Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.624/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_624/2007 /biz

Sentenza del 30 giugno 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Hohl, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesco Naef,

contro

B.A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Simonetta Perucchi Borsa.

Oggetto
successione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 23 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.

Fatti:
-
- C.A.________ è deceduta il 10 luglio 1982. Ha lasciato quali eredi una figlia
e due figli, che hanno concluso il 27 ottobre 1995 una transazione, intitolata
"convenzione di scioglimento parziale della comunione ereditaria fu
C.A.________ e compromesso arbitrale", in cui hanno convenuto di dividere loro
stessi la successione e di rinunciare alla procedura avviata innanzi al Pretore
di Lugano, con cui il coerede A.A.________ aveva contestato il modo di
divisione e le quote formate dal notaio divisore. Dopo aver tacitato la
sorella, i due rimanenti coeredi hanno stipulato il 24 aprile 2001 un
"contratto di divisione immobiliare" che ha permesso di frazionare l'originaria
particella n. 1070 RFD di X.________, a cui è stato aggiunto un altro fondo al
fine di ottenere l'approvazione della divisione da parte della Sezione
dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone
Ticino, e creare così il nuovo mappale n. 1070 (26'713 m2) intestato a
B.A.________ e la particella n. 3027 (24'318 m2) intestata ad A.A.________. Fra
i coeredi sono rimaste però irrisolte sia la questione concernente la
costituzione di diritti di passo pedonale e veicolare a carico e a favore dei
predetti fondi, sia la controversia inerente alla legittimità di un conguaglio
tra le parti in seguito ad una nuova stima dei mappali e per l'uso (dal 6
aprile 1989 fino alla divisione) da parte di B.A.________ della casa paterna
sita sul fondo a lui destinato. Il 12 gennaio 2002 i due fratelli hanno
convenuto in un compromesso arbitrale di sottoporre tali questioni ad un
arbitro unico.
- Statuendo con lodo del 13 ottobre 2004 l'arbitro unico ha fra l'altro deciso
che le domande formulate da A.A.________ nella sua domanda di arbitrato al
punto 1 lett. a-d sono respinte (dispositivo n. 1), che nulla è più dovuto a
titolo di conguaglio fra le parti (dispositivo n. 2.1), che è costituito
nell'angolo sud della particella n. 3027 un diritto di passo pedonale e
carrabile a favore della particella n. 1070 (dispositivo 2.2) e che è
costituito nel lato nord di quest'ultimo fondo un diritto di passo pedonale e
carrabile a favore della particella n. 3027 (dispositivo n. 2.3). L'arbitro ha
posto i costi delle strade per l'esercizio delle predette servitù a carico dei
rispettivi proprietari fondiari in ragione di metà ciascuno per quanto concerne
la servitù che grava la particella n. 3027, mentre ha suddiviso tali costi in
ragione di 4/5 a carico del proprietario del fondo dominante e di 1/5 a carico
del proprietario del fondo serviente con riferimento alla servitù che grava il
mappale n. 1070 (dispositivo n. 2.4). Ha infine stabilito che tutte le
operazioni di iscrizione delle predette servitù dovranno essere eseguite dai
rispettivi beneficiari, che ne sopporteranno pure le spese (dispositivo n.
2.6).
-
In parziale accoglimento di un ricorso per nullità presentato da A.A.________,
la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato il
lodo con riferimento ai costi della strada della servitù che grava il fondo del
ricorrente (prima parte del dispositivo n. 2.4) e al dispositivo sui costi
d'arbitrato e sulle ripetibili. Essa ha invece respinto le censure concernenti
le richieste di conguaglio. La Corte cantonale ha ritenuto che l'arbitro non
aveva utilizzato per il proprio giudizio una lettera che non era stata
comunicata al ricorrente e non ne aveva quindi violato il diritto di essere
sentito. Essa ha poi disatteso la censura con cui veniva criticato il mancato
riconoscimento di un aumento dell'indennità per l'occupazione della casa
paterna, perché, delle due motivazioni alternative contenute nel lodo, il
ricorrente ne aveva impugnata una sola. I Giudici cantonali hanno infine
ritenuto, con riferimento alla servitù costituita sulla particella n. 1070, che
il ricorrente si era limitato a contraddire gli accertamenti del lodo, senza
però dimostrare che essi erano in palese contrasto con gli atti.
-
Con ricorso in materia civile del 27 settembre 2007 A.A.________ ha impugnato
la sentenza cantonale e ne ha chiesto la riforma nel senso che pure i
dispositivi n. 1, 2.1, 2.2, 2.6 del lodo siano annullati. Il ricorrente lamenta
innanzi tutto una violazione dell'art. 36 lett. d del Concordato sull'arbitrato
(CA) e dell'art. 9 Cost. Ritiene che il suo diritto di essere sentito sia stato
violato con riferimento al periodo per il quale era dovuta un'indennità per
l'uso della casa paterna. Invoca poi un'ulteriore violazione dell'art. 25 CA,
perché l'arbitro aveva ritenuto nulla, senza che la controparte lo avesse mai
sostenuto, la sua richiesta di adeguamento dell'indennità per l'uso della
predetta casa. Afferma infine che la Corte cantonale ha violato l'art. 36 lett.
f CA per aver negato la natura abitraria del lodo, quando questo ha
riconosciuto la necessità di costituire una servitù di passo a favore
dell'opponente.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:
-
- Con la decisione impugnata il Tribunale supremo del Cantone Ticino ha
parzialmente annullato il lodo, ma ha pure definitivamente respinto la
richiesta di conguaglio del ricorrente e non ha annullato la costituzione di un
diritto di passo sul suo fondo, né l'obbligo di procedere alla sua iscrizione a
registro fondiario. A giusta ragione quindi il ricorrente ritiene che la
sentenza impugnata sia una decisione parziale nel senso dell'art. 91 LTF. La
giurisprudenza ha infatti già avuto modo di specificare che una tale decisione
parziale è una variante della decisione finale e che con essa vengono decise
definitivamente una o più conclusioni (cumulo oggettivo o soggettivo di
azioni), precisando che non deve trattarsi di diverse questioni parziali di
diritto materiale della medesima conclusione, ma di conclusioni diverse (DTF
133 V 477 consid. 4.1.2). Atteso che anche il valore di lite di fr. 30'000.--
previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è superato, il tempestivo ricorso è in
linea di principio ammissibile (art. 100 cpv. 1 LTF).
- Adito con un ricorso in materia civile, il Tribunale federale esamina
liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni concordatarie
fatte dal Tribunale cantonale superiore (art. 95 lett. e LTF), se il ricorrente
ha sollevato e motivato tali censure (art. 106 cpv. 2 LTF). Esso esamina
segnatamente con libera cognizione se il Tribunale cantonale ha a giusto titolo
accolto o respinto le censure di arbitrio ai sensi dell'art. 36 lett. f CA
dirette contro il lodo, anche se in pratica il suo potere d'esame coincide con
la cognizione ristretta. Pure con riferimento alle censure dirette contro gli
accertamenti di fatto effettuati dalla Corte cantonale (art. 97 cpv. 1 LTF)
vigono esigenze di motivazione severe paragonabili a quelle di cui all'art. 106
cpv. 2 LTF, che corrispondono ai requisiti di motivazione stabiliti dall'art.
90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico: per questa ragione il
ricorrente è chiamato a partitamente spiegare in che modo gli accertamenti
contestati sarebbero arbitrari o sarebbero stati effettuati con un'applicazione
delle norme di procedura cantonali che viola la Costituzione (DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 e 1.4.3).
-
- La Corte cantonale ha negato che l'arbitro abbia violato l'art. 25 CA, perché
non risulta che questi si sia avvalso della lettera 2 aprile 2003 che ha
ricevuto dalla controparte e che non ha trasmesso al qui ricorrente. Essa ha
inoltre indicato che l'opponente aveva già sostenuto nel suo memoriale di
risposta di non essere tenuto al pagamento di un conguaglio per l'uso della
casa paterna perché l'importo di fr. 350.-- mensili era dovuto unicamente fino
alla divisione e che sapere se per "divisione" fosse intesa la transazione
extragiudiziale del 27 ottobre 1995 o invece la firma del contratto di
divisione immobiliare del 24 aprile 2001 - come ritiene il ricorrente - è una
questione che nulla a che vedere con il diritto di essere sentito. Del resto,
sempre a mente dei giudici cantonali, il ricorrente non poteva credere che il
fratello fosse pacificamente d'accordo di versare un canone fino al 24 aprile
2001.
- Il ricorrente ritiene violato l'art. 36 lett. d CA, perché la Corte cantonale
avrebbe disatteso di riconoscere una violazione del principio del
contraddittorio da parte dell'arbitro (art. 25 CA), il quale avrebbe fatto
proprie allegazioni di fatto e tesi di diritto contenute in uno scritto che non
era stato portato a sua conoscenza prima dell'emanazione del lodo. Egli afferma
poi che la Corte cantonale sarebbe incorsa in una svista manifesta e si sarebbe
posta in stridente contrasto con gli atti di causa, perché - fatta eccezione
dallo scritto non comunicato - da quest'ultimi non sarebbe possibile dedurre
che l'opponente aveva asserito che il suo obbligo di pagamento cessava il 27
ottobre 1995: nei suoi allegati l'opponente non avrebbe segnatamente mai
contestato che la "divisione" fosse avvenuta il 24 aprile 2001. Del resto,
secondo il ricorrente, la rilevanza del menzionato scritto è stata riconosciuta
dalla stessa Corte cantonale, la quale ha indicato nella sentenza impugnata che
tale lettera avrebbe dovuto essere contenuta nel fascicolo processuale. A
prescindere da quanto precede, il ricorrente ritiene che in ogni caso la
motivazione addotta dall'arbitro sarebbe del tutto nuova e avrebbe dovuto
essere preannunciata alle parti.
- In concreto la Corte cantonale si è fondata su due accertamenti di fatto. Il
primo, qui incontestato, concerne la mancata menzione nel lodo della lettera
del 2 aprile 2003. Con il secondo, l'autorità cantonale ha invece stabilito che
l'opponente aveva già contestato l'obbligo di versare un canone per
l'occupazione della casa paterna dopo il 27 ottobre 1995 nel suo memoriale di
risposta. Occorre pertanto verificare se quest'ultimo accertamento è inesatto
nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF.

Il passaggio della risposta in questione recita testualmente "Sottoscrivendo il
brevetto notarile n. 7022 del 30 agosto 1988 gli eredi si accordarono
nuovamente sull'ammontare dell'affitto, che B.A.________ avrebbe dovuto pagare,
come ha fatto, fino alla divisione (doc. I)". Ora, interpretare tale passo come
fatto dalla Corte cantonale non appare insostenibile (v. sulla nozione di
arbitrio DTF 132 III 209 consid. 2.1). Atteso che dalla laboriosa procedura che
ha preceduto l'arbitrato non appare evidente quale atto costituisca la
"divisione" intesa dalle parti, la citata frase invitava l'arbitro a valutare
la durata dell'obbligo di contribuzione. In queste circostanze cade anche
l'argomentazione ricorsuale secondo cui l'arbitro si sarebbe prevalso di una
nuova ed inattesa argomentazione. Infine - contrariamente a quanto sostenuto
nel ricorso - osservando che la lettera in questione avrebbe dovuto essere
contenuta nel fascicolo processuale trasmessole, la Corte cantonale non si è in
alcun modo pronunciata sulla rilevanza del documento per il giudizio
dell'arbitro.
-
- Con riferimento alla richiesta di aumentare l'indennità mensile per
l'occupazione della casa paterna da fr. 350.-- a fr. 800.--, la Corte cantonale
ha indicato che l'arbitro non si era limitato a rilevare - con una motivazione
che il ricorrente ritiene lesiva del suo diritto di essere sentito perché nuova
ed inattesa - la nullità dell'aumento del canone per il mancato uso del
formulario ufficiale. Essa ha pure precisato che in realtà la lettera del 6
aprile 1989 era una semplice richiesta al notaio divisore di imputare al
fratello un canone maggiorato e che a tal proposito il lodo indicava che la
richiesta non aveva sortito alcun effetto, perché il notaio non vi ha dato
seguito. I giudici cantonali hanno poi rilevato che il ricorrente non aveva
censurato questa seconda motivazione del lodo e hanno quindi reputato che
quest'ultimo resiste alla critica.
- Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale è incorsa nell'arbitrio, in un
diniego formale di giustizia ed in un'ulteriore violazione dell'art. 36 lett. d
CA per aver disatteso che il lodo violava l'art. 25 CA: afferma che l'arbitro
si era limitato a ritenere nulla la richiesta di adeguamento dell'indennità,
senza che il quesito fosse stato sollevato dalle parti o si fosse mai
altrimenti posto e senza fornire alcun'altra motivazione indipendente. A mente
del ricorrente, infatti, l'asserzione secondo cui comunque la richiesta di
adeguamento presentata al notaio divisore non aveva avuto effetto risulterebbe
del tutto incomprensibile, motivo per cui non gli poteva essere rimproverato di
non averla impugnata.
- Nella fattispecie l'arbitro ha innanzi tutto escluso che lo scritto del 6
aprile 1989 potesse costituire una valida notifica di aumento del canone di
locazione, perché non è stato utilizzato l'apposito formulario. Con la seconda
motivazione l'arbitro ha invece indicato che il predetto scritto, interpretato
come una richiesta fatta al notaio divisore, avrebbe unicamente potuto
giustificare il conguaglio postulato con la domanda di arbitrato se fosse stato
considerato dal notaio nel compito di cui era investito. Lo stesso ricorrente
aveva del resto - rettamente - definito nel suo ricorso per nullità la lettera
in discussione come una "richiesta di un condividente di modificare
l'inventario successorio" e non pretende che la postulata modifica sia
intervenuta. Così stando le cose, contrariamente a quanto affermato nel
gravame, tale seconda motivazione del lodo non è priva di senso. La Corte
cantonale non ha pertanto violato né le disposizioni concordatarie né le norme
costituzionali invocate, disattendendo il ricorso per nullità perché il
ricorrente non aveva censurato la motivazione - la cui correttezza non è
oggetto della presente procedura - concernente l'assenza di effetti per la
domanda di conguaglio sottoposta all'arbitro della richiesta di aumento rivolta
al notaio divisore, ma da questi ignorata.
-
- La Corte cantonale ha pure ritenuto che, per quanto attiene alla servitù
costituita in favore della particella n. 1070, il ricorrente si era limitato a
contraddire la constatazione dell'arbitro secondo cui tale fondo non dispone di
un accesso sufficiente, senza però dimostrare che gli accertamenti del lodo
siano palesemente in contrasto con gli atti. La sentenza impugnata menziona che
l'arbitro ha segnatamente accertato che senza la contestata stradina la parte
sud-ovest del fondo è unicamente raggiungibile attraversando la casa di
abitazione e che in questo modo un normale sfruttamento agricolo di tale
porzione di terreno sarebbe impossibile. La Corte cantonale ha altresì indicato
che la parte sud-ovest del fondo costituisce quasi la metà dell'intera
particella e che, vista la professione di agricoltore dell'opponente, sarebbe
irrilevante che questi non avrebbe mai preteso di sfruttare tale parte del
fondo.
- Il ricorrente afferma che la nuova particella n. 1070 usufruisce di un
accesso alla pubblica via e che pertanto lo stato di necessità richiesto
dall'art. 694 CC sarebbe stato riconosciuto arbitrariamente. Egli sostiene che
tale norma dev'essere applicata in modo restrittivo e che essa non assicura
segnatamente un comodo accesso a tutti i subalterni di un fondo. I Giudici
cantonali gli avrebbero poi a torto rimproverato di non aver indicato da quali
atti di causa emerge sia che la zona sud-ovest del fondo è quasi integralmente
bosco, sia che sarebbe possibile accedervi passando sotto la condotta
particella n. 1087 situata sul fondo del fratello. Il ricorrente afferma infine
che dagli atti non risulta invece che l'opponente sia agricoltore.
- Giusta l'art. 36 lett. f CA un lodo può essere impugnato con un ricorso per
nullità se è arbitrario, siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente
in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del
diritto o dei termini di equità. La nozione concordataria di arbitrio coincide
con quella sviluppata dalla giurisprudenza in applicazione degli art. 4 vCost.
e 9 Cost. (DTF 131 I 45 consid. 3.4). Con riferimento all'accertamento dei
fatti l'art. 36 lett. f CA è particolarmente restrittivo, poiché il giudice non
può rivedere l'apprezzamento delle prove effettuato dagli arbitri, ma deve
limitarsi a verificare che i fatti da questi constatati non siano
manifestamente contrari agli atti (DTF 131 I 45 consid. 3.6).

In concreto giova innanzi tutto ricordare che sussiste uno stato di necessità
nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC se - per la mancanza di un sufficiente
collegamento con la pubblica via - il fondo del richiedente non può essere
sfruttato in modo razionale e conforme alla sua destinazione; lo sfruttamento
conforme alla destinazione di un fondo risulta dalla sua situazione e
configurazione, nonché dall'ordinamento giuridico. Sebbene critichi la
constatazione della sentenza impugnata secondo cui il fratello è agricoltore,
il ricorrente non censura l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui il
frazionamento del mappale n. 1070 ha abbisognato dell'approvazione della
Sezione dell'agricoltura. In queste circostanze non appare insostenibile
ritenere - come fatto dall'arbitro e dalla Corte cantonale - che uno
sfruttamento agricolo della predetta particella debba essere possibile. Ora,
non è nemmeno arbitrario considerare che per consentire uno sfruttamento
razionale di tale natura non sia sufficiente che solo la metà circa del fondo
disponga di un accesso carrabile, ricordato che del resto nemmeno il ricorrente
spiega perché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte cantonale,
l'eventuale presenza di un bosco sulla porzione di terreno che dev'essere
servita dal diritto di passo escluderebbe "un ragionevole uso agricolo,
compreso un eventuale sfruttamento forestale". Infine, contrariamente a quanto
ritenuto dal ricorrente, dalla planimetria allegata al lodo risulta unicamente
che la condotta particella n. 1087 è situata sul fondo dell'opponente, ma non
emerge affatto che sia possibile transitare con veicoli sotto di essa. Ne segue
che pure questa censura si rivela infondata.
-
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e come tale
dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv.
1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è
stato invitato a presentare una risposta e non è quindi incorso in spese per la
procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti