Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.436/2007
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5A_436/2007

Sentenza dell'8 novembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

A. ________,
p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,
ricorrente,

contro

Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901
Lugano,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,
via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Considerando:

che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale
contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha
invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del
decreto un anticipo spese di fr. 200.--;
che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda
con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e
ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese
entro 15 giorni dalla notifica del decreto;
che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata
inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente
alla domanda di ricusa;
che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato
trasmesso un avviso di addebito;
che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso
(art. 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in
procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 novembre2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: