Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.644/2007
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5A_644/2007 /biz

Sentenza del 6 febbraio 2008
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi.

protezione dell'unione coniugale,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 1° ottobre 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Adito da B.________ con una domanda di misure a protezione dell'unione
coniugale, il Pretore del distretto di Lugano ha fra l'altro condannato
A.________ a versare mensilmente alla moglie fr. 1'715.-- per i mesi di
febbraio, marzo, aprile 2003 e fr. 1'525.-- dopo tale data a titolo di
contributo alimentare.

B.
In parziale accoglimento di un rimedio di B.________, a cui A.________ non
aveva presentato osservazioni, la I Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha aumentato il contributo alimentare per la moglie a fr.
2'945.-- mensili dal 1° febbraio al 30 aprile 2003 e a fr. 2'735.-- mensili
dal 1° maggio in poi. I Giudici d'appello hanno accertato che il reddito
mensile del marito non era di fr. 9'740.35 come reputato dal Pretore, ma di
fr. 12'200.--. La Corte cantonale ha invece lasciato invariati gli altri
importi accertati dal primo giudice e concernenti le entrate e le uscite dei
coniugi. La I Camera civile ha altresì dichiarato irricevibile l'appello
presentato da A.________, a titolo principale perché tardivo, aggiungendo a
titolo abbondanziale che esso era fondato su un novum nonché
insufficientemente motivato.

C.
Con ricorso in materia civile del 5 novembre 2007 A.________ postula, previo
conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della sentenza
cantonale nel senso di essere condannato al pagamento di un contributo
alimentare mensile per la moglie di fr. 591.50 dal 1° febbraio al 30 aprile
2003 e di fr. 385.-- dal 1° maggio in poi. In via subordinata chiede invece
una riduzione del predetto contributo mensile a fr. 1'821.32 per il primo
periodo e a fr. 1'505.15 per il secondo. Sostiene che la Corte cantonale
avrebbe a torto aumentato il suo reddito e "ratificato" quello ipotetico
della moglie stabilito dal Pretore. Lamenta un ulteriore accertamento
arbitrario dei fatti, perché nel suo fabbisogno non è stata inserita una rata
mensile di fr. 2'247,30, che pretende concernere un debito coniugale.

La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 3 novembre 2007 senza
interpellare la controparte e non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Le sentenze rese, come quella all'esame, dalla I Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino in materia di protezione dell'unione
coniugale sono di ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF.

1.2 Le misure di protezione dell'unione coniugale emanate dall'ultima istanza
cantonale sono decisioni pronunciate in materia civile ai sensi dell'art. 72
cpv. 1 LTF (DTF 133 III 393 consid. 2) e finali giusta l'art. 90 LTF (DTF 133
III 393 consid. 4). Atteso che il valore di lite, accertato nella sentenza
impugnata, supera quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF, il tempestivo in ricorso in materia civile è in linea di principio
ammissibile.

2.
Le pronunzie in cui vengono fissati i contributi alimentari in una procedura
di misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate decisioni
cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2). Giusta
questa norma, contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto
cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di
motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della
decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 6). Per sostanziare convenientemente
una censura di arbitrio (art. 9 Cost.), non è quindi sufficiente criticare la
decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di
appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid.
7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12),
atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra
soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario
mostrare e spiegare con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il
giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1;
132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127
I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).

3.
Giova innanzi tutto rilevare che il ricorrente non censura in alcun modo né i
motivi che hanno portato la Corte cantonale a dichiarare inammissibile il suo
rimedio, né l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui
egli ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello della moglie.

4.
4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento arbitrario
dei fatti per aver "ratificato" l'operato del Pretore sia per quanto attiene
al reddito della moglie, sia per quanto concerne l'esclusione dal suo
fabbisogno di un rata mensile di fr. 2'247,30, relativa a un debito
asseritamente coniugale.

4.2 Per quanto riguarda il reddito - ipotetico - della moglie, il ricorrente
pare dimenticare che lo stesso è unicamente stato esaminato quando la Corte
cantonale ha trattato l'appello dell'opponente, che lo reputava troppo
elevato. I giudici cantonali hanno ritenuto che il reddito ipotetico
stabilito dal Pretore resisteva alla critica della moglie, viste le attività
precedentemente svolte e le esperienze maturate. Con riferimento al mancato
riconoscimento dell'importo di fr. 2'247.30, la Corte cantonale si è invece
limitata a indicare a mero titolo abbondanziale, dopo aver constatato la
tardività dell'appello del marito, che il rimedio era in ogni caso
insufficientemente motivato.

4.3 Lamentando ora che la Corte cantonale avrebbe semplicemente confermato
gli importi constatati dal Pretore, il ricorrente rimprovera ai Giudici di
appello, che non erano stati confrontati con alcuna - valida - richiesta in
tal senso, di non aver di loro sponte né aumentato il reddito ipotetico della
moglie stabilito nel giudizio di primo grado né aggiunto al suo fabbisogno un
importo escluso dal Pretore. Sennonché il ricorrente non spiega con alcuna
parola, perché la Corte di appello sarebbe caduta nell'arbitrio per non aver
modificato d'ufficio gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di
primo grado. La censura si rivela pertanto inammissibile già per questo
motivo.

5.
Il ricorrente lamenta pure che la Corte cantonale ha aumentato il suo reddito
"sulla base di calcoli o ragionamenti non condivisibili e inaccettabili"
sprovvisti di qualsiasi base scientifica. Del tutto generica ed apodittica,
anche questa censura risulta insufficientemente motivata (v. sulle esigenze
di motivazione, supra consid. 2) e si rivela quindi inammissibile.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente
inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata invitata
a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 febbraio 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti