und
«gutem Glauben», in: 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zurigo
2000, pag. 279-290, in particolare pag. 280; art. 66 cpv. 1 seconda frase
LTF, v. anche con riferimento al diritto previgente l'art. 156 cpv. 3 OG).
Per costante giurisprudenza una sentenza non è arbitraria per il solo motivo
che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma
occorre che essa sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese
con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I
57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 7I 54 consid. 2b pag. 56, con
rinvii).

6.2 Occorre innanzi tutto rilevare che, seppure non formulata con la
chiarezza propria alla sentenza d'appello, già il giudizio pretorile
conteneva la motivazione secondo cui l'opponente aveva agito giudizialmente
per evitare che la versione iniziale dell'articolo, lesiva della sua
personalità, venisse pubblicata. Ora, i ricorrenti non contestano che il
comportamento di una parte che induce un'altra a piatire possa costituire un
motivo che consente di riconoscere l'esistenza di giusti motivi e quindi di
derogare al criterio della soccombenza nella ripartizione delle spese
processuali e delle ripetibili. Essi negano però di aver in concreto adottato
una tale condotta.

È esatto, come affermato nel ricorso, che l'opponente aveva presentato la
propria istanza prima che nel sommario del numero di marzo 2004 sia apparso
il titolo "Carrozzeria disonesta". Tuttavia, insistendo su tale fatto, i
ricorrenti paiono dimenticare sia il tenore del fax - precedentemente inviato
all'opponente - che dava per scontate una serie di accuse, sia il termine
estremamente breve (un giorno) assegnato per la presa di posizione della
carrozzeria, il quale non depone in favore della serena possibilità per una
parte di fornire la sua versione dei fatti nell'ambito di una lite. La
successiva pubblicazione del predetto titolo, rimasta senza alcuna
spiegazione dei ricorrenti, è unicamente un indizio che ha permesso ai
giudici cantonali - senza incorrere in arbitrio - di confermare perlomeno il
pericolo dell'apparizione di un'articolo lesivo della personalità
dell'opponente, e quindi il bisogno di quest'ultima di tutelarsi chiedendo
dei provvedimenti giudiziari. Così stando le cose, non è di soccorso ai
ricorrenti né l'assunto secondo cui il loro comportamento sarebbe stato
deontologicamente corretto, né quello in base al quale non potrebbe essere
loro rimproverato di non aver riferito tutti gli aspetti della vicenda, ma di
essersi limitati a pubblicare nel numero di maggio 2004 unicamente i fatti
che ritenevano più interessanti. Altrettanto vale per l'argomentazione giusta
la quale quando all'inizio di giugno 2004 il Pretore ha statuito sulla
domanda cautelare, il decreto supercautelare sarebbe già decaduto in seguito
all'inazione della controparte in virtù dell'art. 28e cpv. 2 CC: una siffatta
circostanza non smentisce infatti l'iniziale necessità di piatire
dell'opponente.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale
dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che,
non essendo stata invitata a presentare, una risposta non è incorsa in spese
per la procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 3 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: