Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.455/2007
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5A_455/2007 /biz

Sentenza del 7 settembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.

avviso di pignoramento,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 9 agosto 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'565.--, oltre
spese ed interessi, corrispondenti alle ripetibili attribuitele in una
procedura di sfratto;
che il 26 marzo 2007 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta dall'escussa;
che il 17 aprile 2007 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha
emesso l'avviso di pignoramento;
che con sentenza 9 agosto 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso dell'escussa contro il predetto provvedimento
dell'Ufficio;
che nel proprio giudizio l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'escussa
rimetteva inammissibilemente in discussione la causa del credito posto in
esecuzione e che l'Ufficio ha agito correttamente emettendo l'avviso di
pignoramento dopo aver constatato la crescita in giudicato della decisione di
rigetto dell'opposizione;
che con ricorso in materia civile del 24 agosto 2007 A.________ postula
l'accoglimento del proprio ricorso contro l'operato dell'Ufficio;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (legge sul Tribunale federale; RS 173.110)
nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola
il diritto;
che in concreto il gravame si esaurisce invece in una critica delle procedure
di sfratto e di rigetto dell'opposizione e non menziona alcuna censura
diretta contro la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza;
che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela
quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura
semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 7 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: