Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.520/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_520/2007 /biz

Sentenza del 4 marzo 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
per sé e per la figlia
B.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni,

contro

I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
ricusazione (diritto di visita),

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 16 luglio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a B.________, nata nel giugno 2006, è la figlia di C.________ e A.________.
Quest'ultima è pure la mamma di altri due bambini, nati nel 1995 e nel 1998 da
un matrimonio sciolto per divorzio. Con decisione 9 gennaio 2007 la Commissione
tutoria regionale 14 (in seguito CTR) ha disciplinato il diritto di visita del
padre di B.________. Il 28 gennaio 2007 A.________ ha impugnato, per sé e in
rappresentanza della figlia, tale decisione all'autorità ticinese di vigilanza
sulle tutele.
A.b Dopo aver ricevuto dalla direttrice delle scuole comunali di Bellinzona una
lettera 6 febbraio 2007 sul rendimento scolastico dei due figli maggiori di
A.________, la CTR ha convocato quest'ultima con scritto 14 febbraio 2007 ad un
incontro. In seguito a tale convocazione A.________ ha chiesto all'autorità di
vigilanza la ricusazione dell'intera CTR.
A.c Con decisione 28 marzo 2007 l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda
di ricusa, ma ha accolto il ricorso 28 gennaio 2007 e ha annullato la decisione
della CTR, rinviandole gli atti per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

B.
La I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da
A.________ per sé e per la figlia B.________, ha confermato la decisione
dell'autorità di vigilanza con sentenza 16 luglio 2007. La Corte cantonale,
dopo aver rifiutato di sentire quale teste la direttrice delle scuole comunali
e richiamato le norme cantonali sulla ricusazione, ha ritenuto che non
sussistono riscontri oggettivi per interpretare l'invito rivolto alla madre di
un incontro per discutere il rendimento scolastico dei due bambini come un atto
di ritorsione per l'inoltro del ricorso nella procedura concernente la figlia
minore: la CTR risultava infatti occuparsi dei due figli maggiori già due
settimane prima del deposito del ricorso. I Giudici cantonali hanno poi
reputato che la pretesa prevenzione non emergeva né dalle manchevolezze
commesse dalla CTR, né dalle osservazioni di quest'ultima all'autorità di
vigilanza.

C.
Con ricorso in materia civile del 14 settembre 2007 A.________ chiede per sé e
per la figlia B.________, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio degli atti alla Corte
cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Fa valere una
violazione del diritto di essere sentita per la mancata audizione della
direttrice delle scuole comunali e afferma che la CTR aveva dapprima chiesto a
quest'ultima di condurre "un'indagine a tappeto" sui due figli maggiori, per
poi sollecitarla a scrivere la lettera del 6 febbraio 2007. Sempre a mente
della ricorrente, tale lettera sarebbe poi stata strumentalizzata dalla
Commissione per convocarla, pretestando gravi problemi dei figli maggiori, ad
un incontro quale atto di ritorsione per l'inoltro del ricorso all'autorità di
vigilanza. Lamenta poi l'omissione di accertamenti e una violazione della legge
di procedura cantonale, segnatamente perché la Corte cantonale non ha
effettuato indagini per scoprire l'autrice di un pesante apprezzamento
esternatole durante una telefonata all'autorità tutoria. Ritiene infine che la
CTR sia incorsa in gravi manchevolezze, che giustificano la domanda di ricusa,
segnatamente perché non ha steso un verbale e aveva previsto un contributo
alimentare troppo basso per la bambina.

Il 24 settembre 2007 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.

L'8 ottobre 2007 il Giudice Presidente della Corte adita ha conferito effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata dall'ultima istanza cantonale e
concerne una domanda di ricusa presentata nel quadro di una procedura in cui
l'autorità tutoria è chiamata a disciplinare il diritto di visita nell'ambito
di un rapporto di filiazione. Il tempestivo ricorso è quindi ammissibile dal
profilo degli art. 72, 75 e 92 LTF.

1.2 Il ricorso è stato presentato dalla madre per sé e per la figlia nata nel
2006. Ora, visto che la madre è indubbiamente legittimata a ricorrere (cfr. DTF
127 III 295), può rimanere indecisa, ai fini della ricevibilità del presente
rimedio, la questione a sapere se sussiste una collisione d'interessi con la
figlia che impedirebbe alla genitrice di rappresentarla (art. 306 cpv. 2 CC che
rinvia alle disposizioni sulla curatela di rappresentanza).

1.3 Nelle richieste di giudizio, la ricorrente si limita a postulare
l'annullamento della decisione impugnata. Ciò pare essere in contrasto con il
carattere riformatorio del ricorso in materia civile (DTF 133 III 489 consid.
3). Tuttavia, alla fine della motivazione dell'impugnativa la ricorrente chiede
espressamente l'accoglimento della domanda di ricusa della Commissione tutoria,
motivo per cui il rimedio si rivela pure ammissibile dal profilo dell'art. 107
cpv. 2 LTF.

1.4 Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di
diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se il
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Da quest'ultima esigenza
risulta che per un ricorso fondato, come quello all'esame, sulla violazione di
diritti costituzionali, valgono le severe esigenze di motivazione già previste
dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il previgente ricorso di diritto pubblico
(DTF 133 III 639 consid. 2). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in
modo chiaro e dettagliato, riferendosi alla motivazione della sentenza
impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali
(DTF 133 III 393 consid. 6).

2.
2.1 La Corte cantonale ha rifiutato l'audizione della direttrice delle scuole
comunali, perché essa non porterebbe elementi di rilievo ai fini del giudizio,
atteso che l'insorgente non contestava né il contenuto della lettera del 6
febbraio 2007 né le relazioni intercorse fra la direttrice e la Commissione.
Con riferimento a tali relazioni - accertate dall'autorità di vigilanza non
rispettando le forme previste dalla legge di procedura applicabile - la Corte
cantonale ha ritenuto che l'iniziativa non è stata presa dall'autorità tutoria,
bensì dalla direttrice delle scuole che a metà gennaio 2007 ha telefonato alla
Commissione per sapere se i figli maggiori della ricorrente avessero delle
difficoltà in famiglia, visto che la madre non si era presentata a due
incontri.

2.2 La ricorrente ritiene che la mancata audizione in contraddittorio della
direttrice delle scuole costituisce una violazione del suo diritto di essere
sentita e afferma che - contrariamente a quanto indicato nella sentenza
impugnata - ella si era lamentata dell'operato dell'autorità di vigilanza, che
si era limitata a telefonare a tale docente. Il rifiuto di sentire tale teste
sarebbe inoltre stato giustificato con motivazioni in contrasto con quanto
emerge dagli atti, in particolare poiché la constatazione della Corte cantonale
secondo cui ella non avrebbe contestato le relazioni intercorse fra la
direzione delle scuole e la CTR sarebbe sbagliata.

2.3 Nell'ambito della valutazione delle prove il Tribunale federale riconosce
un ampio potere discrezionale al giudice cantonale e non sostituisce il suo
apprezzamento a quello di tale giudice, ma interviene solo se l'apprezzamento
delle prove contenuto nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile o
chiaramente in contrasto con la situazione di fatto, ovvero qualora riposi su
valutazioni palesemente incompatibili con il sentimento di giustizia o basate
su punti di vista del tutto ininfluenti: il giudice cantonale deve non aver
capito il senso e la portata di un mezzo di prova, aver omesso senza una
ragione seria di tenere conto di un mezzo di prova importante idoneo a
modificare la decisione o aver effettuato delle deduzioni insostenibili sulla
base degli elementi raccolti (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 120 Ia 31 consid. 4b
pag. 40). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può inoltre censurare
l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto, e cioè se i fatti sono stati constatati in modo arbitrario nel senso
dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), o in violazione
dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento.
2.3.1 Rifiutandosi di sentire quale teste la direttrice delle scuole, perché
una sua audizione non avrebbe portato elementi di rilievo, atteso che
nell'appello la ricorrente non aveva contestato la cronistoria delle relazioni
fra Commissione e direzione scolastica accertata dall'autorità di vigilanza, la
Corte cantonale ha effettuato un apprezzamento anticipato delle prove.
2.3.1.1 L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre la possibilità a una parte di ottenere che
sia dato seguito alle sue offerte di prove. Sennonché tale norma non impone al
giudice di assumere prove che non sono rilevanti ai fini del giudizio ed egli
viola il diritto di essere sentito della parte unicamente se il suo
apprezzamento anticipato della prova offerta è inficiato d'arbitrio (DTF 131 I
153 consid. 3 con rinvii).

In concreto la ricorrente giustifica la necessità della domandata audizione,
affermando di aver contestato le relazioni intercorse fra Commissione e
direzione scolastica riportate nel giudizio impugnato. Ella omette tuttavia di
indicare dove nel proprio appello avrebbe censurato la descrizione dello
svolgimento dei fatti contenuto nella decisione dell'autorità di vigilanza e
fatto proprio dalla Corte cantonale. Così facendo la critica ricorsuale si
rivela inammissibile, perché non soddisfa i severi requisiti di motivazione
posti a una censura d'arbitrio.

2.3.1.2 È per contro esatto che, nel proprio appello, la ricorrente si era
lamentata di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché
l'autorità di vigilanza non aveva sentito in contraddittorio la direttrice
delle scuole. Sennonché tale pretesa violazione del diritto di essere sentita
non avveniva innanzi all'ultima istanza cantonale ed è stata superata dal fatto
che, come visto nel precedente considerando, in sede di appello tale audizione
non risultava più essere rilevante ai fini del giudizio.
2.3.2 La ricorrente pare poi misconoscere che anche la sentenza di appello
indica che la segretaria della Commissione aveva invitato la direttrice a
interpellare le scuole che i ragazzi avevano frequentato in precedenza per
sapere se essi avevano dato adito a problemi e a presentare un rapporto
scritto. La sentenza impugnata riconosce pure che la lettera del 6 febbraio
2006 è stata redatta dopo che un membro della Commissione aveva sollecitato,
perché il richiesto rapporto tardava, la direttrice. La ricorrente e i Giudici
cantonali divergono invece sulla data della prima telefonata della direttrice
alla Commissione e sull'esatto contenuto di tale conversazione. Sennonché,
atteso che è stata la direttrice a contattare la Commissione, è impossibile
considerare tale telefonata come parte di un atto di ritorsione della
Commissione: per questo motivo è del tutto irrilevante ai fini del presente
giudizio conoscere la data esatta della chiamata. Per quanto riguarda invece il
contenuto della conversazione, la critica ricorsuale è unicamente appellatoria,
la ricorrente limitandosi a citare la nota concernente la consultazione
telefonica della direttrice da parte dell'autorità di vigilanza, ignorando
invece completamente il risultato dell'inchiesta telefonica effettuata presso
la segretaria della Commissione.
2.3.3 Anche laddove la ricorrente afferma che la nota lettera sarebbe stata
utilizzata in modo destabilizzante e nocivo per la sua famiglia, ella si limita
ad esternare una propria interpretazione dell'agire della Commissione, senza
però nemmeno affermare che le constatazioni della sentenza impugnata sarebbero
arbitrarie.

2.4 A prescindere da quanto precede, con riferimento all'inverosimile tesi
ricorsuale secondo cui la convocazione ad un incontro costituirebbe una misura
di ritorsione per un rimedio giuridico inoltrato all'autorità di vigilanza,
giova rilevare quanto segue. Quando l'autorità tutoria viene confrontata con
una lettera proveniente dalla scuola elementare frequentata da due bambini, in
cui viene indicato che quest'ultimi hanno dei "problemi soprattutto di ordine
comportamentale", che la madre "dimentica sistematicamente gli appuntamenti con
il maestro e la docente di sostegno" e che nelle prossime settimane sarà
"valutata la necessità di proporre un aiuto di tipo educativo alla madre (SAE)
", il suo compito primordiale non è quello di salvaguardare la suscettibilità
di un genitore, ma di chiarire se sussiste la necessità di un intervento in
favore dei minori. Ora, nemmeno la ricorrente afferma che la Commissione abbia
travalicato le sue competenze convocandola ad un incontro, motivo per cui per
poter sostenere in modo convincente che l'autorità tutoria non abbia agito in
adempimento dei compiti affidatile dalla legge, ella avrebbe dovuto portare
almeno qualche indizio sull'esistenza dei malevoli motivi attribuiti alla
predetta autorità.

3.
3.1 La ricorrente lamenta inoltre una violazione dell'art. 424a CPC ticinese e
del suo diritto di essere sentita perché la Corte cantonale non ha indagato
sull'identità della persona che al telefono le avrebbe detto: "Ma lei, non
aveva pensato a tutti questi problemi quando si accoppiava?".

3.2 Il ricorso in materia civile può essere proposto per violazione del diritto
federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei
cittadini, atteso che nella fattispecie in esame i motivi previsti dall'art. 95
lett. b-e LTF non entrano in linea di conto. Ne segue che la violazione del
diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso. Tuttavia, come già nel
diritto previgente, un ricorrente può lamentarsi di un'applicazione arbitraria
del diritto cantonale, poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
costituisce un diritto costituzionale (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1).

Nella fattispecie la ricorrente omette di indicare dove e quando avrebbe
chiesto all'autorità di appello di esperire una siffatta indagine o assumere
prove sulla questione. Già per questo motivo la pretesa violazione del suo
diritto di essere sentita non entra in linea di conto. Dal tenore dell'art.
424a CPC risulta poi unicamente - per quanto interessa ai fini della presente
sentenza - che "la Camera civile del Tribunale di appello può citare le parti
per interrogarle sui fatti di causa" (cpv. 3). Ora, la ricorrente omette di
spiegare perché non procedendo d'ufficio a delle indagini, la Corte cantonale
avrebbe applicato in modo arbitrario questa norma. Ne segue che pure questa
critica si rivela del tutto infondata.

4.
4.1 Infine, la ricorrente ravvede un motivo di ricusa anche nella lista di
manchevolezze della CTR accertate dall'autorità di vigilanza e confermate dal
Tribunale di appello, consistenti nell'omissione della stesura di un verbale
durante l'incontro del 9 gennaio 2007, nel rifiuto di lasciarle consultare la
nota manoscritta stilata in quell'occasione, nel mancato esame della situazione
economica degli interessati nella prospettiva di giungere ad una convenzione
sul mantenimento della bambina, nell'insufficiente informazione dei genitori
sul problema delle relazioni personali e nel mancato approfondimento delle
circostanze concrete poste alla base della decisione del diritto di visita.
Ritiene inoltre anche grave il fatto che la CTR abbia prospettato un contributo
alimentare mensile per la figlia di soli fr. 900.--, quando il Segretario
assessore della Pretura adita con un'azione di mantenimento ha stabilito in via
cautelare un contributo di fr. 1450.--.

4.2 Ora, le critiche inerenti a comuni scorrettezze di procedura devono seguire
il normale corso d'impugnazione e sono di regola inadatte a giustificare un
sospetto di prevenzione (DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20). Solo errori
particolarmente gravi o ripetuti, che devono essere considerati delle
violazioni gravi di doveri e denotano l'intenzione di nuocere, possono avere
per conseguenza la ricusazione (DTF 125 I 119 consid. 3e pag. 124; 116 Ia 135
consid. 3a pag. 138).

Nella fattispecie le manchevolezze della Commissione non raggiungono quel grado
di gravità che le fa assurgere a motivi di ricusa. Esse appaiono più
l'espressione di una certa superficialità che dell'intenzione di nuocere e non
vi è in concreto motivo per ritenere che la CTR, la quale ha ricevuto precise
indicazioni dall'autorità di vigilanza su come condurre la procedura, non la
porti a termine in maniera rispettosa degli obblighi procedurali. Si può
inoltre osservare, con riferimento alla mancata possibilità di ricevere una
copia della nota manoscritta stilata in occasione dell'incontro del 9 gennaio
2007, che la Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente non era per niente
lesa da tale rifiuto, perché ha accertato, sulla base di una lettera del
patrocinatore della ricorrente agli atti, che quest'ultimo l'ha richiesta il
medesimo giorno in cui ha inoltrato il ricorso. Limitandosi a scrivere che tale
accertamento non corrisponde al vero, perché ella avrebbe inoltrato il proprio
rimedio proprio in seguito ai precedenti rifiuti della Commissione di
trasmetterle tale documento, la ricorrente non formula manifestamente una
censura che soddisfa i requisiti di motivazione ricordati al consid. 1.4. Per
lo stesso motivo, il ricorso si rivela inammissibile laddove la ricorrente si
limita ad affermare che la Commissione, formulando una proposta di contributo
alimentare per la bambina, non avrebbe tenuto conto delle capacità finanziarie
dei genitori e avrebbe fatto capo a dei parametri obsoleti: ella non spiega in
alcun modo quali sarebbero le capacità finanziarie ignorate dalla Corte
cantonale, né indica per quale motivo sarebbero superate le Tabelle edite
dall'Ufficio della gioventù di Zurigo che il Tribunale d'appello ha posto a
fondamento della sua conclusione, secondo cui il contributo alimentare di fr.
900.--, oltre assegni familiari, proposto dalla Commissione non era inadeguato.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui si
rivela ammissibile, risulta infondato. Atteso che esso era fin dall'inizio
privo di possibilità di successo, dev'essere respinta anche la domanda di
assistenza giudiziaria, indipendentemente dall'indigenza della ricorrente (art.
64 cpv. 1 LTF). Le spese processuali seguono quindi la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, a C.________ e alla I Camera
civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 marzo 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti