Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.517/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_517/2007

Sentenza del 13 febbraio 2008
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
Hohl, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

X. ________ SA,
rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, quale autorità giudiziaria superiore in materia di concordato,
casella postale 45853, 6901 Lugano,

concordato,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 30 luglio 2007 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, quale autorità giudiziaria superiore in materia di concordato.

Fatti:

A.
Il 24 marzo 2006 il Segretario assessore della Pretura di Riviera ha concesso
alla X.________ SA una moratoria concordataria di sei mesi, poi prorogata di
altri sei mesi, e ha nominato l'avv. A.________ commissario del concordato.
Il 14 maggio 2007 il predetto Segretario assessore ha respinto l'istanza di
omologazione del concordato, preavvisata favorevolmente dal commissario, che
avrebbe dovuto attribuire ai creditori chirografari un dividendo del 10%,
perché ha ritenuto che né la condizione della garanzia dell'esecuzione del
concordato (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF) né quella della doppia maggioranza ai
sensi dell'art. 305 cpv. 1 LEF fossero adempiute. Ha rilevato, con
riferimento alla prima condizione, che a disposizione del concordato
risultava unicamente l'importo di fr. 481'850.19 che, dedotti i debiti di
massa di fr. 113'059.95 e i crediti privilegiati riconosciuti dalla debitrice
di fr. 69'072.15, era insufficiente (anche dopo aver considerato le rinunce
alla garanzia per complessivi fr. 47'360,56 di due creditori) a garantire il
predetto dividendo per i crediti in terza classe ammontanti a
fr. 3'786'882,80.

B.
Con sentenza 30 luglio 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità superiore in materia
di concordato, ha respinto un rimedio della X.________ SA, ha rifiutato
l'omologazione del concordato e ha ordinato, non appena la sentenza sarà
divenuta definitiva, la pubblicazione del dispositivo sul Foglio ufficiale
cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, nonché la sua
comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti e all'Ufficio del
registro fondiario del distretto di Riviera. L'autorità superiore ha ritenuto
inammissibile in virtù del divieto dei nova contenuto nella legge di
procedura cantonale la domanda di assunzione delle prove offerte dalla
debitrice e ha pure negato il sussistere dei presupposti che potrebbero
giustificare un'eccezione a tale divieto. Essa ha poi ritenuto che
l'appellante poteva - al massimo - aspettarsi che il giudice del concordato
le impartisse un termine per produrre le garanzie complementari concernenti
importi che essa non poteva determinare in modo certo all'udienza (crediti
contestati, ma ritenuti verosimili dal giudice), ma non poteva pretendere che
l'autorità giudiziaria supplisse alle lacune del progetto di concordato.
Visto che nemmeno il dividendo per i crediti ammessi dalla debitrice era
sufficientemente garantito, i Giudici cantonali hanno considerato infondata
la lamentela concernente la mancata concessione di un breve termine per
completare le garanzie attinenti ai crediti contestati. Nel merito la Corte
cantonale ha rilevato che l'appellante non contestava che le garanzie fornite
fossero insufficienti e che la possibilità offerta dall'art. 316 LEF ai
creditori che non ricevono il loro dividendo di chiedere la revoca del
concordato non costituisce un motivo per derogare all'art. 306 cpv. 2 n. 2
LEF.

C.
La X.________ SA ha impugnato con ricorso in materia civile la decisione di
non omologare il concordato del Segretario assessore e la conferma di questa
da parte della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del
Cantone Ticino. Narrati i motivi che hanno portato alle difficoltà
finanziarie e gli sforzi profusi - segnatamente anche dal commissario del
concordato - per limitare i danni, la ricorrente lamenta la mancata
concessione di un breve termine per presentare le garanzie e lo stralcio di
un'adesione. Essa critica l'agire del giudice del concordato e dell'autorità
giudiziaria superiore che ritiene inficiato da un formalismo eccessivo e
lesivo del suo diritto di essere sentito. Si duole del fatto che l'autorità
giudiziaria superiore non ha indetto alcuna udienza e ritiene violato l'art.
307 LEF, in particolare perché i giudici cantonali non hanno tenuto conto di
una nuova adesione. Lamenta infine l'ammontare della tassa di giustizia
stabilita nella sentenza di appello.
Con decreto del 12 ottobre 2007 il Presidente della Corte adita ha conferito
effetto sospensivo al rimedio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Le decisioni del giudice del concordato soggiacciono al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal loro valore
di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il rimedio
è tuttavia unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle
autorità cantonali di ultima istanza. Ne segue che le numerose critiche mosse
alla sentenza pretorile si rivelano di primo acchito inammissibili.

1.2 La ricorrente chiede l'audizione del suo amministratore e del Commissario
del concordato. L'accoglimento di tale richiesta non entra in linea di conto
già per il fatto che la ricorrente nemmeno indica su quali fatti rilevanti ai
fini del presente giudizio le predette persone dovrebbero deporre (art. 97
cpv. 1 LTF).

2.
2.1 L'autorità giudiziaria superiore in materia di concordato, dopo aver
indicato che la procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale, ha
precisato di unicamente esaminare le censure di appello esplicitamente
allegate e di fondarsi sui fatti - che non sono stati contestati nel rimedio
con cui è stata adita - accertati dalla prima istanza. Ha inoltre ritenuto
che le parti non sono in linea di principio autorizzate ad addurre fatti,
prove ed eccezioni nuovi innanzi all'autorità di seconda istanza e che in
concreto non erano nemmeno adempiute le condizioni per ammettere una
restrittiva - perché in contrasto con l'esplicito divieto previsto dalla
legge cantonale - ipotizzabile eccezione, che permetterebbe di produrre un
novum qualora l'istante avesse omesso di presentare un documento decisivo
innanzi al giudice di primo grado: infatti, anche qualora venisse preso in
considerazione, il documento concernente l'adesione della X.________ Impresa
Sagl al concordato, intervenuta dopo la decisione di primo grado,
permetterebbe unicamente di affermare che il presupposto della doppia
maggioranza di cui all'art. 305 cpv. 1 LEF (maggioranza dei creditori
rappresentanti almeno due terzi dell'ammontare del credito) sarebbe
adempiuto, ma non risolverebbe, ma anzi aggraverebbe, la carenza delle
garanzie offerte.

2.2 La ricorrente sostiene che le predette "restrizioni" non sarebbero
"condivisibili" e afferma che, accogliendo la domanda di effetto sospensivo,
l'autorità di seconda istanza avrebbe dovuto indire un'udienza, ammettere
testi, fatti e prove nuovi. Ritiene che non procedendo in tal modo,
l'autorità cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita.
Afferma pure che l'adesione della X.________ Impresa Sagl risultava
estremamente vantaggiosa, perché conteneva una rinuncia ad un diritto di
pegno e avrebbe coperto "l'importo mancante": l'autorità di seconda istanza
avrebbe quindi dovuto omologare il concordato e incaricare il Commissario di
vendere alcuni beni per colmare le garanzie.

2.3 Il ricorso in materia civile può essere proposto per violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali
dei cittadini, atteso che nella fattispecie in esame i motivi previsti
dall'art. 95 lett. b-e LTF non entrano in linea di conto. Ne segue che la
violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso.
Tuttavia, come già nel diritto previgente, un ricorrente può lamentarsi di
un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, poiché il divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) costituisce un diritto costituzionale (DTF 133
II 249 consid. 1.2.1). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina la violazione di diritti fondamentali - inclusi i diritti
costituzionali - e di disposizioni di diritto cantonale solo se l'insorgente
ha sollevato e motivato tale censura. Ciò significa che in tale ambito non si
applica il principio iura novit curia, ma vigono i medesimi - severi -
criteri di motivazione sviluppati in applicazione del previgente art. 90 cpv.
1 lett. b OG (DTF 133 III 639 consid. 2). Il ricorrente è quindi chiamato a
formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve
spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti
costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con
rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189).

2.3.1 Giova innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel
ricorso, nemmeno innanzi al Tribunale federale è possibile allegare veri
nova, e cioè fatti che si sono verificati dopo la sentenza impugnata (DTF 133
IV 342 consid. 2.1). La ricorrente non contesta poi che la procedura innanzi
all'autorità superiore in materia di concordato sia retta dalla legge di
procedura cantonale, né che il diritto cantonale contenga un divieto di nova.
Essa pare però affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
cantonale, erano dati i presupposti per derogare al predetto divieto.
Sennonché dalla stessa argomentazione ricorsuale emerge chiaramente che
l'inclusione nell'incarto del documento concernente la menzionata adesione
non sarebbe stata sufficiente per accogliere l'istanza di omologazione,
atteso che per colmare l'ammanco di garanzie la ricorrente medesima propone
la vendita di beni da parte del commissario. Ne segue che il rimedio si
rivela del tutto inconsistente su questo punto.

2.3.2 La ricorrente non indica poi una norma del diritto cantonale che
prevederebbe il modo di procedere da lei auspicato e parte erroneamente dal
presupposto che il diritto federale imponga l'adozione della procedura
desiderata. Con riferimento alla pretesa udienza si può osservare che gli
autori, che paiono affermare che anche innanzi all'autorità giudiziaria
superiore occorra effettuare un'udienza giusta l'art. 304 LEF, si fondano
sulla DTF 25 I 397 (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 2001, n. 14 ad art. 307 LEF). In
tale sentenza il Tribunale federale aveva tuttavia unicamente specificato che
il diritto di essere sentito imponeva all'autorità giudiziaria superiore, che
ammetteva dei nova, di dare la possibilità ai creditori di esprimersi su di
essi (DTF 25 I 397 consid. 3). Ora, già in ragione del fatto che in concreto
il Tribunale di appello non ha ammesso alcun novum, non vi è motivo di
disquisire sulle modalità con cui il diritto di essere sentito dei creditori
avrebbe dovuto essere garantito innanzi alla seconda istanza, qualora questa
avesse invece acquisito agli atti nuovi documenti. Per il resto, la
ricorrente non spiega in modo conforme ai predetti requisiti di motivazione
(supra, consid. 2.3) - né è ravvisabile - in che modo sarebbe stato violato
il suo diritto (costituzionale) di essere sentita.

3.
Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera
circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, non
potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta
nella sentenza impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). A tal
proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati
constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che
il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249
consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art.
106 cpv. 2 LTF).
Nella - larga - misura in cui la ricorrente si limita a riportare una
fattispecie che non risulta dalla decisione di appello senza prevalersi di
una delle due predette eccezioni, il ricorso si rivela di primo acchito
inammissibile. Si deve poi rilevare che la Corte cantonale ha constatato che
in sede di appello la ricorrente non contestava di aver fornito garanzie di
circa fr. 31'000.-- insufficienti per garantire il dividendo promesso con
riferimento ai crediti ammessi. Nel proprio ricorso al Tribunale federale la
ricorrente tenta invece di rimettere in discussione l'esattezza di tale
importo, ma nemmeno afferma e tanto meno indica dove avrebbe contestato tale
cifra nel proprio appello. Ora, non è manifestamente possibile rimproverare
ai giudici cantonali di essere caduti nell'arbitrio per aver fatto proprio un
accertamento di fatto condiviso dalla ricorrente medesima. Ne segue che il
Tribunale federale basa la sua sentenza sul fatto che le garanzie fornite
erano insufficienti.

4.
Giusta l'art. 306 cpv. 2 LEF l'omologazione di un concordato è subordinata
alla condizione che la sua esecuzione e l'integrale soddisfacimento dei
creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente
garantiti, a meno che essi non vi abbiano espressamente rinunciato.
In concreto - come osservato nel precedente considerando - in base ai
vincolanti accertamenti della sentenza di appello, l'esecuzione del
concordato ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF non era garantita già con
riferimento ai crediti ammessi dalla debitrice. Ora, come peraltro già
spiegato nella sentenza cantonale, non spetta alle autorità giudiziarie del
concordato supplire alle lacune del progetto di concordato: sono pertanto del
tutto infondati i rimproveri mossi a tali autorità di essere cadute in un
formalismo eccessivo e di aver violato il diritto di essere sentito della
debitrice per non averle segnatamente concesso un ulteriore termine per
apportare le garanzie mancanti. Facendo difetto il requisito della garanzia
dell'esecuzione del concordato, esplicitamente richiesto dalla legge,
quest'ultimo non poteva essere omologato, indipendentemente dalla possibilità
offerta dall'art. 316 LEF ai creditori riguardo ai quali il concordato non
viene adempiuto di chiederne la revoca.

5.
Infine, la ricorrente ritiene troppo elevata la tassa di giustizia di
fr. 3'000.-- fissata dalla Corte cantonale. Ora, giusta l'art. 54 OTLEF
la tassa per le decisioni del giudice del concordato è di fr. 200.-- a
fr. 2'500.--; in casi speciali, egli può aumentarla fino a fr. 5'000.--.
L'autorità superiore dei concordati può riscuotere una tassa che ammonta, al
massimo, a una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di
prima istanza (art. 61 cpv. 1 OTLEF). Ne segue che la contestata tassa di
giustizia rientra nei limiti previsti dalla menzionata ordinanza. Giova
rilevare che la citazione di dottrina contenuta nel ricorso si riferisce alla
previgente Tariffa, che prevedeva per il giudice del concordato una tassa di
fr. 1'000.-- e in casi speciali di fr. 2'000.-- (art. 60 vOTLEF), sempre con
la facoltà dell'autorità di ricorso di aumentare tali tasse di una volta e
mezzo (art. 67 vOTLEF). Ne segue che anche questa censura si rivela
infondata.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui
risulta ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese
giudiziarie di fr. 5'000.-- seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili vista l'assenza di
determinazioni sul ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità giudiziaria superiore
in materia di concordato, al Commissario del concordato e alla Pretura del
Distretto di Riviera.

Losanna, 13 febbraio 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti