Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.762/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_762/2007 /biz

Sentenza del 17 giugno 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Hohl, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dagli avvocati Pierluigi Rossi e Carlo Solcà,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Carlo Brusatori.

Oggetto
accesso necessario,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
-
La particella n. 1995 del registro fondiario definitvo di X.________ è stata
frazionata il 13 giugno 1987 dagli allora comproprietari. La sua superficie è
stata ridotta da 5552 a 681 m2 e sono stati creati sette nuovi fondi (n.
2075-2081). Su tutti i mappali è stata riportata la servitù di passo veicolare,
che grava le particelle n. 353 e 355, iscritta a favore del fondo originario. I
fondi risultanti da quell'operazione sono collegati alla pubblica via da una
strada privata larga circa 3,5 m, che non costituisce un fondo a sé stante, ma
che passa prima sulle particelle n. 355 e n. 1995, poi su quest'ultima e la
particella n. 353, per continuare sulla particella n. 1995 e il mappale n. 2081
e proseguire sulla particella n. 2080 e n. 2079. Il mappale n. 2081 dispone di
un diritto di passo sulla - nuova - particella n. 1995 senza che sia stato
iscritto a registro fondiario un analogo diritto a favore del fondo serviente.

Nel febbraio 1988 A.________ ha acquistato la particella n. 1995, sulla quale
ha eretto una casa d'abitazione. Nel settembre seguente ha comperato dai
medesimi comproprietari una striscia di terreno di 58 m2, staccata dalla
particella n. 2080, su cui ha allestito un parcheggio all'aperto. Nel
seminterrato dell'abitazione, accanto al predetto posteggio, ha edificato un
garage. Per raggiungere tali spazi destinati allo stazionamento di veicoli,
A.________ deve pure transitare sul tratto di stradina costruito per metà sul
suo fondo e per l'altra metà sulla particella n. 2081, che appartiene
dall'aprile 1988 a B.________.
-
Con petizione del 17 luglio 2001 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord B.________. L'attrice ha
postulato il riconoscimento e l'iscrizione a registro fondiario di un passo
necessario lungo la striscia di terreno già adibita a strada a favore della
particella n. 1995 e a carico del mappale n. 2081, senza il versamento di
alcuna indennità. La convenuta si è opposta alla domanda e ha chiesto in via
riconvenzionale che venisse vietato, con la comminatoria dell'art. 292 CP, alla
controparte e ai suoi ospiti di passare sulla striscia di terreno oggetto della
domanda di accesso necessario. Con sentenza del 15 novembre 2004 il Pretore ha
respinto l'azione e ha accolto la domanda riconvenzionale.

-
Il 19 novembre 2007 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha respinto un rimedio della parte soccombente e ha confermato la
sentenza pretorile. La Corte cantonale ha reputato che per garantire uno
sfruttamento adeguato e razionale del fondo dell'attrice non è necessario
edificare un - nuovo - garage e ha accertato che l'allestimento di un altro
accesso con un nuovo posteggio sul lato sud est non presenta difficoltà,
trattandosi segnatamente di una zona pianeggiante, e implica un investimento
(fr. 20'000.--) che non ha considerato sproporzionato. I Giudici cantonali
hanno altresì ritenuto irrilevante il deprezzamento del fondo di fr. 90'000.--
constatato dal perito giudiziario nel caso in cui le precedenti installazioni
non possano più essere utilizzate per far sostare automobili e hanno negato che
la convenuta possa essere tacciata di malafede.
-
Con ricorso in materia civile del 19 dicembre 2007 A.________ postula, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza di appello
e la sua riforma nel senso che la petizione sia accolta. In via subordinata
chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. La ricorrente afferma innanzi tutto che i precedenti
comproprietari avevano per errore omesso di creare con il frazionamento un
diritto di passo in favore del suo fondo sulla stradina di accesso e che in
seguito, inspiegabilmente, nemmeno quando aveva acquistato la striscia di
terreno staccata dalla particella n. 2080 l'Ufficiale del registro fondiario
aveva riportato sul suo fondo il diritto di passo di cui beneficiava tale
mappale. Ella indica di aver però pacificamente utilizzato il contestato tratto
della stradina per tredici anni. Secondo la ricorrente i Giudici cantonali
avrebbero violato l'art. 694 cpv. 3 CC, perché non hanno soppesato i
contrapposti interessi delle parti e asserisce che il solo fatto che esista una
possibilità di accesso alla strada comunale non permetterebbe di negare ab
initio il postulato diritto di passo. Ella ritiene poi di dover essere tutelata
alla stregua di un proprietario che si priva involontariamente dell'accesso
alla pubblica via. Sostiene altresì che il transito del suo veicolo non crea
alcun pregiudizio all'opponente, atteso che la stradina in questione viene
percorsa dai proprietari di tutti gli altri fondi creati con il frazionamento,
mentre impedendole il passaggio le viene causato un danno di almeno fr.
110'000.-- (fr. 90'000.-- per il deprezzamento del suo fondo a cui vanno
aggiunti fr. 20'000.-- per la realizzazione di un nuovo posteggio). Inoltre,
sempre a mente della ricorrente, le attuali possibilità di parcheggio
potrebbero essere raggiunte con un'automobile di piccole dimensioni circolando
sulla metà della stradina che si trova sul suo fondo, motivo per cui verrebbe
creata una situazione di pericolo, perché non essendo possibile girare una
siffatta vettura senza sconfinare sul fondo antistante questa dovrebbe
percorrere a contromano la stradina per immettersi nella pubblica via. Ritiene
infine che alla luce delle circostanze concrete la convenuta commetta un abuso
di diritto.

Con decreto del 9 gennaio 2008 il Presidente della Corte adita ha conferito
effetto sospensivo al rimedio.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
-
Il ricorso è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile di
carattere pecuniario, atteso che la controversia verte sulla concessione di un
accesso necessario (DTF 80 II 311 consid. 1). Giusta l'art. 74 cpv. 1 LTF un
ricorso in materia civile è ammissibile, tranne eccezioni che non si verificano
in concreto, se il valore litigioso ammonta almeno a fr 30'000.--. Il valore di
lite viene determinato nei casi come quello all'esame dalle conclusioni rimaste
controverse dinanzi all'autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e se
non è stato chiesto il pagamento di una somma di denaro, il Tribunale federale
stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento (art. 51 cpv. 2
LTF). Quest'ultima disposizione riprende quanto già previsto dalla legge
previgente all'art. 36 cpv. 2 OG (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la
revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3857
seg. n. 4.1.2.6).

La Corte cantonale ha indicato che il valore di lite supera quello minimo
previsto dall'art. 74 cpv. 1 LTF, perché dalla perizia giudiziaria agli atti
risulta che in caso di una reiezione della domanda della ricorrente il suo
fondo si deprezzerebbe di fr. 90'000.-- (DTF 80 II 311 consid. 1). In concreto
non vi è motivo di scostarsi da tale valutazione.
-
Giusta l'art. 694 cpv. 1 CC, il proprietario che non ha un accesso sufficiente
dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano
il passaggio necessario dietro piena indennità. Per costante giurisprudenza la
concessione di un diritto di passo necessario presuppone l'esistenza di uno
stato di necessità (DTF 120 II 185 consid. 2a; 117 II 35 consid. 2; 110 II 125
consid. 4, con rinvio). Vi è un tale stato di necessità quando non esiste un
accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela insufficiente per poter
sfruttare il fondo in modo conforme alla sua destinazione (DTF 117 II 35
consid. 2, con numerosi rinvii).
In concreto un siffatto stato di necessità non è manifestamente dato. Dagli
incontestati accertamenti di fatto della Corte cantonale risulta infatti sia
che il fondo della ricorrente confina direttamente con la pubblica via e
beneficia inoltre di un diritto di passo su due fondi che le permettono di
utilizzare fino alla particella n. 2081 tutta la larghezza della stradina di
accesso ai fondi lottizzati, sia che un parcheggio raggiungibile per quella via
può essere creato senza alcuna difficoltà. In realtà, ciò che chiede la
ricorrente non è un accesso - necessario - al suo fondo, ma la possibilità di
raggiungere gli spazi attualmente destinati allo stazionamento di veicoli,
senza che però tale possibilità sia indispensabile per uno sfruttamento di tale
fondo conforme alla sua destinazione. Facendo difetto quello stato di necessità
che costituisce il primo indispensabile presupposto per la concessione di un
passaggio necessario, non occorre esaminare le - rimanenti - censure ricorsuali
attinenti all'applicazione dell'art. 694 CC.
-
La ricorrente ritiene pure che l'opponente commetta un abuso di diritto,
opponendosi alla concessione di un diritto di passo. Sennonché - come già
rilevato dalla Corte cantonale - il diritto svizzero non conosce l'usucapione
di una servitù, né risulta che l'opponente abbia in qualche modo contribuito a
provocare la sistemazione attuale del fondo della ricorrente. Trattandosi di
una stradina privata che serve pochi fondi, non è nemmeno possibile affermare
che esercitando il proprio diritto di proprietà ed impedendo il transito alla
vicina, l'opponente compia un atto privo di qualsiasi utilità. La
giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di precisare che dal profilo dell'art.
2 cpv. 2 CC è in linea di principio irrilevante che una parte venga colpita
duramente dall'esercizio di un diritto, sebbene possano sussistere eccezioni
ove esista, diversamente dalla fattispecie in esame, un obbligo di fare (DTF
123 III 200 consid. 2b/bb). Ne segue che pure questa censura si rivela
infondata.
-
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e come tale
dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv.
1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non
ha presentato osservazioni alla domanda di effetto sospensivo e non è stata
invitata a determinarsi sul merito del ricorso.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti