II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.542/2007
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5A_542/2007 /biz Sentenza del 30 ottobre 2007 II Corte di diritto civile Giudice federale Raselli, presidente, cancelliere Piatti. A. ________, ricorrente, contro B.________AG, opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Roth, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano. avviso di pignoramento, ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 7 settembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: il 7 settembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio presentato dall'escusso A.________ contro l'avviso di pignoramento; con ricorso 21 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ dichiara di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiede una proroga del termine e la nomina di un avvocato d'ufficio; con lettera del 21 settembre 2007 il giudice presidente della II Corte di diritto civile ha comunicato all'escusso che il termine ricorsuale è previsto dalla legge e come tale è improrogabile e che compete al ricorrente medesimo incaricare un avvocato (che potrà formulare una motivata domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio); giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto; in concreto il ricorrente si limita a dichiarare di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza e di volerla impugnare, ma non formula alcuna censura diretta contro la sentenza cantonale; il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); in queste circostanze appare di primo acchito esclusa, per carenza di probabilità di successo del ricorso, anche la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 30 ottobre 2007 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: