Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.404/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_404/2007 /biz

Sentenza del 24 settembre 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

B.________AG,
opponente.

fallimento,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 4 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 12 luglio 2007 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la
sentenza 4 luglio 2007 con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha nuovamente pronunciato il suo
fallimento chiesto dalla B.________AG;
il 20 luglio 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano
invitato il ricorrente a fornire entro il 20 agosto 2007 un anticipo spese di
fr. 2'000.--;
il 28 agosto 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente
un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF di 5 giorni dalla
ricezione del decreto per il versamento dell'anticipo spese;
l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non
è stato ritirato dal ricorrente;
giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro
firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno
dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e che pertanto il decreto del
28 agosto 2007, giunto a Camorino il giorno seguente, dev'essere considerato
notificato il 5 settembre 2007;
non essendo intervenuto pagamento alcuno entro il termine assegnato, il
Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso  (art. 62 cpv. 3
LTF);
giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in
procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Losanna, 24 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: