Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.591/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_591/2007 /viz

Sentenza del 10 aprile 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller,
contro

B.A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
Presidenza del Tribunale distrettuale Moesa,
Palazzo Bogian 2, 6535 Roveredo GR,
opponente.

Oggetto
sospensione provvisoria dell'esecuzione, art. 85a LEF; ricusa,

ricorso contro il decreto emanato il 4 settembre 2007 dalla Camera di vigilanza
sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Fatti:

A.
A.a Nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale,
il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa aveva, il 13 gennaio 2005,
segnatamente condannato C.A.________ a versare a A.A.________ un contributo
alimentare mensile di fr. 4'080.--. Con decreto 4 maggio 2006 egli ha
confermato un'ordinanza superprovvisionale del 25 maggio 2005, con cui aveva
ridotto, a partire dal mese di giugno 2005, il contributo alimentare a fr.
2'315.-- mensili. A.A.________ ha impugnato tale decreto alla Presidenza del
Tribunale cantonale. Quest'ultima lo ha annullato con giudizio del 19 settembre
2006 e ha rinviato alla prima istanza la causa per nuova decisione nel senso
dei considerandi. Il 19 dicembre 2006 il Presidente del Tribunale distrettuale
Moesa ha respinto un'istanza supercautelare di modifica del contributo
alimentare inoltrata da A.A.________ e ha convocato le parti ad un'udienza di
discussione. C.A.________ è deceduto nel marzo 2007 e il 19 aprile seguente il
Presidente del Tribunale distrettuale ha stralciato dal ruolo la procedura di
misure a protezione dell'unione coniugale.
A.b Nel mese di maggio 2007, fondandosi sul decreto del 13 gennaio 2005,
A.A.________ ha fatto spiccare nei confronti del coerede B.A.________ un
precetto esecutivo per l'incasso dei contributi alimentari scoperti. L'escusso
non ha interposto opposizione, ma ha inoltrato un'azione di accertamento
dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF innanzi al predetto
Tribunale distrettuale, chiedendo al Presidente di sospendere provvisoriamente
l'esecuzione.

B.
La Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni ha
respinto con decreto 4 settembre 2007 la domanda 23 luglio 2007, con cui
A.A.________ ha ricusato il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa.
Secondo il Tribunale cantonale, non costituisce un motivo di ricusa il fatto
che tale giudice abbia in precedenza fissato i contributi alimentari nel quadro
di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, atteso che
nell'ambito dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito egli è
invece chiamato a statuire sulla questione a sapere se A.A.________ può esigere
gli importi non ancora ricevuti. Nemmeno dall'annullamento del decreto emanato
il 4 maggio 2006 dal Presidente del Tribunale distrettuale risulta una parvenza
di prevenzione.

C.
C.a Con ricorso in materia civile dell'11 ottobre 2007 A.A.________ chiede,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, al Tribunale federale di annullare
la decisione cantonale e di pronunciare la ricusa del Presidente del Tribunale
distrettuale. La ricorrente domanda altresì di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver narrato e completato i fatti, richiamato
gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU con la relativa giurisprudenza, ella
rimprovera arbitrio all'autorità cantonale, perché essa avrebbe limitato il suo
giudizio alla sola procedura provvisionale di sospensione dell'esecuzione. La
ricorrente afferma poi che nella decisione del 19 settembre 2006 la Presidenza
del Tribunale cantonale aveva ritenuto inammissibile il comportamento del
giudice ricusato e sostiene che quest'ultimo ha rifiutato di modificare la
decisione superprovvisionale nella procedura di misure a protezione dell'unione
coniugale; quest'ultimo fatto costituirebbe una grave violazione dei suoi
obblighi. Ritiene altresì che nella procedura attinente all'azione con cui
viene chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito, il Presidente del
tribunale distrettuale dovrebbe nuovamente pronunciarsi sulla sussistenza di un
debito su cui aveva già deciso emanando misure a protezione dell'unione
coniugale. Afferma infine che tale magistrato potrebbe pure essere condizionato
nella sua decisione dalla possibilità che ella inoltri, qualora dovesse
soccombere, un'azione di responsabilità a causa della palese violazione di "una
considerazione sostanziale del Presidente del Tribunale cantonale".
C.b Con le proprie osservazioni alla domanda di effetto sospensivo,
B.A.________ ha segnalato al Tribunale federale che a favore della ricorrente
era stata istituita una tutela. Così sollecitato dal Presidente della Corte
adita, il 13 dicembre 2007 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto la
procura del tutore con il consenso dell'autorità tutoria per la presente
procedura.
C.c Il 17 dicembre 2007 il Presidente della Corte adita ha dichiarato priva
d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
C.d Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
La decisione impugnata è stata emanata dall'ultima istanza cantonale e concerne
una domanda di ricusa presentata nell'ambito di un'azione fondata sull'art. 85a
LEF. Il tempestivo ricorso è quindi ammissibile dal profilo degli art. 72, 75 e
92 LTF.

2.
Secondo la ricorrente, la sentenza cantonale avrebbe unicamente esaminato la
domanda di ricusa con riferimento alla domanda provvisionale, con cui veniva
chiesta la sospensione dell'esecuzione. Afferma che così facendo la Corte
cantonale avrebbe effettuato un accertamento dei fatti arbitrario, perché la
ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale è stata chiesta per tutta la
procedura, e quindi anche per quanto attiene alla procedura di merito
concernente la domanda di accertamento dell'inesistenza del debito.
Il tema sollevato nell'argomentazione ricorsuale non concerne in realtà
l'accertamento dei fatti, ma semmai un diniego di giustizia. Sennonché, dalla
motivazione della decisione impugnata emerge che la Corte cantonale non si è
limitata ad esaminare la domanda di ricusa unicamente per quanto attiene alla
procedura di sospensione dell'esecuzione, ma ha pure spiegato perché ha
ritenuto l'istanza della ricorrente infondata con riferimento alla procedura di
merito. Nella loro sentenza, i Giudici cantonali hanno segnatamente menzionato
che "negli atti della procedura di protezione dell'unione coniugale e in quella
di accertamento in corso" non vi sono "vistosità" che permetterebbero di
ritenere una prevenzione nei confronti della ricorrente. La critica ricorsuale
si rivela quindi manifestamente infondata.

3.
La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale prevista dagli art. 30
cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU permette, indipendentemente dal diritto di procedura
cantonale, di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o il cui
comportamento è tale da suscitare dubbi riguardo alla sua imparzialità. Tale
garanzia non impone la ricusa di un giudice unicamente quando la sua
malevolenza è effettivamente accertata, ma è sufficiente che le circostanze
concrete diano l'impressione di una prevenzione e facciano temere un'attività
del magistrato viziata da parzialità. Solo le circostanze oggettivamente
constatate possono essere prese in considerazione, mentre impressioni puramente
soggettive di una parte non entrano in linea di conto (DTF 131 I 24 consid.
1.1, con rinvii).

3.1 La ricorrente scorge un motivo di ricusa nel comportamento del Presidente
del Tribunale distrettuale e sostiene che quest'ultimo avrebbe rifiutato di
modificare il contributo alimentare fissato in precedenza, nonostante la
decisione con cui la Presidenza del Tribunale cantonale aveva annullato il
decreto del 4 maggio 2006, e avrebbe così commesso una grave violazione dei
suoi obblighi.
3.1.1 Per costante giurisprudenza le critiche inerenti a comuni scorrettezze di
procedura sono di regola inadatte a giustificare un sospetto di prevenzione e
devono seguire il normale corso d'impugnazione, atteso che al giudice della
ricusa non compete di esaminare la conduzione del processo come se egli fosse
un'istanza d'appello (DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20). Solo errori
particolarmente gravi o ripetuti, che devono essere considerati delle
violazioni gravi di doveri e denotano l'intenzione di nuocere, possono avere
per conseguenza la ricusazione (DTF 125 I 119 consid. 3e pag. 124; 116 Ia 135
consid. 3a pag. 138).
3.1.2 Nella fattispecie in esame occorre innanzi tutto rilevare che,
contrariamente a quanto indicato nel ricorso, nell'ordinanza del 19 settembre
2006 la Presidenza del Tribunale cantonale non era giunta alla conclusione che
il comportamento del Presidente del Tribunale distrettuale fosse inammissibile,
ma ha invece ritenuto che era inammissibile "in una procedura modificativa" non
procedere ad un nuovo accertamento dei componenti del reddito del marito che
esulavano dal suo salario. Il giudice di cui è chiesta la ricusa non si è poi
semplicemente rifiutato di modificare il contributo alimentare che l'autorità
di seconda istanza ha ritenuto determinato in modo errato: egli ha respinto la
domanda con cui la qui ricorrente postulava già in via supercautelare la
modifica, ma ha convocato le parti a un'udienza di discussione. Ora, se per
ipotesi si volesse ritenere che i presupposti per una modifica del contributo
in via supercautelare fossero dati, la decisione contraria del giudice di primo
grado sarebbe semplicemente sbagliata, ma non costituirebbe certo una
violazione grave dei suoi obblighi che giustificherebbe la ricusa. Non sono poi
ravvisabili, né la ricorrente spiega i motivi che le avrebbero impedito di
insistere - se del caso impugnando la decisione di stralcio della procedura -
per avere una nuova decisione sugli alimenti a cui avrebbe avuto diritto per il
periodo antecedente alla morte del marito nel mese di marzo 2007.

3.2 La ricorrente ritiene inoltre che la domanda di ricusa deve pure essere
accolta, perché nella procedura di accertamento dell'inesistenza del debito il
Presidente del Tribunale distrettuale dovrebbe nuovamente statuire
sull'esistenza di un debito che era già oggetto della sua decisione
supercautelare del 25 maggio 2005.
3.2.1 Il fatto che un giudice si sia già occupato della procedura in uno stadio
anteriore può suscitare il sospetto di parzialità. La giurisprudenza ha
rinunciato a risolvere in modo definitivo la questione a sapere se un cumulo di
funzioni giudiziarie contravviene o no agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Essa esige tuttavia che l'esito di una causa non sia già determinato in
partenza, ma che rimanga indeciso con riferimento all'accertamento dei fatti e
alla soluzione dei quesiti giuridici. Occorre in particolare esaminare le
funzioni procedurali che il giudice era chiamato ad esercitare nel suo
precedente intervento, considerare le successive questioni che dovranno essere
decise in ogni stadio della procedura, mettendo in evidenza una loro eventuale
analogia o interdipendenza, nonché l'estensione del potere decisionale con
riferimento a ciascuna di esse (DTF 131 I 24 consid. 1.2, con rinvii). Nella
giurisdizione civile, in cui l'apparenza di prevenzione viene riconosciuta con
maggiore riserbo rispetto all'ambito penale, il Tribunale federale ha ritenuto
compatibile con le predette norme l'unione personale fra il giudice del rigetto
dell'opposizione e quello dell'azione di riconoscimento (o disconoscimento) del
debito, fra il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e quello
del divorzio, fra il giudice delle misure cautelari e quello del merito, nonché
fra il giudice che ha rifiutato la concessione dell'assistenza giudiziaria e
quello del merito (DTF 131 I 26 consid. 1.3, con rinvii). Ha per contro
ritenuto inammissibile che un magistrato si occupi della causa in prima istanza
e quale membro dell'autorità di ricorso (DTF 114 Ia 50 consid. 3d) o dapprima
quale giudice dell'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 265a cpv.
1 LEF e poi quale giudice dell'azione di contestazione del ritorno a miglior
fortuna (DTF 131 I 26 consid. 2.4).
3.2.2 In concreto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, nella
decisione sull'azione ai sensi dell'art. 85a LEF il Presidente del Tribunale
distrettuale non potrà semplicemente "giudicare sull'esistenza un debito su cui
aveva già deciso con il decreto supercautelare del 25 maggio 2005", ma dovrà
invece stabilire se il credito fondato sul decreto del 13 gennaio 2005 esiste
dopo che sono stati emanati il citato decreto supercautelare 25 maggio 2005, il
decreto cautelare del 4 maggio 2006 che lo conferma, l'ordinanza 19 settembre
2006 con cui la Presidenza del Tribunale cantonale ha accolto un rimedio della
qui ricorrente e il decreto di stralcio del 19 aprile 2007. Nell'ambito di una
siffatta azione di accertamento dell'inesistenza del debito le eccezioni del
debitore sono limitate: è possibile far valere eccezioni che risultano dalla
sentenza medesima e veri nova, che sono intervenuti dopo la crescita in
giudicato della sentenza (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 20 n. 19 segg.), ma non temi che erano già
oggetto di una precedente sentenza (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, Losanna
1999, n. 31 seg. ad art. 85a LEF). La procedura ai sensi dell'art. 85a LEF non
costituisce quindi, nemmeno da un punto di vista meramente funzionale, un
rimedio di diritto contro la decisione sulle misure a protezione dell'unione
coniugale, motivo per cui il Presidente del Tribunale distrettuale non potrà
fissare alcun nuovo contributo. Nel decreto supercautelare del 25 maggio 2005
il giudice di cui è chiesta la ricusa ha ridotto, in applicazione del diritto
di famiglia, il contributo alimentare stabilito nel precedente decreto del 13
gennaio 2005; nel giudizio sull'azione ai sensi dell'art. 85a LEF egli dovrà
invece decidere se quest'ultimo decreto è effettivamente risorto dopo la serie
di decisioni che lo hanno seguito. Ora, a giusta ragione, nemmeno la ricorrente
afferma che il Presidente del Tribunale distrettuale si sia già pronunciato su
tale quesito. Ne discende che l'esito dell'azione fondata sull'art. 85a LEF
appare del tutto aperto, motivo per cui pure questa censura si rivela
infondata.

3.3 Infine, la ricorrente afferma che, qualora dovesse soccombere nell'ambito
della procedura fondata sull'art. 85a LEF, ella potrebbe inoltrare un'azione in
responsabilità contro il giudice di cui ha chiesto la ricusa, perché questi
avrebbe "violato in modo palese una considerazione sostanziale del Presidente
del Tribunale cantonale". Ella ritiene che l'eventualità di una siffatta azione
potrebbe condizionare il Presidente del Tribunale distrettuale.
In concreto, nemmeno questa argomentazione, sollevata per la prima volta nella
sede federale e basata su congetture, è idonea a mostrare una parvenza di
prevenzione del Presidente del Tribunale distrettuale.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e
come tale dev'essere respinto. Anche la domanda di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta, indipendentemente dall'indigenza della ricorrente, poiché
il rimedio era fin dall'inizio privo di probabilità di esito favorevole (art.
64 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). Nella determinazione delle ripetibili viene
tenuto conto del fatto che l'opponente ha unicamente dovuto determinarsi sulla
domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente B.A.________ fr. 500.-- per ripetibili della sede
federale.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di vigilanza sulla giustizia del
Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 10 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti