Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.363/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A_363/2007 /biz

Sentenza del 29 maggio 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
Franco Masoni,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,

contro

René Bortolani,
Gerardo Zanetti,
Ringier SA,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Stefano Bolla.

Oggetto
protezione della personalità,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2007 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a Nel numero del 9 marzo 1987 il settimanale "Schweizer Illustrierte" - edito
dalla Ringier SA - ha pubblicato nella rubrica "Journal" un articolo - firmato
con un nome fittizio - intitolato "Scharfe Waffen aus dem Tessin" ed
accompagnato da una fotografia dell'avv. Franco Masoni, a quel tempo
vicepresidente del Consiglio degli Stati. Tale articolo era annunciato e
riassunto nella rubrica "Editorial" da un testo intitolato "Ein ehrenwerter
Mann" e curato dal caporedattore René Bortolani, il quale precisava che l'uso
di uno pseudonimo era inteso ad evitare al giornalista di essere coinvolto in
una diatriba con il menzionato legale. Esso descriveva il ruolo della Fulcro SA
nella prospettata produzione e commercializzazione di un prototipo di pistola
mitragliatrice, mettendola in relazione con la figura dell'avv. Franco Masoni,
quale presidente del consiglio di amministrazione della Fulcro Holding SA.
Riferiva inoltre sull'attività dell'emittente televisiva Tele Libera Campione,
sull'orientamento del giornale "Gazzetta Ticinese" (presieduto da Franco
Masoni) con particolare riferimento all'associazione "Alleanza Liberi e
Svizzeri", sulle campagne stampa contro l'allora Procuratore pubblico Paolo
Bernasconi e sui processi a cui questi partecipava. Si soffermava pure su una
multa inflitta a Franco Masoni per un disboscamento abusivo, nonché sulla sua
azione politica e sui contenuti di una sua dissertazione, per terminare
menzionando il progettato allestimento di una miscellanea per il suo
sessantesimo compleanno.
A.b Il 13 aprile 1987 la "Schweizer Illustrierte" ha diffuso il testo -
concordato con l'editore - della risposta al servizio presentata da Franco
Masoni, da "Gazzetta Ticinese" e dalla Fulcro SA. In quello stesso numero è
apparso un ulteriore articolo intitolato "Zauber im Eimer", firmato da Gerardo
Zanetti e accompagnato da una foto di Franco Masoni, che riferiva
sostanzialmente sull'esito delle elezioni del Consiglio di Stato ticinese,
delle relazioni con l'associazione "Liberi e Svizzeri", "Gazzetta Ticinese" e
la Fulcro SA, rinviando pure al precedente articolo e menzionando la già citata
emittente televisiva e il commercio d'armi.
A.c Il 12 ottobre 1987, pochi giorni prima dell'elezione del parlamento
federale, la "Schweizer Illustrierte" ha pubblicato un articolo non firmato,
dal titolo "10 Politiker die man nicht wählen sollte", in cui appariva il
sottotitolo "Franco Masoni, FDP/TI: Potentat" sotto una foto dell'interessato e
venivano brevemente menzionati i temi già affrontati nei precedenti pezzi.

B.
L'8 marzo 1988 Franco Masoni ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del
distretto di Lugano René Bortolani, Gerardo Zanetti e la Ringier SA, con
un'azione tendente sia ad accertare che "la rivista Schweizer Illustrierte, i
suoi editori, redattori responsabili e autori" hanno gravemente leso la sua
personalità con i predetti articoli, sia ad ottenere la pubblicazione in
tedesco dei dispositivi della sentenza su tre numeri consecutivi della rivista,
il risarcimento del danno e del torto morale subiti, nonché il versamento
dell'utile conseguito con la vendita del periodico. Il 3 agosto 2004 il Pretore
ha respinto la petizione.

C.
Con sentenza 22 maggio 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto un rimedio inoltrato da Franco Masoni. Dopo aver
rigettato la richiesta di allestire una perizia sui proventi conseguiti con la
pubblicazione degli articoli incriminati, la Corte cantonale ha richiamato le
norme di legge applicabili e ha ritenuto dato l'interesse all'accertamento
della pretesa lesione. I Giudici cantonali non hanno invece reputato che gli
articoli incriminati, pur connotando un attacco personale, ledano le
disposizioni sulla protezione della personalità e hanno così considerato senza
oggetto le richieste di risarcimento danni, torto morale, riconsegna dell'utile
e pubblicazione dei dispositivi della sentenza e di un testo di rettifica. La
Corte cantonale ha ritenuto che l'appellante, quale noto politico a livello
nazionale, non poteva invocare il cosiddetto diritto all'oblio e ha considerato
che il settimanale non aveva pubblicato falsità né sottaciuto fatti essenziali
con riferimento alla Fulcro, alla diatriba con l'ex Procuratore pubblico Paolo
Bernasconi, all'imprecisione - malevolmente unilaterale - concernente la
notizia del rifiuto della dissertazione scritta dall'attore, all'aggressiva
descrizione delle modalità della sua azione politica e alla vicenda - esposta
in toni scandalistici - concernente il dissodamento di Arogno che ha dato
origine alla multa e alla congettura secondo cui i difficili rapporti con la
procura risalgano a tale episodio. I Giudici cantonali non hanno neppure
ritenuto lesivo della personalità dell'attore la sua caratterizzazione politica
né il resoconto su Tele Libera Campione. Infine, la Corte cantonale ha indicato
che neanche la notizia - del tutto marginale - secondo cui nessun editore
sarebbe stato disposto a pubblicare una miscellanea in onore dell'attore è
idonea a sminuirne la reputazione.

D.
Con ricorso in materia civile del 20 giugno 2007 Franco Masoni chiede
l'annullamento della sentenza d'appello, l'accertamento della grave lesione
della sua personalità da parte degli opponenti, la pubblicazione su tre numeri
consecutivi di "Schweizer Illustrierte" dei dispositivi della sentenza, la
constatazione e la rifusione di un danno di almeno fr. 200'000.-- e di un torto
morale di almeno fr. 10'000.--, nonché il versamento di un'indennità di fr.
5'000.-- basata sull'introito conseguito dalla vendita della rivista. Nel
medesimo atto il ricorrente ha pure inoltrato un ricorso sussidiario in materia
costituzionale in cui si prevale di una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e
fa valere "arbitrarietà", arbitrio nell'apprezzamento delle prove e una
violazione dell'art. 6 CEDU. Nel ricorso in materia civile, il ricorrente si
aggrava contro il mancato riconoscimento della lesione della personalità,
causata con la diffusione di fatti falsi e utilizzando metodi contrari alla
buona fede. Lamenta altresì l'assenza di un'esame d'insieme dei singoli scritti
dal profilo del lettore medio "d'Oltregottardo" di lingua tedesca.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF). In concreto non solo le richieste pecuniarie respinte
dalla Corte cantonale superano il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, ma la vertenza concerne pure una domanda di accertamento di una
lesione della personalità del ricorrente. Per costante giurisprudenza una tale
causa non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411
consid. 1; 95 II 481 consid. 1). Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. Così stando
le cose, non vi è spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF), che si rivela inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag.
552). Le censure formulate sotto tale titolo verranno esaminate nella
trattazione del ricorso in materia civile, atteso che con tale rimedio è
possibile far valere la violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 a LTF),
che include pure la Costituzione federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 ).

1.2 Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto
cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di
motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione
impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali
(DTF 133 III 462 consid. 2.3).

1.3 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza
sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera
circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi
altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella
sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile
ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo
manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è
arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254
seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
Nella parte intitolata ricorso in materia costituzionale il ricorrente lamenta
una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., l'"arbitrarietà" e arbitrio
nell'apprezzamento delle prove, l'omessa decisione sulla sussistenza delle
condizioni per la restituzione dell'utile e il "mancato vero apprezzamento del
danno" arrecatogli.

2.1 Il ricorrente ritiene violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. con riferimento
all'obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, e afferma in
particolare che è rimasta senza risposta la richiesta di esaminare se la sua
personalità è stata lesa non solo dai singoli articoli, ma anche dall'insieme
dei pezzi. Questa censura, vista la natura formale della garanzia
costituzionale invocata, dev'essere trattata prioritariamente.
2.1.1 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce
fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il
diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di
una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel processo
decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le sue
richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con
cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di
ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze, basta
che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno guidato, e
sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per contro, il dovere
di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di
essere sentito è violato unicamente se l'autorità non soddisfa l'esigenza
minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I
97 consid. 2b).
2.1.2 Ora, dalla decisione impugnata emerge che la Corte cantonale ha ritenuto
inutile un esame d'insieme degli articoli, perché la varietà delle notizie
riportate non giustificherebbe un esame indistinto dell'insieme del servizio,
la cui censura in blocco presupporrebbe inoltre la più grande cautela. Se tale
ragionamento si riveli in concreto conforme al diritto è una questione che
esula dalla garanzia costituzionale invocata ed è del resto stata sollevata in
altro luogo nel gravame. Infine, dalla semplice lettura del rimedio di 36
pagine inoltrato a questo Tribunale, risulta chiaramente che il ricorrente ha
potuto impugnare la sentenza cantonale con cognizione di causa.

2.2 Il ricorrente invoca pure un diniego formale di giustizia per l'omessa
decisione dell'esistenza delle condizioni che permettono la restituzione
dell'utile e "il mancato vero apprezzamento del danno" subito. Egli fonda
tuttavia la prima critica sulla fallace premessa che l'illiceità e la colpa
siano state riconosciute dalla sentenza impugnata. Mentre per quanto concerne
la mancata determinazione del danno, pare dimenticare che l'accertamento del
pregiudizio subito sarebbe dovuto diventare tema della sentenza impugnata, se
la Corte cantonale avesse ritenuto dati i presupposti per pronunciare un
risarcimento in suo favore. Ne segue che la censura si rivela del tutto
inconsistente.

2.3 Il ricorrente lamenta altresì "arbitrarietà" e apprezzamento arbitrario
delle prove, perché i Giudici cantonali non avrebbero applicato i principi
sviluppati dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 28 CC e segnatamente
per non aver proceduto all'esame d'insieme degli articoli incriminati.
Sennonché trattasi di una questione di diritto, motivo per cui la censura di
apprezzamento arbitrario delle prove non è di pertinenza alcuna, mentre la
pretesa arbitrarietà sarà esaminata con le rimanenti censure proposte nel
ricorso in materia civile. Non soddisfa invece i predetti requisiti di
motivazione (supra, consid. 1.2) la semplicemente accennata violazione
dell'art. 6 n. 1 CEDU alla fine del rimedio.

3.
Giusta l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può,
a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. L'attore può segnatamente chiedere al giudice di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC). Secondo la recente giurisprudenza ciò è il caso quando chi si
pretende leso ha un interesse degno di protezione all'eliminazione della
situazione di molestia: un tale interesse può decadere se sono intervenuti
cambiamenti tali che la dichiarazione lesiva della personalità ha perso tutta
la sua attualità o l'immagine evocata nel lettore medio ha perso ogni
significato, motivo per cui può essere esclusa una nuova diffusione (DTF 127
III 481 consid. 1 c/aa pag. 485). Ciò, vista la tuttora attuale notorietà del
ricorrente, non è però il caso in concreto, motivo per cui le istanze
precedenti sono a giusta ragione entrate nel merito della domanda di
accertamento.

4.
4.1 L'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità. Non ogni
lieve pregiudizio della personalità può essere ritenuto una lesione ai sensi
del predetto articolo: la lesione deve raggiungere una certa intensità per
poter essere considerata un'inammissibile intrusione nella sfera personale
altrui e il sussistere di una lesione rilevante ai sensi della norma in
discussione dev'essere determinato in base a criteri oggettivi (Hausheer/
Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna
2005, margin 12.06 seg.) Vi è segnatamente una lesione della personalità quando
l'onore di una persona viene offeso, svalutando la considerazione professionale
o sociale di cui gode. Per stabilire se una dichiarazione è idonea a svilire
tale considerazione, il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore
medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 132 III 641 consid. 3.1;
127 III 481 consid. 2b/aa pag. 487).

4.2 La lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal
consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla
legge hanno carattere generale. Trattandosi dell'attività dei media, al giudice
incombe l'obbligo di soppesare attentamente l'interesse della persona toccata
alla tutela della propria immagine da un lato, e l'interesse dei media al
perseguimento del loro compito informativo, in particolare di controllo,
d'altro lato. Nella ponderazione degli interessi contrapposti il giudice
cantonale dispone di un qual certo margine di apprezzamento (DTF 132 III 641
consid. 3.1): il Tribunale federale interviene in decisioni di questo genere
con riserbo e solo quando l'istanza inferiore si sia scostata senza motivo da
principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando abbia tenuto
conto di circostanze che nel caso di specie non avrebbero dovuto avere alcun
ruolo, rispettivamente quando abbia omesso di prendere in considerazione
fattori rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre in decisioni che,
come quella all'esame, sono fondate sul prudente criterio del giudice, se
queste si rivelano manifestamente inique o profondamente ingiuste nel risultato
(DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432).
4.2.1 La diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal
mandato d'informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti
alla sfera privata o segreta, o quando la persona toccata venga sminuita in
modo inammissibile, perché la forma utilizzata è inutilmente pregiudizievole.
La pubblicazione di fatti falsi è per contro di per sé illecita; tuttavia non
ogni errore, imprecisione, generalizzazione o approssimazione giornalistica fa
risultare falsa la cronaca. Secondo la giurisprudenza una dichiarazione apparsa
sulla stampa si rivela globalmente non vera e lesiva della personalità
unicamente se è viziata nei suoi punti essenziali e ritrae la persona
interessata sotto una luce errata, rispettivamente ne mostra un'immagine
sensibilmente falsa, che ne riduce in modo rilevante la reputazione (DTF 129
III 529 consid. 3.1, con rinvii).
4.2.2 La giurisprudenza considera le opinioni, i commenti e i giudizi di valore
- che per la loro natura non soggiacciono alla prova della verità - ammissibili
se, per quanto attiene alla fattispecie a cui si riferiscono, sono sostenibili.
L'esternazione di giudizi di valore e di opinioni personali - anche se fondati
su fatti veri - può risultare lesiva della personalità, se avviene in una forma
che svilisce inutilmente l'interessato. Poiché la pubblicazione di un giudizio
di valore ricade sotto la libertà di espressione, si deve far capo a un certo
riserbo, se il pubblico può riconoscere su quali fatti esso è stato fondato.
Un'opinione pungente dev'essere accettata ed è unicamente lesiva della
personalità se esula da quanto è sostenibile, rispettivamente lascia presumere
una fattispecie che non si è realizzata o se nega alla persona toccata
qualsiasi onore (DTF 126 III 305 consid. 4 b/bb pag. 308).
4.2.3 Con riferimento ai personaggi della storia contemporanea e in particolare
ai politici, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che, in
considerazione della libertà di stampa, è auspicabile che la cronaca si occupi
degli affari pubblici. Fra questi si annovera pure la situazione personale
delle persone che spiccano nella vita statale, nella misura in cui essa sia
rilevante per la carica dell'interessato, senza che vi sia un diritto all'oblio
(DTF 111 II 209 consid. 3c con rinvii). Nella misura in cui la stampa
interviene in tali situazioni personali, il suo interesse alla diffusione della
notizia prevale, a causa del coincidente interesse pubblico, sull'interesse del
singolo. Il diritto di ingerenza dei mass media è particolarmente esteso nei
confronti dei membri dell'Assemblea federale. Il parlamento federale non è
infatti sottoposto alla vigilanza di alcun altro organo statale. Per poter
verificare se i suoi membri esercitino la loro funzione nell'interesse del
paese e siano idonei nonché degni di assumere la carica, il popolo che elegge i
deputati è in larga misura dipendente dalle notizie diffuse dagli organi
d'informazione privati. Ne segue che quando questi si occupano della situazione
personale di un parlamentare nella misura necessaria per poter valutare il modo
in cui questi esercita il suo mandato, nonché la dignità e l'idoneità per
ricoprire la carica, i mass media agiscono nell'interesse pubblico. Essi
esercitano al posto e per il popolo un controllo indispensabile in uno Stato
democratico (DTF 71 II 191 consid. 1).

5.
5.1 La Corte cantonale ha indicato che il ricorrente è indubbiamente un uomo
conosciuto a livello nazionale, sedeva al momento della pubblicazione degli
articoli nel Consiglio degli Stati ed era prossimo ad assumerne la presidenza.
Essa ha quindi ritenuto che quale "personalità pubblica" egli deve sopportare
maggiori ingerenze nella sua personalità e non può invocarne una lesione per il
solo fatto che gli articoli riportavano alla luce vecchie storie. Inoltre,
sempre a mente dei Giudici cantonali, l'uso di uno pseudonimo da parte degli
estensori dell'articolo - giustificato dal caporedattore con l'intenzione di
evitare di essere coinvolti in diatribe con l'attore - può aver sollecitato la
curiosità dei lettori anche nei confronti di un'eventuale risposta
dell'interessato, ma non ne lede la personalità. Non hanno nemmeno ritenuto
offensiva la pubblicazione della risposta dell'attore nella rubrica dedicata
alle lettere dei lettori e hanno indicato che egli avrebbe dovuto procedere con
un'istanza fondata sull'art. 28g segg. CC o cautelarsi nell'ambito delle
trattative effettuate con l'editore, qualora avesse ritenuto insufficiente tale
pubblicazione.

5.2 Il ricorrente si duole di quella che chiama la perfidia metodologia e
lamenta la rievocazione di fatti assai lontani nel tempo, l'uso di pseudonimi e
la malafede nella pubblicazione della sua risposta.

5.3 Ora, a giusta ragione il ricorrente non contesta di essere un personaggio
della storia contemporanea e i fatti evocati non paiono irrilevanti né con
riferimento alla carica pubblica che all'epoca in cui sono apparsi gli articoli
incriminati egli ricopriva, né per quanto attiene a quella che intendeva
assumere. Ne segue che il tempo trascorso dal realizzarsi dei fatti riportati
dalla stampa non gli è di soccorso (v. sull'assenza di un diritto all'oblio,
supra consid. 4.2.3). Per quanto concerne poi le modalità con cui è stata
pubblicata la sua riposta, il ricorrente non può dedurne alcunché per la
presente causa, atteso segnatamente che il diffondere una risposta nella
rubrica dedicata alle lettere al giornale non può essere considerato lesivo
della personalità: egli avrebbe dovuto adire il giudice con un'istanza nel
senso dell'art. 28l CC, se era insoddisfatto dall'agire dell'organo di stampa.
Del resto, la sua risposta è apparsa - contrariamente a quanto suggerito nel
ricorso - mesi prima delle elezioni federali. Infine, il ricorrente non può
nemmeno essere seguito laddove ritiene che con la spiegazione fornita dal
caporedattore per l'uso di uno pseudonimo, il giornale lo abbia - nell'ottica
di un lettore medio (v. supra 4.1) - tacciato di "guerrafondaio".

6.
Il ricorrente pare criticare la Corte cantonale perché essa non ha proceduto a
una ponderazione degli interessi dal punto di vista del lettore medio di lingua
tedesca e residente nella Svizzera interna. Sennonché, in base alla costante
giurisprudenza, il giudice deve basarsi sulla percezione del lettore medio per
verificare se quanto apparso nella stampa lede la personalità dell'interessato.
La ponderazione degli interessi attiene invece ai motivi che possono
giustificare e quindi togliere l'illiceità a una lesione della personalità
(supra, consid. 4.2). Ora, il ricorrente non spiega, né è ravvisabile, in che
modo "la visuale del lettore medio" possa influenzare la ponderazione degli
interessi che il giudice deve effettuare per stabilire se una dichiarazione
lesiva della personalità sia in concreto lecita, perché sorretta da un motivo
giustificativo.

7.
7.1 La Corte cantonale ha rilevato che alcuni passaggi negli articoli di
giornale concernenti la Fulcro SA e il commercio di armi sono imprecisi e
approssimativi, ma che ciò non muta la sostanza della notizia, visto lo stretto
legame fra tale ditta e la società madre Fulcro Holding il cui consiglio di
amministrazione era presieduto dell'attore: le due società infatti non solo
condividevano il recapito, ma pure alcuni membri del consiglio di
amministrazione. Inoltre, secondo i Giudici cantonali, il resoconto delle
attività della Fulcro SA nell'emittente privata italiana Tele Libera Campione
non risulta essere lesivo della personalità del ricorrente; una simile
emittente sarebbe del resto stata illegale in Svizzera.

7.2 Il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver effettuato il
proprio esame a un livello troppo elevato e ritiene che scrivere di una
fabbricazione di armi di una sua ditta non costituisse unicamente
un'imprecisione, ma un falso. Egli sostiene poi che la creazione della Fulcro
Holding e la sua presidenza sarebbero state iscritte a registro di commercio
unicamente il 18 giugno 1984, che non sarebbe stato lui a mettere a capo della
Fulcro SA Giovanni Casella, ma sarebbe invece stato quest'ultimo ad invitarlo a
presiedere la creanda holding, e che al momento in cui le azioni della Fulcro
SA erano passate alla holding, il suo mandato era già cessato. Il ricorrente
ritiene che pure la caratterizzazione dell'attività di Tele Libera Campione
leda la sua personalità, perché lo farebbe a torto apparire come proprietario
di una stazione televisiva dubbia con attività illegali.

7.3 Ora, lo stesso ricorrente riconosce - a giusta ragione -, che la lettera
riprodotta nell'articolo "Scharfe Waffe aus dem Tessin", in cui la Fulcro SA
contattava un'industria italiana per "eventualmente stabilire un accordo di
produzione" di una pistola mitragliatrice era datata 31 luglio 1984 e dunque
risalente al periodo in cui era membro del consiglio di amministrazione della
predetta holding. Seppure imprecisa ed approssimativa, l'indicazione "Masoni's
Firma Fulcro" non appare - visto lo stretto legame fra la holding e la società
operativa descritto nella sentenza impugnata - falsa ai sensi della
giurisprudenza. Del resto, l'affermazione ricorsuale secondo cui la holding
sarebbe unicamente entrata in possesso delle azioni della società operativa
quando il ricorrente non era più nel consiglio di amministrazione non risulta
dalla sentenza impugnata e si rivela quindi inammissibile, perché nuova. Con
riferimento all'emittente televisiva, il ricorrente non contesta che essa
sarebbe stata illegale in Svizzera, né che egli abbia addirittura riconosciuto
in sede cantonale che essa profittava di un vuoto giuridico in Italia. In
queste circostanze neppure la dichiarazione secondo cui per "Berna" l'emittente
sarebbe illegale risulta falsa.

8.
8.1 La Corte cantonale ha poi indicato che gli articoli incriminati non
attribuivano direttamente all'attore opinioni politiche estreme, pur riportando
che egli aveva trovato i suoi amici in ambienti economici e politici
all'estrema destra e che aveva trasformato "Gazzetta Ticinese" in un giornale
di lotta delle cerchie reazionarie. Atteso che l'attore non era stato accusato
di estremismo o collocato in uno schieramento politico completamente estraneo
al suo credo, i Giudici cantonali hanno ritenuto che il giornalista si era
ancora espresso nei limiti della - dura e partigiana - critica politica.

8.2 Il ricorrente afferma che la Corte cantonale non ha considerato l'effetto
lesivo della personalità delle contestate affermazioni e ritiene di venir
falsamente tacciato di essere il trascinatore dei reazionari dell'estrema
destra, in particolare con riferimento alla mancata rielezione di Fulvio Caccia
nel governo ticinese. Sostiene altresì che gli viene rimproverato di non stare
nel Partito Liberale Radicale (PLR) a destra, ma con gli amici dell'estrema
destra e di aver fatto di "Gazzetta Ticinese" non il foglio di battaglia
dell'ala destra del PLR, ma il foglio di battaglia dei circoli reazionari.

8.3 Nella fattispecie il ricorrente pare dimenticare che dagli articoli in
discussione risulta chiaramente la sua appartenenza al PLR, motivo per cui la
qualificazione di estrema destra rispettivamente di arciconservatore è da
collocare all'interno dell'area politica occupata da tale partito e non può
essere intesa come riferita all'intero spettro politico. Del resto,
contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l'espressione "FDP-Rechtsaussen",
utilizzata nell'articolo "Scharfe Waffen aus dem Tessin", si limita a indicare
qualcuno che è all'estrema destra del PLR, ma non designa un'appartenenza
esterna a tale partito. La collocazione nell'ala destra o sinistra di un
partito costituisce poi un giudizio di valore ed è chiaramente riconoscibile
come tale. Ciò risulta peraltro pure dalle numerose deposizioni riportate nella
sentenza impugnata nelle quali gli apprezzamenti dei testi sulla collocazione
politica del ricorrente variavano da "aderente dell'area moderata", a
"anticonformista di destra", per giungere a appartenente "alla destra più
spinta".

9.
9.1 Sempre con riferimento a "Gazzetta Ticinese", la Corte cantonale ha
rilevato che il resoconto sulla diatriba fra il ricorrente e l'allora
Procuratore pubblico Paolo Bernasconi non conteneva fatti falsi e non sottaceva
fatti essenziali. I Giudici cantonali hanno indicato che dagli atti risulta che
il predetto Procuratore pubblico era oggetto di una campagna stampa, con
articoli pure firmati dall'attore, che aveva effettivamente contrastato una
nuova candidatura del magistrato.

9.2 Il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto scritto dal settimanale,
egli non ha mai nutrito odio nei confronti del summenzionato magistrato e che
sarebbe falso e lesivo della sua personalità attribuirgli articoli contro il
predetto Procuratore pubblico a favore dei suoi clienti.

9.3 Ora, come rilevato dalla sentenza impugnata e confermato dalle allegazioni
ricorsuali, la querelle era intricata e lo stesso ricorrente riconosce di aver
scritto nella "Gazzetta Ticinese", da lui presieduta, articoli contro il citato
Procuratore pubblico. La generica obiezione secondo cui fra questi non ve ne
sarebbero stati a favore di suoi clienti può tutt'al più essere considerata
come diretta contro un'imprecisione giornalistica. In definitiva la Corte
cantonale non ha oltrepassato il suo margine di apprezzamento nel non ritenere
illecita la notizia.
10.
10.1 I Giudici cantonali non hanno ritenuto fallace la notizia secondo cui la
dissertazione dell'attore era stata respinta, perché pur su consiglio di terzi,
l'attore aveva trasmesso al prof. Jörg Paul Müller il contributo scritto in
onore del prof. Peter Liver per sapere se potesse divenire una tesi. Essa non
risultava nemmeno lesiva della personalità se veniva collegata all'altra
affermazione secondo cui non sarebbe stato possibile trovare un editore
disposto a stampare una miscellanea per i 60 anni dell'attore, atteso che la
reputazione dell'interessato non veniva sminuita in modo sensibile.
10.2 Il ricorrente pretende che le predette notizie non sono vere e che se
prese insieme erano intese a svilire la sua attività culturale e il valore
delle sue opere. Afferma segnatamente che il suddetto contributo dottrinale era
stato trasmesso al prof. Jörg P. Müller dal prof. Gygi.
10.3 Occorre innanzi tutto rilevare che la critica dell'accertamento contenuto
nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente medesimo aveva inviato al
prof. Müller la sua dissertazione, viene già smentita dalla lettera del 28.9.72
pure menzionata nel ricorso. In tale missiva il ricorrente aveva infatti
testualmente scritto al predetto docente universitario di aver fatto in modo
che il suo ufficio di Lugano gli facesse pervenire, senza uno scritto
accompagnatorio, il suo studio sulla tutela dell'ordinamento costituzionale
("Sehr geehrter Professor Müller, im Einverständnis mit Prof. Gygi habe ich
mein Büro in Lugano veranlasst, Ihnen ohne Begleitschreiben meine Studie über
Verfassungsschutz zukommen zu lassen"). La notizia non risulta pertanto fallace
e appare del tutto inidonea a sminuire la considerazione professionale o
sociale di un affermato avvocato e uomo politico. Non si vede poi nemmeno in
che modo l'altra notizia, secondo cui diversi editori avrebbero discretamente
rinunciato a stampare una miscellanea di scritti raccolti dalla moglie del
ricorrente per il suo sessantesimo compleanno riesca a lederne la personalità,
in particolare se si considera che per essere giuridicamente rilevante, il
pregiudizio deve raggiungere una certa intensità (supra, consid. 4.1).
11.
11.1 La Corte cantonale ha altresì constatato che le campagne stampa e i
confronti all'interno del PLR erano duri e le battaglie di "Gazzetta Ticinese"
aspre. Inoltre, i giudizi sull'azione politica divergevano a seconda dei
testimoni interpellati, ma che comunque secondo il teste Sergio Salvioni -
citato quale fonte nell'articolo - l'interessato era effettivamente "un
burattinaio che faceva ballare a piacimento i suoi attori sulla scena politica
ed economica senza apparire di persona" e che Werther Futterlieb aveva
effettivamente attribuito all'attore il termine di "boa constrictor", seppure
in tono scherzoso.
11.2 Il ricorrente contesta di aver inoltrato libelli al proprio partito e
ritiene calunniose le asserzioni degli articoli incriminati secondo cui egli
sarebbe stato in rottura con quasi tutti coloro che avevano opinioni diverse
dalla sua. Sostiene inoltre che l'accusa di essere un burattinaio viene pure
messa in relazione con un traffico d'armi della Fulcro, provocando un'ulteriore
grave lesione della sua personalità.
11.3 Ancora una volta, visti segnatamente gli incontestati accertamenti di
fatto della sentenza impugnata, da cui risultano duri scontri fra le ali del
PLR e battaglie di "Gazzetta Ticinese", gli articoli incriminati non potevano
essere considerati falsi. Certo, essi contengono delle esagerazioni
giornalistiche che non possono essere prese alla lettera, ma queste sono
facilmente riconoscibili come tali da un lettore medio. Ne segue - pure
considerato il riserbo che il Tribunale federale si impone - che la Corte
cantonale non ha violato il diritto su questo punto.
12.
Con riferimento alla vicenda della multa inflittagli a causa di dissodamento
abusivo, il ricorrente contesta l'accertamento contenuto nella sentenza
impugnata, secondo cui non risulta che un giudice abbia riconosciuto la sua
buona fede. Sennonché il ricorrente basa la sua censura sulla lettera inviata
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in cui ha dichiarato di ritirare
il rimedio presentato contro la multa. Tale documento, allestito dal ricorrente
medesimo, è del tutto inidoneo a far apparire manifestamente inesatto ai sensi
dell'art. 97 cpv. 1 LTF il criticato accertamento di fatto della Corte
cantonale. Come già indicato nella sentenza impugnata, la notizia non era falsa
nella sua sostanza e il ricorrente, allora uomo politico attivo che si
ripresentava alle elezioni federali del 1987, non spiega, né è ravvisabile,
perché avrebbe avuto diritto all'oblio (supra, consid. 4.2.3).
13.
Il ricorrente sostiene pure che la Corte cantonale non ha considerato l'effetto
lesivo di testi, forme e metodi d'insieme.
13.1 Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare nell'ambito di
un'altra causa che difficilmente fattori di giudizio di per sé non illeciti lo
diventino per il solo fatto di venire considerati insieme; normalmente avviene
piuttosto che una componente sia illecita e contamini pure le altre. Anche
nella fattispecie non si vede come una serie di affermazioni non lesive della
personalità o non illecite possa divenire un'illecita lesione della personalità
se considerata nel suo insieme. Giova poi osservare che, come risulta dalle
numerose censure sollevate e trattate nei precedenti considerandi, anche la
critica ricorsuale parte in realtà dal presupposto che singole dichiarazioni
apparse nei contestati articoli siano illecite. Non si può nemmeno intravedere
una campagna stampa contro il ricorrente, atteso che gli sono unicamente stati
dedicati pezzi in tre numeri della rivista e tutti apparsi quando egli era
ancora vicepresidente del Consiglio degli Stati ed era quindi, quale noto
parlamentare federale, un personaggio della storia contemporanea, che doveva
tollerare un'ingerenza dei mass media maggiore rispetto ad un comune cittadino,
e sulla cui situazione personale nel senso definito al consid. 4.2.3 sussisteva
un legittimo interesse del pubblico.
13.2 In definitiva la Corte cantonale non ha ecceduto nel suo margine di
apprezzamento negando l'esistenza di illecite lesioni della personalità,
tenendo segnatamente conto dell'ingerenza che un membro dell'Assemblea federale
deve sopportare al fine di permettere un controllo popolare e dell'interesse
del pubblico ad essere informato anche da mass media diffusi prevalentemente in
regioni linguistiche diverse da quella in cui abita il deputato.
14.
Così stando le cose, vengono a cadere anche tutte le argomentazioni concernenti
il danno e il torto morale nonché la restituzione dell'utile conseguito con le
pubblicazioni, né può essere dato seguito alla richiesta di condannare i
convenuti alla pubblicazione della traduzione dei dispositivi della presente
sentenza. Tali temi presuppongono infatti una lesione della personalità
illecita (art. 28a cpv. 2 CC; art. 41 CO; DTF 133 III 153 consid. 3.3).
15.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia costituzionale si appalesa
inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5), mentre quello in materia civile si
rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non essendo stati invitati
a presentare una risposta, non sono incorsi in spese per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

i. s. Jacquemoud-Rossari Piatti