Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.484/2007
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5A_484/2007 /biz

Sentenza del 29 novembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Diego Olgiati,

fallimento (esecuzione cambiaria),

ricorso in materia civile contro il decreto del Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Campagna del 29 agosto 2007.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
B. ________ procede con un'esecuzione in via cambiaria nei confronti di
A.________ per ottenere il pagamento di fr. 494'700.-- e con domanda 11
luglio 2007 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di
pronunciare il fallimento dell'escusso. Il verbale dell'udienza tenutasi il
30 luglio 2007 riporta che l'escusso non ha contestato "il buon fondamento
della domanda" e che "la parte istante comunicherà al Giudice dopo il 10
agosto 2007 se il convenuto ha saldato il debito, ritenuto che dopo tale data
il Pretore pronuncerà il fallimento ad avvenuto versamento di un anticipo di
fr. 1'000.-- da versare entro il 20 agosto 2007, ritenuto che scaduto
infruttuoso questo termine la procedura verrà stralciata dal ruolo". Il 29
agosto 2007 il Pretore ha pronunciato il fallimento di A.________.

2.
Con ricorso in materia civile del 5 settembre 2007 al Tribunale federale
A.________ ha chiesto l'annullamento del decreto di fallimento. Sostiene che
tale decreto poggia su un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art.
97 LTF: il Pretore avrebbe infatti decretato il fallimento perché non era a
conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito. A mente dell'escusso,
B.________ avrebbe omesso di informare il suo legale del pagamento, motivo
per cui quest'ultimo, nonostante gli accordi intervenuti fra le parti, ha
chiesto l'emanazione del decreto di fallimento. Il ricorrente asserisce
inoltre che il creditore sarebbe "un amico di lunghissima data", ragione per
cui egli non avrebbe osato chiedere il rilascio di una ricevuta per il
pagamento di fr. 500'000.--, ma di essere certo "che la stessa verrà allegata
da B.________ e dal suo rappresentante" con le osservazioni al ricorso.

Con risposta 17 ottobre 2007 B.________ contesta che l'escusso abbia estinto
il suo debito e suppone che il rimedio sia unicamente stato inoltrato per
"cercare di guadagnare un po' di tempo". Il legale estensore della risposta
indica che le informazioni riportate in tale allegato gli sono state
espressamente confermate dal suo mandante.

3.
La decisione impugnata è stata emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi
dell'art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, atteso che in materia di esecuzione
cambiaria l'art. 189 cpv. 2 LEF non rinvia all'art. 174 cpv. 1 LEF, norma che
permette di deferire la decisione del giudice del fallimento all'autorità
giudiziaria superiore. Del resto, pure la prassi cantonale dichiara
irricevibili i rimedi proposti al Tribunale d'appello del Cantone Ticino
contro il giudizio con cui il Pretore decreta o respinge il fallimento
chiesto nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (sentenza 14.2004.125 del 25
gennaio 2005 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino). Si tratta inoltre di una decisione finale in materia di
esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF), indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2
LTF). Il tempestivo ricorso è dunque in linea di principio ammissibile.

4.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Tale
norma sancisce il divieto di nova nella procedura innanzi al Tribunale
federale, riservando tuttavia un'eccezione quando i fatti nuovi invocati sono
unicamente stati resi pertinenti dalla decisione dell'autorità inferiore
(Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3764, 3895).

Nella fattispecie il ricorrente fonda l'intera motivazione del suo gravame su
fatti nuovi, peraltro espressamente contestati dall'opponente. Egli non ne
spiega però la ricevibilità nella presente procedura (DTF 133 III 393 consid.
3 pag. 395), né essa è ravvisabile. Atteso che in concreto non sono dati i
presupposti che permettono di addurre fatti nuovi, il ricorso dev'essere
dichiarato inammissibile.

5.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna e all'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno.

Losanna, 29 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:  Il Cancelliere:

Raselli  Piatti