Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.371/2007
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5A_371/2007 /biz

Sentenza del 14 gennaio 2008
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.

contributi per spese comuni,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 31 maggio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 9 giugno 2000 la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ ha
convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano A.________, proprietario
delle unità di proprietà per piani n. 6763 e n. 6766, per ottenere il
pagamento di fr. 66'034.45 di spese condominiali per gli anni 1993-1995. Il 4
settembre 2003 il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr. 42'641.45.

2.
Con sentenza 31 maggio 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto un rimedio del convenuto e lo ha
condannato al pagamento di fr. 31'423.10, oltre interessi, perché ha ritenuto
una parte delle pretese prescritte e il riparto delle spese di riscaldamento
errato. La Corte cantonale ha invece negato che l'attrice sia incorsa in un
abuso di diritto procedendo all'incasso dei contributi condominiali, sebbene
essa non abbia eliminato i danni causati dall'infiltrazione di acqua piovana
nell'appartamento del convenuto, nonostante l'impegno assunto in una
convenzione del 19 luglio 1988 ed un sollecito del 23 marzo 1989. I Giudici
cantonali hanno constatato che il convenuto non aveva pagato i contributi
condominiali e si era reiteratamente lamentato dell'inattività dell'attrice,
senza però mettere formalmente in mora quest'ultima né aver tentato di
ottenere l'esecuzione forzata dell'accordo. La Comunione non lo aveva neppure
subdolamente indotto ad attendere. Inoltre, sempre a mente della Corte
cantonale, a prescindere dal comportamento del convenuto, è pure impossibile
valutare se l'inadempienza dell'attrice avrebbe potuto giustificare il
pluriennale mancato versamento dei contributi condominiali, atteso che dagli
atti non risultano né l'entità e la natura delle riparazioni assicurate, né i
dettagli degli interventi effettuati nel 1997 dall'allora conduttore del
convenuto.

3.
Con ricorso 4 luglio 2007 A.________ chiede al Tribunale federale di
respingere la petizione e di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Lamenta una violazione degli art. 2 e 712h cpv. 3 CC e afferma
che la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente omesso di accertare che la
Comunione dei comproprietari aveva riconosciuto sia di essersi
contrattualmente impegnata a riparare il suo appartamento,  sia che questo
era inabitabile. Visto il reiterato rifiuto dell'attrice di procedere alla
promessa riparazione, egli ritiene giustificata la sua eccezione di abuso di
diritto e legittimo il suo rifiuto di pagare i contributi condominiali.
Reputa altresì irrilevante "l'insufficiente accertamento dell'entità e natura
delle riparazioni assicurate a suo tempo dalla Comunione dei comproprietari"
rilevato dalla Corte cantonale, poiché l'attrice sarebbe stata a conoscenza
dell'inabitabilità del suo appartamento. Afferma infine che il giudizio
impugnato viola anche l'art. 712h cpv. 3 CC, perché i servizi e le
infrastrutture per cui venivano chiesti i contributi non risultavano di
alcuna utilità in ragione dell'impossibilità - causata dalla controparte - di
poter utilizzare il suo appartamento, divenuto inabitabile.

4.
Il rimedio è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa
civile di natura pecuniaria, con un valore di lite superiore a fr. 30'000.--.
Il ricorso si rivela pertanto ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 1,
74 cpv. 1 e 90 LTF.

5.
Un ricorrente può unicamente censurare l'accertamento dei fatti se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per
l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La nozione di "manifestamente
inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio e non è quindi sufficiente
rimproverare alla Corte cantonale di essere caduta nell'arbitrio
nell'accertamento dei fatti, ma occorre invece dimostrare con un ragionamento
preciso perché la decisione impugnata sarebbe insostenibile (DTF 133 III 249
consid. 1.4.3 pag. 254 seg.).

Ora, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la frase -  attribuita
all'attrice - "Se l'appartamento del convenuto si trova in uno stato
deplorevole non sono problemi che riguardano la comunità dei comproprietari"
non permette di ritenere che quest'ultima abbia riconosciuto l'inabitabilità
dell'unità di proprietà per piani del ricorrente e che quindi la Corte
cantonale sia caduta nell'arbitrio per non avere accertato che l'appartamento
fosse inutilizzabile a causa delle inadempienze della Comunione dei
comproprietari. Per poter validamente attaccare la constatazione contenuta
nella sentenza impugnata secondo cui la Comunione dei comproprietari contesta
che l'abitazione fosse inabitabile fin dal 1987, non basta poi
apoditticamente affermare che lo stato di inagibilità dell'appartamento
sarebbe un fatto pacifico ed incontestato. Così stando le cose, anche
l'asserita violazione dell'art. 712h cpv. 3 CC è del tutto inconferente,
perché basata su un fatto - l'inabitabilità dell'unità di proprietà per piani
cagionata dall'attrice - che non risulta dalla sentenza impugnata.

6.
Per il resto, il ricorrente ritiene in sostanza che l'inadempimento
dell'impegno di riparazione assunto dall'attrice nel 1988 gli permetta di non
rispettare a sua volta i suoi obblighi di comproprietario per quanto attiene
ai contributi condominiali. Sennonché, per obbligare una parte inadempiente
ad effettuare la sua prestazione l'ordinamento giuridico non prevede il modo
di agire adottato dal ricorrente, ma offre una serie di strumenti quali ad
esempio l'esecuzione surrogatoria ai sensi dell'art. 98 cpv. 1 CO o un
precetto esecutivo civile del diritto cantonale. Il ricorrente non poteva
nemmeno rifiutarsi di pagare i contributi condominiali in virtù dell'art. 82
CO, già perché fa difetto l'esistenza di un rapporto di scambio fra le
prestazioni (cfr. DTF 128 V 224 consid. 2b). Egli pare infine ignorare che
dall'art. 2 CC non può essere dedotta la regola generale secondo cui
unicamente colui che agisce conformemente all'ordinamento legale può far
valere i propri diritti (Heinrich Honsell, Commento basilese, n. 50 ad art. 2
CC; Henri Deschenaux, Traité de Droit Civil Suisse, tomo II, 1; Friborgo
1969, § 19.3, pag. 177).

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è
ammissibile, infondato. Atteso che il rimedio si rivelava fin dall'inizio
privo di possibilità di successo, anche la domanda di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente dall'indigenza
del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non
essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per
la sede federale.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
La spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

i.s. Marazzi Piatti