II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.556/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
5A_556/2007 /biz Sentenza del 2 novembre 2007 II Corte di diritto civile Giudici federali Raselli, Presidente, cancelliere Piatti. A. A.________, B.A.________, C.A.________, ricorrenti, contro I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano interdizione, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 9 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 12 luglio 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione C.A.________ e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore; che il 9 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro tale decisione; che con ricorso 28 settembre 2007 (impostato il 1° ottobre 2007) C.A.________ attacca con i genitori A.A.________ e B.A.________ la sentenza d'appello e chiede la "sospensione dell'intervento della tutoria"; che i ricorrenti motivano il gravame con l'assenza di precedenti penali della famiglia, la capacità di questa di soccorrere l'interessato, la mancanza di una richiesta d'interdizione da parte della famiglia e l'esistenza, due anni prima, di una situazione più grave senza l'istituzione di una tutela; che con decreto del 4 ottobre 2007 il presidente della Corte adita ha respinto la domanda di effetto sospensivo per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso; che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile; che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata; che l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15 agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice; che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 14 agosto 2007, motivo per cui il ricorso datato 28 settembre 2007 e consegnato alla posta il 1° ottobre 2007 si rivela manifestamente tardivo; che inoltre il gravame non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata; che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 novembre 2007 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: