Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.703/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_703/2007

Sentenza del 6 aprile 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi, Jacquemoud-Rossari, von Werdt,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Antonio Galli,
ricorrente,

contro

B.________Srl,
patrocinata dagli avvocati Massimo Quadri
e Giacomo Fazioli,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2007 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:

A.
A.a Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale ordinario
di Torino in data 3 aprile 2006, B.________Srl ha chiesto l'emanazione di un
decreto ingiuntivo nei confronti di A.________ per un importo totale di ?
22'039.55; il giudice vi ha dato seguito in data 25 aprile 2006. Il decreto
ingiuntivo, unitamente al ricorso introduttivo, è stato notificato per via
postale ad A.________ a Lugano in data 29 maggio 2006; questi non ha formulato
opposizione. Il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato esecutivo il
decreto in data 14 agosto 2006. L'11 ottobre 2006, B.________Srl ha fatto
spiccare in Italia un atto di precetto nei confronti di A.________, al quale è
stato notificato per rogatoria.
A.b Sulla base dei documenti indicati, B.________Srl ha escusso A.________ con
precetto esecutivo 4/7 dicembre 2006 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per
l'importo di fr. 48'946.70 (oltre interessi), pari a ? 30'807.70 al cambio del
30 novembre 2006; quest'ultimo importo è stato dichiarato comprendere le spese
notarili, gli interessi ed un rimborso forfetario.
A.c Con istanza 8 gennaio 2007, B.________Srl ha chiesto al Pretore di Lugano
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta contro il menzionato precetto
esecutivo; il Pretore di Lugano l'ha accolta con sentenza 6 marzo 2007.

B.
Con sentenza 31 ottobre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello 12 marzo 2007 dell'escusso.
La Corte cantonale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo italiano dichiarato
esecutivo costituisce una decisione secondo l'art. 25 della Convenzione di
Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (CL; RS 0.275.119), che permette il rigetto
definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, atteso segnatamente che
il procedente ha pure prodotto una relazione di notifica del ricorso per
ingiunzione con il decreto di ingiunzione - che costituiscono "una domanda
giudiziale o atto equivalente" ai sensi dell'art. 27 n. 2 CL - da cui risulta
una notifica a mezzo di posta all'escusso. Pur ammettendo che la Svizzera ha
effettivamente escluso, tramite formale riserva all'art. 10 della Convenzione
dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e
commerciale (CLA65; RS 0.274.131), la notificazione diretta dall'estero per via
postale, i Giudici cantonali hanno indicato che giurisprudenza e dottrina si
sarebbero conformate, accanto al principio di ritualità, a quello di
effettività. Ciò significa, secondo i Giudici di appello, che - posto come
punto di partenza il principio di ritualità - il vizio di forma è superabile se
il rispetto delle forme legali non avrebbe garantito meglio i diritti del
convenuto. In concreto sarebbe pacifico che l'escusso ha ricevuto e visionato
l'atto introduttivo ai sensi della CL e che egli avrebbe omesso di spiegare se
e in che modo l'irregolarità della notifica gli abbia procurato svantaggi: non
risulterebbe inoltre alcun ostacolo che gli avrebbe impedito o reso più
difficile opporsi al decreto ingiuntivo italiano; infine, l'istante escutente
non avrebbe responsabilità alcuna per il vizio di forma.

C.
Con ricorso in materia civile 28 novembre 2007, A.________ chiede al Tribunale
federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che l'istanza di rigetto
dell'opposizione sia respinta. Il ricorrente eccepisce l'irrita notifica della
"domanda giudiziale o atto equivalente" italiano. A causa di tale vizio il
decreto ingiuntivo non potrebbe essere riconosciuto esecutivo in Svizzera e non
rappresenterebbe valido titolo di rigetto dell'opposizione. A torto i Giudici
di appello si riferirebbero alla DTF 122 III 439: questa sentenza, resa in
applicazione dell'art. 27 cpv. 2 LDIP, tratterebbe del riconoscimento di una
decisione americana emanata nei confronti di una persona domiciliata negli
Stati Uniti al momento dell'inoltro della causa, e che aveva partecipato a
udienze nella procedura americana, mentre nel presente caso, retto dall'art. 27
n. 2 CL, il ricorrente era domiciliato in Svizzera e non ha mai avuto la
possibilità di prendere parte ad una procedura in Italia. Il ricorrente critica
altresì una serie di accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata.

Con decreto 4 gennaio 2008 è stato conferito al gravame il postulato effetto
sospensivo.

Con risposta 19 giugno 2008, B.________Srl postula la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29
cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

1.2 Siccome interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.4) pronunciata dall'autorità
ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.2) di carattere pecuniario, con
un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il
gravame appare ammissibile.

2.
2.1 Nella fattispecie è incontestato che il decreto ingiuntivo italiano
costituisce unitamente al ricorso introduttivo una "domanda giudiziale o atto
equivalente" ai sensi dell'art. 27 n. 2 CL (cfr. DTF 123 III 374 consid. 3b;
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1995
C-474/93 Hengst Import BV, Racc. 1995 I-2113; sentenza 17 maggio 1995 del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, in RSDIE 1996 pag. 106; Fridolin
Walther, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 45 ad art. 27 CL;
Thomas Pius Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil-
und Handelssachen, 1997, § 13 n. 2.1.2.1 pag. 352 seg.). Nel procedimento
d'ingiunzione previsto dal Codice di procedura civile italiano, un creditore
può chiedere al giudice di emettere un'ingiunzione di pagamento della somma
reclamata o di consegnare la cosa (art. 633 CPC italiano) entro un termine di,
in linea di principio, 40 giorni (art. 641 CPC italiano). Una copia del decreto
e del ricorso sono notificate al debitore (art. 643 CPC italiano).
L'ingiunzione non costituisce di per sé un titolo esecutivo, ma richiede
un'autorizzazione del giudice dopo la scadenza del termine di opposizione. Se
il convenuto si oppone all'ingiunzione entro il termine impartito, il giudizio
si svolge in contraddittorio (art. 645 CPC italiano), in caso contrario il
giudice dichiara l'ingiunzione esecutiva su istanza del creditore (art. 647 CPC
italiano). Una volta cresciuto in giudicato per mancata opposizione, il decreto
ingiuntivo costituisce base legale sufficiente per un rigetto definitivo
dell'opposizione formulata dal debitore contro un precetto esecutivo emesso
sulla base di un tale decreto. È, poi, accertato che tale decreto unitamente al
ricorso introduttivo era stato intimato a Lugano al ricorrente per via postale,
sebbene tale modo di trasmissione di una domanda giudiziale estera o un atto
equivalente in Svizzera sia incompatibile con la riserva formulata dalla
Svizzera all'art. 10 lett. a della CLA65.

Le opinioni della Corte cantonale e del ricorrente divergono insanabilmente,
per contro, relativamente alla portata che debba essere riservata all'accertata
irrita intimazione per via postale: il Tribunale di appello, conformandosi al
principio di effettività come - a suo dire - postulato da giurisprudenza e
dottrina, ha ritenuto superato il vizio di forma per il fatto che il ricorrente
aveva avuto conoscenza del procedimento in Italia ed avrebbe potuto difendersi
in quella sede, mentre il ricorrente ritiene imprescindibile il principio di
ritualità e, di conseguenza, insanabilmente nulla la notificazione per posta
del decreto ingiuntivo italiano, quale domanda giudiziale.

2.2 Sedes materiae è l'art. 27 CL. La norma designa i casi in cui una decisione
estera non può essere, contrariamente alla regola dell'art. 26 cpv. 1 CL,
riconosciuta. Nel caso presente, contestata è la regolarità della notifica
della domanda giudiziale, che cade sotto il n. 2 dell'art. 27 CL.
L'irregolarità della notifica impedisce il riconoscimento, a meno che il
convenuto non si sia incondizionatamente costituito in giudizio (v. il testo
tedesco; WALTHER, op. cit., n. 65-71 ad art. 27 CL; BISCHOF, op. cit., § 14 n.
3.1.3.4 pag. 393; PAUL VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, n. 94
ad art. 27 LDIP [cit: VOLKEN, IPRG]). In assenza di norma convenzionale
(BISCHOF, op. cit., § 14 n. 3.1.3.1 pag. 389 segg.), la regolarità
dell'intimazione va esaminata in base al diritto dello Stato investito del
giudizio di merito, ossia dello Stato richiedente (WALTHER, op. cit., n. 47 ad
art. 27 CL), a meno che questo Stato abbia aderito ad una Convenzione in
materia (art. IV cpv. 1 Protocollo n. 1 alla CL [RS 0.275.11]; PETER F.
SCHLOSSER, EU-Zivilprozessrecht, 2a ed. 2003, n. 16 ad art. 34-36 Regolamento
(CE) 44/2001). È questo il caso per l'Italia e la Svizzera, entrambe parti
della CLA65. In virtù del suo art. 10 lett. a, la Convenzione non è invero di
ostacolo alla trasmissione diretta, tramite la posta, di atti giudiziari alle
persone che si trovano all'estero. Tuttavia, la Svizzera ha formulato una
riserva contro l'applicazione di questa norma (BISCHOF, op. cit., § 10 n.
3.2.3.2 pag. 269; per una lista di Stati che hanno formulato la medesima
riserva v. PAUL VOLKEN, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 1996, pag.
58 nota a pié di pagina 109 [cit. VOLKEN, Rechtshilfe]; BISCHOF, op. cit., § 8
n. 1.2.1 part. pag. 182 e note a pié di pagina 52-56 ibid.). Nell'ottica delle
autorità svizzere, intimazioni per via postale direttamente nelle mani del
destinatario da e per la Svizzera costituiscono infatti tradizionalmente, se
non previste da una Convenzione internazionale o accettate dal paese
destinatario (VOLKEN, Rechtshilfe, pag. 29 n. 2, in e presso nota a pié di
pagina 5; BISCHOF, op. cit., § 8 n. 1.1.2 part. pag. 176 e note a pié di pagina
22 seg. ibid.), una violazione della sovranità dello Stato destinatario
(VOLKEN, Rechtshilfe, pag. 1 n. 2 e pag. 29 n. 2; BISCHOF, op. cit., § 8 n.
1.1.1 pag. 172 seg.) e sono prive di una qualsiasi efficacia (VOLKEN,
Rechtshilfe, pag. 51 n. 68; WALTHER, op. cit., n. 48 ad art. 27 CL). Il
rispetto di queste norme ha inoltre l'ulteriore funzione di tutelare il
destinatario, rendendolo attento all'importanza dell'atto che gli viene
consegnato e fornendogli una prima informazione sul suo contenuto (BISCHOF, op.
cit., § 8 n. 1.2.2 spec. pag. 189). Peraltro, l'esigenza che l'atto
introduttivo o atto equivalente (per adottare la terminologia della CLA65, art.
15) rispettivamente la domanda giudiziale o atto equivalente (secondo l'art. 27
n. 2 CL) debba avvenire nel rispetto delle norme applicabili relative
all'assistenza giudiziaria, riflette uno standard minimo internazionalmente
riconosciuto (PAUL VOLKEN, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen (I):
Zustellungs- und Beweisaufnahmehilfe, in Assistenza giudiziaria internazionale
in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Atti della giornata di
studio del 16 marzo 1998, CFPG Collana rossa vol. 20, 1999 [cit.: VOLKEN,
Zustellungshilfe], pag. 16 n. 17), che non vale invece per intimazioni
successive, valendo a quel momento il convenuto come sufficientemente informato
(VOLKEN, Zustellungshilfe, ibid.).

2.3 Ora, la sentenza impugnata afferma - richiamandosi a dottrina e
giurisprudenza - che questa inefficacia di principio possa, a determinate
condizioni, essere sanata. Ciò sarebbe essenzialmente il caso qualora il
rispetto delle forme legali non avrebbe garantito meglio i diritti del
convenuto.

3.
3.1 La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), chiamata ad esprimersi
sulla questione in applicazione dell'art. 27 n. 2 della Convenzione di
Bruxelles, di tenore identico alla corrispondente norma della CL, confrontata
con un'istanza di riconoscimento in uno Stato firmatario della CLA65 che, come
la Svizzera, ha escluso l'intimazione postale diretta, si è pronunciata, in
costante e rigorosa giurisprudenza, contro una qualsiasi efficacia di una
domanda giudiziale irritamente notificata (VOLKEN, Rechtshilfe, pag. 51 n. 68).
Emblematica dell'approccio formale della Corte europea è la sentenza Minalmet
(sentenza del 12 novembre 1992 C-123/91, Racc. 1992 I-5661), ove il
riconoscimento della sentenza estera è stato negato per un errore commesso a
livello della notificazione in territorio tedesco dell'atto introduttivo, dopo
che la trasmissione dal Regno Unito verso la Germania aveva rispettato le
regole convenzionali applicabili. Nella sentenza della CGCE del 3 luglio 1990
305/88 Lancray (Racc. 1990 I-2725), è bastata l'assenza della traduzione
dell'atto notificato nella lingua del convenuto per rendere la notifica
inefficace; l'assenza di colpa da parte dell'istante e del tribunale di merito
è stata ritenuta del tutto irrilevante (VOLKEN, Zustellungshilfe, pag. 22 n.
27), come pure senza influsso è stato il fatto che l'errore si sia manifestato
soltanto in un secondo tempo, ossia quando il creditore ha cercato di far
eseguire la sentenza in Germania, vedendosi tuttavia rifiutare l'exequatur
(VOLKEN, Zustellungshilfe, pag. 23 n. 28).

Anche la giurisprudenza interna degli Stati che, come la Svizzera, hanno
rifiutato l'intimazione postale diretta è di costante diniego dell'efficacia di
un'intimazione irrita. Paradigmatica è la giurisprudenza tedesca (v. la lista
in Bischof, op. cit., § 14 n. 3.1.4.3.1 pag. 403 e nota a pié di pagina 186
ibid.; v. anche Volken, Rechtshilfe, n. 68 pag. 51), che rifiuta pure
espressamente una qualsiasi possibilità di sanatoria (SCHLOSSER, op. cit., n.
12 ad art. 34-36 Regolamento (CE) 44/2001).

3.2 La menzionata giurisprudenza e dottrina relativa all'art. 27 n. 2 della
Convenzione di Bruxelles influisce istituzionalmente sull'interpretazione
dell'art. 27 n. 2 CL (v. preambolo CL, in merito DTF 121 III 336 consid. 5c;
ALEXANDER R. MARKUS, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 10 prima
dell'art. 1 CL; v. anche Protocollo n. 2 alla CL [RS 0.275.11], in merito TANJA
DOMEJ, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 7 segg. al preambolo di
detto Protocollo). Numerose opere dottrinali, pertanto, commentano sotto lo
stesso capitolo ed in termini identici entrambe le norme. Si ammette
genericamente che nella costellazione qui in discussione, nella quale il
concetto di regolare notifica secondo l'art. 27 n. 2 CL è concretizzato dalla
CLA65, un'intimazione diretta per via postale non può essere sanata (BISCHOF,
op. cit., § 14 n. 3.1.4.3.1 pag. 404; critico SCHLOSSER, op. cit., n. 11 segg.
ad art. 34-36 Regolamento (CE) 44/2001): in particolare, l'effettiva consegna
al convenuto ai sensi dell'art. 15 lett. b CLA65 non è considerata sufficiente,
di per se stessa (WALTHER, op. cit., n. 51 ad art. 27 CL; GEORG E. KODEK, in
Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht, 2a ed.
2003, n. 26 ad art. 34 Regolamento (CE) 44/2001), presupponendo la medesima che
la trasmissione sia avvenuta secondo le disposizioni di quella Convenzione
(art. 15 cpv. introduttivo CLA65; BISCHOF, op. cit., § 10 n. 7.2.1 pag. 295;
nel medesimo senso, implicitamente, WALTHER, op. cit., n. 50 ad art. 27 CL;
critico SCHLOSSER, op. cit., n. 11 ad art. 34-36 Regolamento (CE) 44/2001).
Infine, il mancato inoltro di un rimedio di diritto contro la decisione di
merito non nuoce a chi voglia successivamente contestare la regolarità della
notifica dell'atto introduttivo (CHARLES JAQUES, Notifica di atti giudiziari
all'estero e dall'estero in materia civile e commerciale, in RTiD I-2006, pag.
781-837, pag. 831; BISCHOF, op. cit., § 14 n. 2.1.2 pag. 378; sentenza 27
febbraio 2003 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
del Cantone Ticino, citata da JAQUES, op. cit., pag. 831 nota a pié di pagina
202 e da Giorgio A. Bernasconi, Il riconoscimento di decisioni straniere [...],
in Schweizerisches und internationales Zwangsvollstreckungsrecht, Festschrift
für Karl Spühler, 2005, pag. 13-34, nota a pié di pagina 116 pag. 32).

3.3 La giurisprudenza del Tribunale federale è stata ripetutamente criticata
per essere troppo favorevole al riconoscimento delle sentenze estere (tra i
tanti v. VOLKEN, Rechtshilfe, pag. 51 n. 68 e nota a pié di pagina 83 ibid.,
con riferimento alla DTF 116 II 625; JAQUES, op. cit., pag. 828 in e presso
nota a pié di pagina 189, con riferimento alle DTF 103 Ib 75 e 94 I 245).
Tuttavia, va tenuto presente che i casi ai quali si riferisce la dottrina si
fondano per la maggior parte sulla LDIP (DTF 116 II 625 consid. 4a-4c pag.
629-631) o sono addirittura anteriori alla medesima (DTF 103 Ib 75 e 94 I 245);
l'esame del Tribunale federale si basa allora sulla dottrina, assai
restrittiva, dell'ordine pubblico (v. ad es. DTF 116 II 625 consid. 4a-4c pag.
629-631) e non sulla CLA65, non ancora in vigore per la Svizzera. Per altri
casi, il motivo di riconoscimento della sentenza estera va ricercato nella
partecipazione del convenuto alla procedura di merito, successiva all'irrita
notifica della prima citazione (secondo l'art. 27 cpv. 2 LDIP) rispettivamente
della domanda giudiziale (secondo l'art. 27 n. 2 CL; v. in proposito sentenza
5P.5/2000 del 7 marzo 2000 consid. 3/c/cc), che esclude la facoltà di avvalersi
del vizio di notificazione. È questo il caso della DTF 122 III 439, alla quale
si riferiscono i Giudici cantonali, o della sentenza 5C.179/2000 dell'11
gennaio 2001, pure citata dai Giudici cantonali.

D'altro canto, già nella DTF 105 Ia 307 il Tribunale federale, dopo aver
riprodotto la posizione ufficiale delle autorità svizzere in tema di
notificazione postale diretta, metteva espressamente in dubbio sentenze di
esito divergente, nelle quali la portata del rispetto delle esigenze formali di
trasmissione veniva relativizzata (DTF 105 Ia 307 consid. 3b in fine pag. 312).
Recentemente, il Tribunale federale ha poi rifiutato l'exequatur in base
all'art. 27 cpv. 2 LDIP ad una sentenza di divorzio serba, poiché l'atto
introduttivo (petizione e citazione della convenuta) era stato irritamente
trasmesso per corriere DHL in Svizzera direttamente alla convenuta medesima.
Nella motivazione è fatto riferimento espresso all'inequivocabile posizione
delle autorità politiche svizzere ed alla citata DTF 105 Ia 307 (sentenza
5A_544/2007 del 4 febbraio 2008 consid. 3.2.1,).

Pure la giurisprudenza cantonale appare maggioritariamente in linea con la
posizione appena esposta: esemplificative sono la sentenza 11/22 giugno 1996
del Tribunale cantonale vallesano (in RSDIE 1997 pag. 387 e Revue valaisanne de
jurisprudence 1996 pag. 225), nonché la sentenza 13 maggio 1996 del Tribunale
di Appello del Cantone Ticino (in RSDIE 1997 pag. 393; altri esempi in WALTHER,
op. cit., nota a pié di pagina 68 ad art. 27 CL): entrambe riguardano proprio
l'intimazione postale diretta dalla Francia rispettivamente dall'Italia, ed
entrambe si pronunciano senza esitazione alcuna per l'insanabile nullità della
sentenza che ha fatto seguito ad un procedimento irritamente avviato tramite
notificazione postale diretta dell'atto introduttivo al convenuto risiedente
all'estero (mentre il traffico postale diretto fra autorità giudiziarie
italiane e svizzere è autorizzato in virtù dello scambio di lettere del 2
giugno 1988 [RS 0.274.184.542], v. PAUL VOLKEN in RSDIE 1997 pag. 395; WALTHER,
op. cit., n. 58 ad art. 27 CL).

3.4 Un autore (Jaques, op. cit., part. pag. 824-829) propone un'applicazione
ponderata, secondo le circostanze, dei principi di effettività rispettivamente
di ritualità (Jaques, op. cit., n. 8.4.3 pto. 4 pag. 827 seg.): in particolare,
dato come preminente il principio di ritualità qualora faccia stato il diritto
svizzero, egli propone eccezioni qualora il rispetto delle forme legali non
avrebbe garantito meglio i diritti del convenuto (Jaques, op. cit., n. 8.4.3
pto. 4 pag. 828), quando il destinatario non ha subito svantaggi
dall'irregolarità e quando la parte attrice non abbia colpa (Jaques, op. cit.,
n. 8.4.3 pto. 4 pag. 828 seg.).

Quando postula una generica considerazione delle possibilità di sanatoria dei
vizi di forma previsti dal diritto determinante per la ritualità della notifica
(Jaques, op. cit., n. 8.4.3 pto. 3 pag. 827), tuttavia, l'autore omette di
distinguere le due fasi della notificazione di atti dall'estero: la
trasmissione dallo Stato richiedente allo Stato richiesto e la notificazione al
destinatario (Bischof, op. cit., § 7 n. 1). La prima fase è retta - nel caso in
discussione - esclusivamente dal diritto convenzionale, mentre la notificazione
come tale sottostà al diritto interno dello Stato richiesto (Volken,
Rechtshilfe, pag. 61 n. 101; Bischof, op. cit., § 10 n. 7.2.4.2-7.2.4.3 pag.
302-304). L'autore sembra fare astrazione, con riferimento alla notificazione
postale diretta prevista dall'art. 10 lett. a CLA65, dalla riserva formulata
dalla Svizzera, in cui essa dichiara "di opporsi all'uso, sul proprio
territorio, delle vie di trasmissione previste negli articoli 8 e 10". Tale
riserva è espressione della concezione dominante svizzera, secondo cui fatta
eccezione di specifici trattati internazionali, la notifica postale diretta di
atti introduttivi esteri che sono da considerare atti di imperio non è
ammissibile (sentenza 5A_544/2007 del 4 febbraio 2008 consid. 3.2.1; Volken,
Rechtshilfe, n. 33 pag. 40). Considerare quale valido motivo di sanatoria il
fatto che il destinatario non abbia subito svantaggi dall'irregolarità,
equivale poi a capovolgere i termini del discorso: il destinatario è
danneggiato di per sé dall'irrita intimazione postale, perché essa lo priva
dell'effetto di avvertimento che la notifica formale voleva proprio garantire
(cfr., per la reticenza ad ammettere anche nell'ambito di Convenzioni
internazionali la sanatoria di notifiche irrite, la riserva concernente
l'ultima frase dell'art. 34 n. 2 nCL menzionata nel Messaggio del 18 febbraio
2009 concernente il decreto federale sull'approvazione e l'attuazione della
revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, FF 2009 1435, n. 2.6.2 pag. 1465 e n. 3 pag. 1477).
L'assenza di colpa di parte attrice, infine, è argomento già smentito dalla
giurisprudenza europea (sentenza della CGCE del 3 luglio 1990 305/88 Lancray,
Racc. 1990 I-2725).

Un ulteriore argomento è atto a provare, e contrario, che la vigente CL non
permette di sanare un'irrita trasmissione postale diretta. Infatti, i due art.
27 n. 2 delle parallele Convenzioni di Bruxelles e Lugano hanno effettivamente
sollevato critiche che avrebbero voluto una giurisprudenza più favorevole al
creditore procedente, e dunque maggiormente improntata al principio di
effettività; per raggiungere il suo scopo, tuttavia, questa parte della
dottrina ha dovuto attendere l'adozione del Regolamento (CE) 44/2001 che ha
sostituito la Convenzione di Bruxelles e dovrà pazientare fino all'adozione e
messa in vigore dell'aggiornata Convenzione di Lugano (sul nuovo art. 34 comune
v. Kropholler, op. cit., n. 33 ad art. 34 Regolamento (CE) 44/2001; Schlosser,
op. cit., n. 17 seg. ad art. 34-36 Regolamento (CE) 44/2001; Jaques, op. cit.,
pag. 825; Kodek, op. cit., n. 24 segg.; Gerhard Walter, Internationales
Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed. 2007, § 10 IV 4 lett. c/bb pag. 458
segg.; critico Flavio Cometta, La Convenzione di Lugano quale contributo al
superamento dei confini nazionali nell'attuazione del diritto, in: La
Convenzione di Lugano nella pratica forense e nel suo divenire, Atti delle
giornate di studio del 3 e 4 giugno 2002, CFPG Collana rossa vol. 30, 2004,
pag. 1-23, part. pto. III.6 pag. 5-6, che solleva gli argomenti menzionati nel
citato Messaggio per la predetta riserva proposta dal Consiglio federale
all'art. 34 n. 2 CL; cfr. anche la decisione IX ZB 2/03 del Bundesgerichtshof
tedesco del 22 luglio 2004 «http://www.bundesgerichtshof.de»).

3.5 La posizione del Tribunale di appello, che ha riconosciuto una decisione
estera facente seguito ad un atto introduttivo irritamente notificato in
Svizzera per via postale diretta, appare, in conclusione, in contrasto con la
dottrina largamente maggioritaria e con l'inequivocabile giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella misura in cui essa possa
prestare il fianco a malintesi, pure la giurisprudenza del Tribunale federale
va intesa nel senso che l'intimazione postale diretta della domanda giudiziale
al convenuto viola insanabilmente l'art. 27 n. 2 CL in combinazione con la
riserva svizzera all'art. 10 lett. a CLA65, indipendentemente dal fatto che
l'irrita notificazione abbia causato al convenuto un qualsivoglia pregiudizio
concreto; sotto l'ovvia riserva della incondizionata costituzione in giudizio.

4.
In queste circostanze non occorre esaminare le censure formulate dal ricorrente
contro le constatazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata. Infatti,
giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei
fatti soltanto se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento, requisito manifestamente non adempiuto nella fattispecie.

5.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata annullata, l'istanza di
riconoscimento della decisione 3/25 aprile 2006 e la domanda di rigetto
definitivo dell'opposizione 8 gennaio 2007 respinte. Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Parte convenuta sarà inoltre
condannata a congrue ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF),
mentre la causa è rinviata all'istanza cantonale suprema per nuovo giudizio
sulle spese di prima e seconda istanza (art. 67 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e
riformata nel senso che l'istanza 8 gennaio 2007 di rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1204900 del 4/7 dicembre
2006 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta.

2.
La causa è rinviata al Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova
fissazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura
cantonale.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che
rifonderà al ricorrente fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

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