II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.436/2007
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5A_436/2007 Sentenza dell'8 novembre 2007 II Corte di diritto civile Giudici federali Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. A. ________, p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca, ricorrente, contro Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, opponenti. avviso di pignoramento, ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--; che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto; che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa; che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito; che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF); che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 8 novembre2007 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: