II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A 5/2007
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{T 0/2} 5A_5/2007 /viz Decreto del 12 febbraio 2007 II Corte di diritto civile giudice federale Raselli, presidente, cancelliere Piatti. A. ________, ricorrente, contro Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano, Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. realizzazione, ricorso in materia civile [LTF] contro la decisione emanata il 15 gennaio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Il presidente, considerato: che nel ricorso 5 febbraio 2007 in materia civile contro la sentenza del 15 gennaio 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la ricorrente ha pure chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame; che la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone oltre all'indigenza dell'istante anche conclusioni ricorsuali non prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), ed esige cioè probabilità di vincere la causa non notevolmente inferiori alla possibilità di perdere la vertenza (DTF 125 II 265 consid. 4b pag. 275 con rinvii); che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - appare inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF; che il ricorso appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; che in queste circostanze le conclusioni ricorsuali appaiono prive di possibilità di esito favorevole, motivo per cui non può essere concessa l'assistenza giudiziaria e dev'essere richiesto dalla ricorrente un anticipo per le spese presunte del processo (art. 62 cpv. 1 LTF); che così stando le cose non si giustifica nemmeno accordare effetto sospensivo al ricorso; che le domande di assistenza giudiziaria nei casi di procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF vengono decise dal presidente della corte (art. 64 cpv. 3 LTF) a cui compete pure statuire sulle domande di conferimento dell'effetto sospensivo; decreta: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. La ricorrente è invitata a fornire un anticipo spese di fr. 500.-- entro 5 giorni dalla ricezione del presente decreto secondo le modalità indicate nell'allegato formulario. 3. L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta. 4. Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 12 febbraio 2007 Il presidente: Il cancelliere: