Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.401/2007
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5A_401/2007 /biz

Sentenza del 29 agosto 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Escher, Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,

contro

B.A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò.

ritorno di figli,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 12 giugno 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
1.1 C.A.________ (nato nel 1995) ed D.A.________ (nata nel 2002) sono figli
di B.A.________, cittadino macedone domiciliato a Tetovo, e A.A.________.
Nell'aprile 2006 quest'ultima si è trasferita in Svizzera con i bambini.

1.2 Il 13 marzo 2007 l'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino
ha respinto la richiesta di riconsegna dei figli al padre, fondata sulla
Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento
internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).

2.
Con sentenza 12 giugno 2007 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha invece accolto un appello presentato da B.A.________ e ha
ordinato il rientro dei figli C.A.________ ed D.A.________ alla loro
residenza abituale in Macedonia. Alla fine della sentenza, sotto al titolo
rimedi giuridici, la Corte di appello aveva indicato che nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale è
ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste
dagli art. 90 a 93 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

3.
Con ricorso 14 luglio 2007 A.A.________ chiede al Tribunale federale, previa
concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza di appello "nel
senso di non autorizzare il rientro di C.A.________ ed D.A.________ in
Macedonia dal padre".

Con osservazioni 14 agosto 2007 B.A.________ propone la reiezione sia della
domanda di effetto sospensivo che del ricorso. Egli ha pure chiesto di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Il 16 agosto 2007 il presidente della Corte adita ha conferito effetto
sospensivo al gravame.

4.
4.1 Giusta l'art. 100 LTF, in materia di ritorno di un minore secondo la
Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento
internazionale di minori il ricorso contro una decisione dev'essere
depositato al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (cpv. 2 lett. c).
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata è stata notificata al
precedente patrocinatore della ricorrente il 19 giugno 2007, mentre il
ricorso è stato consegnato alla posta dalla ricorrente il 16 luglio 2007: il
gravame non è quindi stato depositato entro il termine ricorsuale di 10
giorni previsto dalla LTF, ma entro quello di 30 giorni erroneamente indicato
dalla sentenza cantonale.

4.2 In virtù dell'art. 49 LTF una notificazione viziata, segnatamente
l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di
tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio
alle parti. Tuttavia con tale norma il legislatore ha unicamente voluto
riprendere l'art. 107 cpv. 3 OG senza però modificare la giurisprudenza
secondo cui nessuno può avvalersi di un'indicazione inesatta dei rimedi
giuridici, qualora avesse potuto constatarne l'inesattezza mediante la sola
lettura dei testi legali (Messaggio concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764,
pag. 3857). Infatti, già nella ricapitolazione della giurisprudenza
effettuata nella DTF 106 Ia 13 il Tribunale federale aveva espressamente
specificato che non è possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi
giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire
l'errore semplicemente consultando il testo di legge (consid. 3b pag. 18).
Tale prassi è poi stata ribadita a più riprese (DTF 117 Ia 421 consid. 2a;
DTF 124 I 255 consid. 1a/aa; 129 II 125 consid. 3.3 pag. 134).

Ne segue che in concreto nemmeno l'art. 49 LTF permette di entrare nel merito
del presente gravame manifestamente tardivo, atteso che l'inesattezza del
termine ricorsuale menzionato nella sentenza impugnata era rilevabile con la
semplice lettura della norma fondamentale sui vari termini ricorsuali della
LTF. Nulla modifica l'affermazione della ricorrente di aver redatto da sola
(senza l'ausilio di un avvocato) l'impugnativa, poiché la citata
giurisprudenza non opera alcuna distinzione fra le parti patrocinate e quelle
che agiscono da sole. Del resto, durante la procedura cantonale la ricorrente
era patrocinata e la sentenza impugnata era stata notificata al suo -
precedente - avvocato: a questi spettava, anche in caso di rinuncia al
mandato, di informare la sua cliente sulle modalità di impugnazione e
segnatamente sul breve termine ricorsuale.

4.3 Giova infine rilevare che la ricorrente non ha neppure formulato una
domanda di restituzione del termine (art. 50 LTF). La ricorrente indica
invero all'inizio del proprio gravame che la "scioccante sentenza" cantonale
le avrebbe causato "delle ripercussioni a livello di salute", che le
avrebbero impedito "di preparare il ricorso fin da subito", ma tali
affermazioni non sono state suffragate da alcuna prova da cui risulterebbe
che ella non sarebbe nemmeno stata in grado di affidare l'allestimento del
ricorso a un terzo (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2).

5.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta inammissibile siccome
tardivo. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 26 CArap). Le ripetibili
seguono invece la soccombenza e la domanda di assistenza giudiziaria
dell'opponente è quindi divenuta priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie. La ricorrente rifonderà all'opponente fr.
1'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 agosto 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: