Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.719/2007
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5A_719/2007 /biz

Sentenza del 30 gennaio 2008
II Corte di diritto civile

Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
Confederazione Svizzera,  3003 Berna,
rappresentati dal Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione e
condoni, viale S. Franscini 6,
6501 Bellinzona,
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano,
opponenti.

pignoramento,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 19 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che nell'ambito delle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino e
dalla Confederazione Svizzera nei confronti di A.________, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza, ha accolto i ricorsi inoltrati dai creditori contro il
pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano e respinto il
rimedio proposto dal debitore sul medesimo tema;
che con ricorso in materia civile del 4 dicembre 2007 A.________ ha chiesto
al Tribunale federale l'annullamento della decisione dell'autorità di
vigilanza e l'accertamento dell'impignorabilità sia della rendita proveniente
dal secondo pilastro, sia della rendita complementare per i figli;
che il 6 dicembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 21 dicembre 2007 il Presidente della Corte adita ha
respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso, la
domanda di assistenza giudiziaria nel frattempo formulata dal ricorrente e
gli ha impartito un termine suppletorio di cinque giorni dalla ricezione del
decreto per il versamento del richiesto anticipo spese;
che il predetto decreto è stato notificato al ricorrente il 9 gennaio 2007 e
che alla Cassa del Tribunale federale non è pervenuto in tempo utile né il
versamento dell'anticipo spese né un'attestazione di addebito di un conto
postale o bancario;
che in queste circostanze non è possibile entrare nel merito del ricorso
(art. 63 cpv. 2 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in
procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 30 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti