Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.542/2007
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5A_542/2007 /biz

Sentenza del 30 ottobre 2007
II Corte di diritto civile

Giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

B.________AG,
opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Roth,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
via Bossi 2a, 6901 Lugano.

avviso di pignoramento,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 7 settembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

il 7 settembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un
rimedio presentato dall'escusso A.________ contro l'avviso di pignoramento;
con ricorso 21 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ dichiara di
opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiede una proroga del
termine e la nomina di un avvocato d'ufficio;
con lettera del 21 settembre 2007 il giudice presidente della II Corte di
diritto civile ha comunicato all'escusso che il termine ricorsuale è previsto
dalla legge e come tale è improrogabile e che compete al ricorrente medesimo
incaricare un avvocato (che potrà formulare una motivata domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio);
giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella
motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il
diritto;
in concreto il ricorrente si limita a dichiarare di opporsi alla decisione
dell'autorità di vigilanza e di volerla impugnare, ma non formula alcuna
censura diretta contro la sentenza cantonale;
il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi
inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
in queste circostanze appare di primo acchito esclusa, per carenza di
probabilità di successo del ricorso, anche la concessione dell'assistenza
giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 30 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: