Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.556/2007
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5A_556/2007 /biz

Sentenza del 2 novembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano

interdizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 9 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 12 luglio 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle
tutele ha pronunciato l'interdizione C.A.________ e ha invitato la
Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a
nominare un tutore;
che il 9 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro tale decisione;
che con ricorso 28 settembre 2007 (impostato il 1° ottobre 2007) C.A.________
attacca con i genitori A.A.________ e B.A.________ la sentenza d'appello e
chiede la "sospensione dell'intervento della tutoria";
che i ricorrenti motivano il gravame con l'assenza di precedenti penali della
famiglia, la capacità di questa di soccorrere l'interessato, la mancanza di
una richiesta d'interdizione da parte della famiglia e l'esistenza, due anni
prima, di una situazione più grave senza l'istituzione  di una tutela;
che con decreto del 4 ottobre 2007 il presidente della Corte adita ha
respinto la domanda di effetto sospensivo per carenza di probabilità di esito
favorevole del ricorso;
che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione,
sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della
libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima
istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile;
che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione impugnata;
che l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15
agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice;
che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza
impugnata risulta essere stata notificata il 14 agosto 2007, motivo per cui
il ricorso datato 28 settembre 2007 e consegnato alla posta il 1° ottobre
2007 si rivela manifestamente tardivo;

che inoltre il gravame non contiene una motivazione sufficiente ai sensi
dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun
rapporto con i motivi della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso
nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: