Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.5/2007
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{T 0/2}
5A_5/2007 /viz

Decreto del 12 febbraio 2007
II Corte di diritto civile

giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi,
via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano,
Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

realizzazione,

ricorso in materia civile [LTF] contro la decisione emanata il 15 gennaio
2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Il presidente, considerato:
che nel ricorso 5 febbraio 2007 in materia civile contro la sentenza del 15
gennaio 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, la ricorrente ha pure chiesto la concessione
dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame;
che la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone oltre all'indigenza
dell'istante anche conclusioni ricorsuali non prive di possibilità di
successo (art. 64 cpv. 1 LTF), ed esige cioè probabilità di vincere la causa
non notevolmente inferiori alla possibilità di perdere la vertenza (DTF 125
II 265 consid. 4b pag. 275 con rinvii);
che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché
basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art.
99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di
pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso
gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - appare
inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art.
42 cpv. 2 LTF;
che il ricorso appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108
cpv. 1 lett. c LTF;
che in queste circostanze le conclusioni ricorsuali appaiono prive di
possibilità di esito favorevole, motivo per cui non può essere concessa
l'assistenza giudiziaria e dev'essere richiesto dalla ricorrente un anticipo
per le spese presunte del processo (art. 62 cpv. 1 LTF);
che così stando le cose non si giustifica nemmeno accordare effetto
sospensivo al ricorso;
che le domande di assistenza giudiziaria nei casi di procedura semplificata
ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF vengono decise dal presidente della corte
(art. 64 cpv. 3 LTF) a cui compete pure statuire sulle domande di
conferimento dell'effetto sospensivo;

decreta:

1.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2.
La ricorrente è invitata a fornire un anticipo spese di fr. 500.-- entro
5 giorni dalla ricezione del presente decreto secondo le modalità indicate
nell'allegato formulario.

3.
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta.

4.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 12 febbraio 2007

Il presidente:    Il cancelliere: