Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.354/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A_354/2007 /biz

Sentenza del 29 maggio 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
Franco Masoni,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,

contro

Andreas Z'Graggen,
Hanspeter Peyer,
Jean Frey AG,
Marc Frey,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Stefano Bolla.

Oggetto
protezione della personalità,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2007 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a Nel numero del mese di maggio 1986, il mensile "Bilanz" - edito da Marc
Frey e dalla Jean Frey AG - ha pubblicato un articolo - firmato con un nome
fittizio in lingua italiana - intitolato "Will (schon lange) nach oben" (pag.
59, 60, 63 e 64), accompagnato da una fotografia dell'avv. Franco Masoni, a
quel tempo Consigliere agli Stati. Tale articolo era annunciato sulla copertina
dal testo "Sonnenstube Tessin - Gratta gratta, esce Masoni", dall'indicazione
nel sommario "Ständerat Franco Masoni - Will (schon lange) nach oben" (pag. 4),
da un trafiletto intitolato "Mann der Macht" (pag. 5) e dalla rubrica "Diesmal"
(pag. 11), curata dal sostituto caporedattore Hanspeter Peyer, sotto il titolo
"Geheime Grössen". Esso descriveva l'attività politica dell'avv. Franco Masoni
e la sua relazione con l'associazione "Alleanza Liberi e Svizzeri". Esso
riferiva anche sull'opposizione del menzionato legale al progetto del
cosiddetto oleodotto del Reno, su una multa inflittagli per un dissodamento
abusivo e sulle campagne stampa del quotidiano "Gazzetta Ticinese" (da lui
presieduto) contro l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi e i processi
a cui questi partecipava. Il pezzo si soffermava inoltre sul ruolo attribuito
alla Fulcro SA (appartenente alla Fulcro Holding SA, il cui consiglio di
amministrazione era presieduto dall'avv. Masoni) con riferimento all'emittente
televisiva Tele Libera Campione e al fallimento del fondo Europrogramme e
terminava ricordando gli strascichi del fallimento del Banco Ambrosiano.
A.b Nell'agosto 1986 sono apparse su "Bilanz" le risposte firmate da Franco
Masoni, da "Gazzetta Ticinese" e dalla Fulcro SA, accanto ad una presa di
posizione dell'avv. Paolo Bernasconi intitolata "Minenfeld". Ciò, nonostante il
fatto che la transazione conclusa innanzi al Pretore del distretto di Lugano
escludesse testi interposti e commenti.

B.
Il 25 aprile 1987 Franco Masoni ha convenuto in giudizio innanzi al predetto
Pretore Andreas Z'Graggen, Hanspeter Peyer, Marc Frey e la Jean Frey AG con
un'azione tendente sia ad accertare che "la rivista Bilanz, i suoi editori,
redattori responsabili e autori" hanno gravemente leso la sua personalità con i
predetti articoli, sia ad ottenere la pubblicazione in tedesco del dispositivo
della sentenza e di un testo di rettifica sulla rivista, e come inserzione a
pagamento, su vari giornali svizzeri, nonché il risarcimento del danno e del
torto morale subiti (in seguito specificati in fr. 300'000.--, rispettivamente
in fr. 10'000.--) e la rifusione del guadagno conseguito con la vendita del
periodico. Il 4 agosto 2004 il Pretore ha respinto la petizione.

C.
Con sentenza 22 maggio 2007 Ia I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto un rimedio presentato da Franco Masoni e
ha riformato la pronuncia di primo grado. La cifra 1 del dispositivo della
sentenza cantonale ha il seguente tenore:
1. È accertato che Marc Frey, la Jean Frey AG, Andreas Z'Graggen e Hanspeter
Peyer hanno leso illecitamente la personalità di Franco Masoni pubblicando
nell'articolo apparso sul mensile Bilanz del maggio 1986, sotto il titolo "Will
(schon lange) nach oben" (pag. 59, 60, 63 e 64), le non provate affermazioni
seguenti:
- in merito all'opposizione di Franco Masoni al cosiddetto progetto di
oleodotto sul Reno: "Es stellte sich dann heraus, dass er die Interessen jener
grossen Erdölgesellschaften vertrat, die es nicht gerne sahen, dass die
halbstaatliche italienische Eni mit dieser Pipeline ihr Business in den Norden
Europas ausdehnen wollte";
- in merito al ruolo della Fulcro SA, affiliata della Fulcro Holding SA (del
cui consiglio di amministrazione Franco Masoni era presidente), nel fallimento
del fondo Europrogramme: "Als 1985 der milliardenschwere Europrogramme-Fonds
mit Einlagen von 75 000 italienischen Sparern ins Schleudern kam und mangels
flüssiger Mittel die Liquidation beschlossen wurde, bot eine gewisse Fulcro SA
ihr Dienste als Liquidatorin an" e "Die Bankenkommission lehnte das allzu
freundliche Angebot ab, denn es machte der Anschein, dass die Fulcro in
Wirklichkeit ein verlängerter Arm der 'Europrogramme' war".
Nella cifra 2 del dispositivo, la Corte cantonale ha condannato i convenuti a
versare in solido all'attore fr. 50'000.-- con interessi al 5 % dal 1° luglio
1990 a titolo di risarcimento danni e alla cifra 3 ha ordinato a Marc Frey e
alla Jean Frey AG di pubblicare a loro spese e a tutta pagina, entro trenta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nella medesima o in
un'analoga rubrica di quella originale (con la menzione a sommario) un testo
consistente in sostanza nella traduzione tedesca del rubrum e delle prime due
cifre del dispositivo della sentenza d'appello. I giudici cantonali hanno
impartito l'appena menzionata ingiunzione con la comminatoria dell'art. 292 CP,
suddiviso la tassa di giustizia di prima e seconda istanza fra le parti e
compensato le ripetibili. Dopo aver rigettato la richiesta di allestire una
perizia sui proventi conseguiti con la pubblicazione degli articoli
incriminati, la Corte cantonale ha richiamato le norme di legge applicabili e
ha ritenuto dato l'interesse all'accertamento della pretesa lesione. Essa ha
reputato che l'appellante, quale noto politico a livello nazionale, non poteva
invocare il cosiddetto diritto all'oblio e che né l'uso di uno pseudonimo né il
lasciar presagire una sua prossima risposta è offensivo. Non ha neppure
considerato lesiva della personalità la copertina del rotocalco, la
presentazione dell'articolo principale in "Geheimen Grössen" e la foto
dell'attore che lo illustra. Sempre a mente della Corte cantonale non ledono
illecitamente la personalità di Franco Masoni nemmeno il resoconto su Tele
Libera Campione e sulla diatriba con l'allora Procuratore pubblico Paolo
Bernasconi, la sua caratterizzazione politica, le notizie concernenti il
rifiuto di una sua dissertazione e la multa inflittagli in seguito ad un
disboscamento abusivo, la descrizione dell'attività di "Gazzetta Ticinese", la
tattica politica attribuitagli e le modalità con cui è stata pubblicata la sua
risposta sul numero dell'agosto 1986 di Bilanz. Ha invece ritenuto
illecitamente lesivo della personalità dell'attore sia il resoconto sul ruolo
svolto dalla Fulcro SA nella liquidazione del fondo Europrogramme, sia la non
provata affermazione secondo cui egli si era opposto all'oleodotto del Reno,
perché rappresentava gli interessi di grosse compagnie petroliere concorrenti.
Con riferimento alla domanda di risarcimento, i giudici cantonali hanno
reputato che l'interessato aveva unicamente sufficientemente sostanziato il
danno derivatogli dalla mancata nomina nel consiglio di amministrazione di una
nota ditta di trasporti e spedizioni e gli hanno riconosciuto in via equitativa
un'indennità di fr. 50'000.--. Essi hanno invece respinto sia la domanda di
pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, perché non hanno
segnatamente ravvisato alcuna grave sofferenza personale, sia quella di
rifusione dell'utile conseguito dall'editore, perché al proposito l'attore non
ha provato alcun importo. Hanno infine ritenuto irricevibile la domanda di
pubblicazione di un testo di rettifica, ma hanno ordinato la pubblicazione del
dispositivo della sentenza sulla rivista interessata.

D.
Con ricorso in materia civile del 28 giugno 2007 Franco Masoni chiede
l'annullamento della sentenza d'appello, tranne per quanto concerne la cifra
del dispositivo attinente alla comminatoria penale che accompagna l'ordine di
pubblicare il testo allestito dalla Corte cantonale. Postula che venga
accertata la grave lesione della sua personalità da parte della rivista Bilanz,
dei suoi editori, redattori responsabili e autori dell'articolo "Will (schon
lange) nach oben", che avrebbero dato "dell'uomo un'immagine squallida e
assolutamente ingiustificata". Chiede che venga pure accertata la lesione
causata dal modo in cui è stata pubblicata la sua risposta nel numero di agosto
1986 della rivista. Domanda altresì che il testo di cui la Corte cantonale ha
ordinato la pubblicazione sia segnatamente ampliato con un testo di rettifica
contenente le scuse degli opponenti e l'ammissione di aver gravemente leso la
personalità dell'interessato con "affermazioni inveritiere, distorte e
lacunose". Ribadisce pure le richieste di accertamento e di condanna a un
risarcimento danni di fr. 300'000.--, a un'indennità per torto morale di fr.
10'000.-- e alla rifusione dell'utile di fr. 5000.-- conseguito con la vendita
dei numeri di maggio e di agosto 1986, oltre interessi. Narrati e completati i
fatti, rimprovera alla Corte cantonale di non aver effettuato un esame dalla
visuale di un lettore medio della rivista e di non aver riconosciuto un effetto
lesivo della pubblicazione nel suo insieme, segnatamente causata dalla
"perfidia metodologica" utilizzata nello scritto incriminato. Lamenta pure
l'omessa ponderazione d'insieme dei contrapposti interessi e la mancata
considerazione di elementi aggravanti. Ritiene altresì errata la valutazione
del danno materiale, afferma di aver pure subito un danno morale e reputa di
aver diritto ad una restituzione dell'utile di fr. 5000.--. Critica poi la
sentenza di appello, dove questa nega una lesione della sua personalità nei
singoli punti sollevati nello scritto incriminato, segnatamente per il
collegamento effettuato fra la multa inflittagli per un dissodamento abusivo e
i rapporti con l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi e per le accuse
di estremismo di destra; ritiene altresì che il testo della pubblicazione
attinente alla Fulcro SA debba essere completato. Nel medesimo atto il
ricorrente ha pure inoltrato un ricorso sussidiario di diritto pubblico [recte:
in materia costituzionale], in cui si prevale di una violazione dell'art. 29
cpv. 2 Cost. e fa valere "arbitrarietà", arbitrio nell'apprezzamento delle
prove e una violazione dell'art. 6 CEDU.

Con decreto 12 luglio 2007 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto
sospensivo al ricorso.

Non è stato ordinato una scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il 4 luglio 2007 il ricorrente ha postulato, adducendo motivi di economia di
giudizio, la congiunzione della procedura ricorsuale da lui incoata con il
ricorso in materia civile inoltrato dagli opponenti. Atteso che i due ricorsi
vertono su punti diversi della sentenza impugnata e devono così essere trattati
in modo indipendente, non vi è motivo di dar seguito alla domanda.

2.
2.1 Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF). In concreto non solo le richieste pecuniarie respinte
dalla Corte cantonale superano il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, ma la vertenza concerne pure una domanda di accertamento di una
lesione della personalità del ricorrente. Per costante giurisprudenza una tale
causa non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411
consid. 1; 95 II 481 consid. 1). Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. Così stando
le cose, non vi è spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF), che si rivela inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag.
552). Le censure formulate sotto tale titolo verranno esaminate nella
trattazione del ricorso in materia civile, atteso che con tale rimedio è
possibile far valere la violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 a LTF),
che include pure la Costituzione federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1).

2.2 Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto
cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di
motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione
impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali
(DTF 133 III 462 consid. 2.3).

2.3 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza
sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera
circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi
altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella
sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile
ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo
manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è
arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254
seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).

3.
Nella parte intitolata ricorso in materia costituzionale il ricorrente lamenta
una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., l'"arbitrarietà" e arbitrio
nell'apprezzamento delle prove, l'omessa decisione sulla sussistenza delle
condizioni per la restituzione dell'utile e il "mancato vero apprezzamento del
danno" arrecatogli.

3.1 Il ricorrente ritiene violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. con riferimento
all'obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, e afferma in
particolare che è rimasta senza risposta la richiesta di esaminare se la sua
personalità è stata lesa "attraverso la visuale del lettore medio" non solo dai
singoli articoli, ma anche dall'insieme dei pezzi. Questa censura, vista la
natura formale della garanzia costituzionale invocata, dev'essere trattata
prioritariamente.
3.1.1 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce
fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il
diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di
una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel processo
decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le sue
richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con
cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di
ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze, basta
che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno guidato, e
sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per contro, il dovere
di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di
essere sentito è violato unicamente se l'autorità non soddisfa l'esigenza
minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I
97 consid. 2b).
3.1.2 Ora, dalla decisione impugnata emerge che la Corte cantonale ha ritenuto
che le due affermazioni lesive della personalità non contaminino il resto della
corrispondenza e che nemmeno il cumulo di asserzioni negative sul ricorrente
abbiano per conseguenza l'illiceità dell'intero servizio, la cui censura in
blocco presupporrebbe inoltre la più grande cautela. Se tale ragionamento si
riveli in concreto conforme al diritto è una questione che esula dalla garanzia
costituzionale invocata ed è del resto stata sollevata in altro luogo nel
gravame. Altrettanto dicasi per la lamentela secondo cui la Corte cantonale non
avrebbe esaminato "l'effetto lesivo della personalità degli scritti incriminati
dalla visuale del lettore medio". Infine, dalla semplice lettura del rimedio di
36 pagine inoltrato a questo Tribunale risulta chiaramente che il ricorrente ha
potuto impugnare la sentenza cantonale con cognizione di causa.

3.2 Il ricorrente lamenta altresì "arbitrarietà" e apprezzamento arbitrario
delle prove, perché i giudici cantonali non avrebbero applicato i principi
sviluppati dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 28 CC e segnatamente
per non aver proceduto all'esame d'insieme degli articoli incriminati.
Sennonché trattasi di una questione di diritto, motivo per cui la censura di
apprezzamento arbitrario delle prove non è di pertinenza alcuna, mentre la
pretesa arbitrarietà sarà esaminata con le rimanenti censure proposte nel
ricorso in materia civile. Non soddisfa invece i predetti requisiti di
motivazione (supra, consid. 2.2) la semplicemente accennata violazione
dell'art. 6 n. 1 CEDU alla fine del rimedio.

4.
Giusta l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può,
a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. L'attore può segnatamente chiedere al giudice di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC). Secondo la recente giurisprudenza ciò è il caso quando chi si
pretende leso ha un interesse degno di protezione all'eliminazione della
situazione di molestia: un tale interesse può decadere se sono intervenuti
cambiamenti tali che la dichiarazione lesiva della personalità ha perso tutta
la sua attualità o l'immagine evocata nel lettore medio ha perso ogni
significato, motivo per cui può essere esclusa una nuova diffusione (DTF 127
III 481 consid. 1 c/aa pag. 485). Ciò, vista la tuttora attuale notorietà del
ricorrente, non è però il caso in concreto, motivo per cui le istanze
precedenti sono a giusta ragione entrate nel merito della domanda di
accertamento.

5.
5.1 L'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità. Non ogni
lieve pregiudizio della personalità può essere ritenuto una lesione ai sensi
del predetto articolo: la lesione deve raggiungere una certa intensità per
poter essere considerata un'inammissibile intrusione nella sfera personale
altrui e il sussistere di una lesione rilevante ai sensi della norma in
discussione dev'essere determinato in base a criteri oggettivi (Hausheer/
Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna
2005, margin 12.06 seg.) Vi è segnatamente una lesione della personalità quando
l'onore di una persona viene offeso, svalutando la considerazione professionale
o sociale di cui gode. Per stabilire se una dichiarazione è idonea a svilire
tale considerazione, il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore
medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 132 III 641 consid. 3.1;
127 III 481 consid. 2b/aa pag. 487).

5.2 La lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal
consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla
legge hanno carattere generale. Trattandosi dell'attività dei media, al giudice
incombe l'obbligo di soppesare attentamente l'interesse della persona toccata
alla tutela della propria immagine da un lato, e l'interesse dei media al
perseguimento del loro compito informativo, in particolare di controllo,
d'altro lato. Nella ponderazione degli interessi contrapposti il giudice
cantonale dispone di un qual certo margine di apprezzamento (DTF 132 III 641
consid. 3.1): il Tribunale federale interviene in decisioni di questo genere
con riserbo e solo quando l'istanza inferiore si sia scostata senza motivo da
principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando abbia tenuto
conto di circostanze che nel caso di specie non avrebbero dovuto avere alcun
ruolo, rispettivamente quando abbia omesso di prendere in considerazione
fattori rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre in decisioni che,
come quella all'esame, sono fondate sul prudente criterio del giudice, se
queste si rivelano manifestamente inique o profondamente ingiuste nel risultato
(DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432).
5.2.1 La diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal
mandato d'informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti
alla sfera privata o segreta, o quando la persona toccata venga sminuita in
modo inammissibile, perché la forma utilizzata è inutilmente pregiudizievole.
La pubblicazione di fatti falsi è per contro di per sé illecita; tuttavia non
ogni errore, imprecisione, generalizzazione o approssimazione giornalistica fa
risultare falsa la cronaca. Secondo la giurisprudenza una dichiarazione apparsa
sulla stampa si rivela globalmente non vera e lesiva della personalità
unicamente se è viziata nei suoi punti essenziali e ritrae la persona
interessata sotto una luce errata, rispettivamente ne mostra un'immagine
sensibilmente falsa, che ne riduce in modo rilevante la reputazione (DTF 129
III 529 consid. 3.1, con rinvii).
5.2.2 La giurisprudenza considera le opinioni, i commenti e i giudizi di valore
- che per la loro natura non soggiacciono alla prova della verità - ammissibili
se, per quanto attiene alla fattispecie a cui si riferiscono, sono sostenibili.
L'esternazione di giudizi di valore e di opinioni personali - anche se fondati
su fatti veri - può risultare lesiva della personalità, se avviene in una forma
che svilisce inutilmente l'interessato. Poiché la pubblicazione di un giudizio
di valore ricade sotto la libertà di espressione, si deve far capo a un certo
riserbo, se il pubblico può riconoscere su quali fatti esso è stato fondato.
Un'opinione pungente dev'essere accettata ed è unicamente lesiva della
personalità se esula da quanto è sostenibile, rispettivamente lascia presumere
una fattispecie che non si è realizzata o se nega alla persona toccata
qualsiasi onore (DTF 126 III 305 consid. 4 b/bb pag. 308).
5.2.3 Con riferimento ai personaggi della storia contemporanea e in particolare
ai politici, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che, in
considerazione della libertà di stampa, è auspicabile che la cronaca si occupi
degli affari pubblici. Fra questi si annovera pure la situazione personale
delle persone che spiccano nella vita statale, nella misura in cui essa sia
rilevante per la carica dell'interessato, senza che vi sia un diritto all'oblio
(DTF 111 II 209 consid. 3c con rinvii). Nella misura in cui la stampa
interviene in tali situazioni personali, il suo interesse alla diffusione della
notizia prevale, a causa del coincidente interesse pubblico, sull'interesse del
singolo. Il diritto di ingerenza dei mass media è particolarmente esteso nei
confronti dei membri dell'Assemblea federale. Il parlamento federale non è
infatti sottoposto alla vigilanza di alcun altro organo statale. Per poter
verificare se i suoi membri esercitino la loro funzione nell'interesse del
paese e siano idonei nonché degni di assumere la carica, il popolo che elegge i
deputati è in larga misura dipendente dalle notizie diffuse dagli organi
d'informazione privati. Ne segue che quando questi si occupano della situazione
personale di un parlamentare nella misura necessaria per poter valutare il modo
in cui questi esercita il suo mandato, nonché la dignità e l'idoneità per
ricoprire la carica, i mass media agiscono nell'interesse pubblico. Essi
esercitano al posto e per il popolo un controllo indispensabile in uno Stato
democratico (DTF 71 II 191 consid. 1).

6.
Secondo il ricorrente la Corte cantonale ha effettuato un'analisi di livello -
troppo - elevato, non procedendo ad una valutazione delle dichiarazioni apparse
sulla stampa dal profilo del lettore medio della pubblicazione, definito come
uno svizzero-tedesco non molto colto che non lo conosce o lo conosce male. Egli
cita pure una serie di deposizioni da cui deduce segnatamente che "articoli
come quelli lamentati fanno sicuri danni".

Ora, il fatto che un articolo provochi un'impressione negativa nei lettori non
basta ancora per farlo apparire illecitamente lesivo della personalità: l'art.
28 CC non contiene infatti un divieto di pubblicare articoli critici in
generale e ancora meno nei confronti di uomini politici della storia
contemporanea. Il ricorrente pare poi ignorare che la percezione del lettore
medio che dev'essere utilizzata dal tribunale è da intendersi quale percezione
del cittadino medio (DTF 103 II 161 consid. 1a ; 100 II 177 consid. 5). In
altre parole occorre valutare se le incriminate dichiarazioni sono idonee a
svilire la considerazione di cui gode l'interessato sulla base della morale
corrente e non in virtù di quella soggettiva del giudice (Jacques-Michel
Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, vol. II, 2,
Friborgo 1974, § 16 I, pag. 87). Ne discende che le argomentazioni ricorsuali
sul livello culturale del lettore medio della rivista in discussione sono del
tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, atteso inoltre che la morale
corrente non viene nemmeno modificata dalla possibilità che tale lettore non
conosca la persona su cui verte il servizio.

7.
7.1 Il ricorrente lamenta pure il "mancato riconoscimento dell'effetto lesivo
della pubblicazione nel suo effetto d'insieme", la "perfidia metodologica"
utilizzata nonché la lesione della buona fede, causata dalla violazione degli
impegni assunti per la pubblicazione della risposta. Nel ricorso viene quindi
descritta "la figura positivas [sic] d'insieme dell'attore", che viene
contrapposta alle affermazioni contenute nel servizio, con il dichiarato scopo
di mostrare come queste colpiscono e ledono la personalità del ricorrente.

7.2 La Corte cantonale ha indicato che la richiesta di accertare l'illiceità
dell'intero servizio non può essere accolta, perché non tutte le affermazioni
ivi contenute sono lesive della personalità e la loro varietà non
giustificherebbe un'indistinta censura. Ha inoltre aggiunto che censurare in
blocco un intero articolo presuppone grande cautela a causa del mandato
d'informazione svolto dalla stampa. Per questo motivo, i giudici cantonali si
sono limitati ad accertare che la personalità dell'attore è stata lesa in modo
illecito con due notizie. La Corte di appello ha altresì riconosciuto che
pubblicando accanto ai testi delle risposte dell'attore, della Fulcro SA e di
"Gazzetta Ticinese" una presa di posizione dell'avv. Paolo Bernasconi, la
rivista ha violato quanto in buonafede concordato nella transazione giudiziale,
ma che ciò non ha leso la personalità dell'attore.

7.3 In concreto parte dell'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente
fondata su una serie di fatti (i meriti dell'interessato) non constatati nella
sentenza impugnata. Il ricorrente omette infatti di indicare perché sarebbe
data una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF, che permettono
al Tribunale federale di scostarsi dall'accertamento dei fatti effettuato dalla
Corte cantonale (v. supra consid. 2.3). Per il resto occorre rilevare che nella
fattispecie non si tratta di dare una valutazione morale dell'agire degli
opponenti, ma di valutare se essi hanno illecitamente leso la personalità del
ricorrente. Ora, in un'altra causa che vedeva coinvolto il ricorrente, il
Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che un elemento di giudizio di
per sé ineccepibile può essere contaminato dall'accostamento di un elemento
illecito e che addirittura non è possibile completamente escludere che due
elementi di per sé ineccepibili possano, se letti in prospettiva, dar corpo ad
un'associazione di idee atta a ledere la personalità altrui. La mera
cumulazione di fattori che il ricorrente ritiene problematici non basta però
per originare una lesione della personalità, come non è sufficiente per
riconoscere l'illiceità del servizio, contrariamente a quanto egli sembra
ritenere, il fatto che esso lo faccia apparire sotto una luce negativa, poiché
la diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal mandato
d'informazione della stampa (supra consid. 5.2.1). Infine, nemmeno con
riferimento alle modalità con cui è avvenuta la pubblicazione della risposta,
il ricorrente solleva argomenti che fanno apparire errata la conclusione della
sentenza impugnata, secondo cui esse non hanno leso la sua personalità: infatti
né una violazione delle norme che reggono il diritto di risposta né il mancato
rispetto di una transazione giudiziale comportano automaticamente un'illecita
lesione della personalità.

8.
8.1 Il ricorrente afferma che il servizio incriminato lo accuserebbe falsamente
sia di estremismo di destra, facendolo passare per un membro di "Alleanza
Liberi e Svizzeri", sia di aver trasformato "Gazzetta Ticinese" in portavoce di
tale movimento interpartitico. Dall'istruttoria risulta invece che nessun teste
lo ha caratterizzato come un esponente dell'estrema destra. Scrivendo inoltre
che egli si mostrava conciliante e ragionevole a Berna, mentre in Ticino
faceva, dietro le quinte e in gran parte ad esclusione del pubblico, una
politica dura, alla destra estrema, il ricorrente ritiene che il periodico lo
abbia caratterizzato quale personaggio di grande doppiezza, nonché "dubbio che
dà adito a gravi sospetti".

8.2 La Corte cantonale ha ritenuto che descrivendo la tattica politica
dell'attore, il periodico non abbia scritto falsità, atteso segnatamente che le
campagne stampa e i confronti all'interno del partito liberale radicale (PLR)
erano duri, quantunque l'attore si identificasse nel ruolo di mediatore.
Inoltre l'articolista, pur utilizzando il termine estremo, non ha messo in
dubbio l'appartenenza dell'attore al PLR, partito notoriamente di ispirazione
centrista. L'attore medesimo era stato definito da vari testi in modi diversi e
dall'istruttoria risulta che "Gazzetta Ticinese" era posizionata nell'ala
destra del PLR e che le sue pagine avevano ospitato più volte prese di
posizione di "Alleanza Liberi e Svizzeri".

8.3 Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il fatto di attribuirgli un
modo di politicizzare diverso a seconda dei consessi in cui agisce, non
costituisce un'offesa. Egli non contesta poi l'accertamento secondo cui
all'interno del PLR ticinese vi fossero degli scontri duri fra i vari esponenti
e pare dimenticare che anche con riferimento ad "Alleanza Liberi e Svizzeri" il
servizio specifica sia che la maggior parte dei suoi membri erano pure aderenti
del Partito Popolare Democratico e del PLR, sia che i "Liberi e Svizzeri" di
questi due partiti avevano d'acchito conquistato un terzo dei mandati del Gran
Consiglio. Premesso che il servizio non afferma che il ricorrente fosse membro
di "Alleanza Liberi e Svizzeri", occorre rilevare che il situare qualcuno alla
destra - anche estrema - di uno dei due menzionati partiti storici non può
essere percepito quale accusa disonorevole di estremismo politico. Del resto,
la posizione attribuita ad una persona all'interno di un partito che è
notoriamente composto di diverse ali costituisce un giudizio di valore del
tutto soggettivo ed è chiaramente riconoscibile come tale. Infine, non risulta
falsa ai sensi della giurisprudenza, vista la reiterata pubblicazione di prese
di posizione di "Alleanza Liberi e Svizzeri", l'affermazione secondo cui
"Gazzetta Ticinese" sarebbe divenuta, durante la presidenza del ricorrente,
portavoce di tale movimento. Ne segue che in definitiva la Corte cantonale non
ha oltrepassato il suo margine di apprezzamento nel non ritenere la notizia
un'illecita lesione della personalità.

9.
9.1 Sempre secondo il ricorrente, l'impressione di un personaggio dubbio che dà
adito a sospetti verrebbe confermata dai collegamenti fatti nella rubrica
"Diesmal" con un'emittente televisiva di Campione d'Italia che secondo il
nostro diritto trasmetterebbe in modo illegale, con il fallimento miliardario
del fondo Europrogramme e con le dimissioni del Procuratore pubblico Paolo
Bernasconi. Inoltre, anche nell'articolo principale, la sua presidenza del
consiglio di amministrazione della Fulcro Holding SA verrebbe posta in
relazione con il predetto fondo, nonché con una procrastinazione delle domande
di assistenza giudiziaria concernenti il Banco Ambrosiano e il rifiuto del
governo ticinese di attribuire all'ex Procuratore pubblico Paolo Bernasconi un
mandato straordinario di continuare l'inchiesta.

9.2 Con riferimento all'attività dell'emittente televisiva Tele Libera
Campione, la Corte cantonale ha indicato che una simile emittente sarebbe stata
illegale in Svizzera e che quindi il servizio non risultava falso nel senso
richiesto dalla giurisprudenza. Essa ha invece ritenuto che così come esposto,
il resoconto del ruolo svolto dalla Fulcro SA nella liquidazione del fondo
Europrogramme lede illecitamente la personalità dell'attore.

9.3 Nella fattispecie il ricorrente omette di contestare l'accertamento, per
altro del tutto corretto, della sentenza impugnata attinente all'illegalità -
da una prospettiva elvetica - dell'attività dell'emittente televisiva di
Campione e pare dimenticare che la Corte cantonale concorda con lui sul fatto
che la descrizione del ruolo attribuito alla Fulcro SA nell'ambito del
fallimento del summenzionato fondo configuri pure una lesione della sua
personalità. Dal testo del servizio non è per contro ravvisabile un
collegamento diretto fra il ricorrente e il fallimento del Banco Ambrosiano, né
risulta essere lesivo della personalità essere collegati alle dimissioni di un
Procuratore pubblico.
10.
10.1 Il ricorrente sostiene che il servizio intendeva colpirlo nella sua
reputazione di uomo di cultura, affermando a torto che dopo la sua direzione
"Gazzetta Ticinese" fosse diventato "un fogliaccio patriottardo, a senso unico,
aperto solo all'estrema destra". Il medesimo scopo sarebbe stato perseguito
indicando che un saggio preparato per una pubblicazione celebrativa sarebbe
invece stato concepito quale tesi, poi respinta, perché si trattava di uno
scritto che non si occupava di problemi giuridici, ma parlava di infiltrazione
marxista e sovversione. Il ricorrente sostiene che il suo studio ha invece,
contrariamente a quanto affermato nel periodico, una base seria.
10.2 I giudici cantonali non hanno ritenuto fallace la notizia secondo cui la
dissertazione dell'attore era stata respinta perché, pur su consiglio di terzi,
l'attore aveva trasmesso ad un professore il contributo celebrativo per sapere
se potesse divenire una tesi.
10.3 In concreto occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente non indica -
né emerge dal testo del servizio - dove gli opponenti abbiano descritto
"Gazzetta Ticinese" - che per altro non è parte nella presente procedura - nel
modo menzionato nel gravame. Per il resto, le precisazioni apportate dal
ricorrente sull'iter seguito dal suo saggio non fanno apparire falsa ai sensi
della giurisprudenza la notizia secondo cui esso non sarebbe stato accettato
quale tesi. Anche la valutazione di tale opera è chiaramente un ammissibile
giudizio di valore. Giova poi aggiungere che l'argomentazione ricorsuale è
inammissibilmente basata su un fatto che non risulta dalla sentenza impugnata,
e cioè la reputazione di uomo di cultura del ricorrente. Sia come sia, la
notizia sullo studio del ricorrente appare del tutto inidonea a sminuire la
considerazione professionale o sociale di un affermato avvocato e uomo
politico.
11.
11.1 Il ricorrente lamenta altresì che la sua personalità sarebbe stata
illecitamente lesa dalla rievocazione di una multa inflittagli molti anni
addietro per un disboscamento abusivo per "falsamente mostrare" che egli aveva
un rapporto turbato con la giustizia e riservato un astio più che ventennale
nei confronti del Procuratore pubblico Paolo Bernasconi, creando così
l'impressione di un'infrazione penalmente rilevante. Ritiene inoltre che in tal
modo il periodico abbia provocato la falsa sensazione che l'opposizione al
terzo mandato del predetto Procuratore pubblico provenisse da tale fatto
antico.
11.2 La Corte cantonale ha rilevato che dagli atti emerge che nel 1972 l'attore
aveva avversato la ricandidatura del Procuratore pubblico Paolo Bernasconi,
oggetto di una dura campagna stampa sulle pagine di "Gazzetta Ticinese", con
articoli critici firmati anche dall'attore medesimo. Essa ha pure indicato che,
nonostante la complessità della vicenda, la notizia del dissodamento abusivo
non è inveritiera nella sostanza: dagli atti risulta infatti che l'attore era
stato multato per non aver atteso l'autorizzazione delle autorità forestali
prima di procedere al taglio di alcuni castagni e robinie per costruire una
strada sulla sua proprietà e che egli aveva poi ritirato il rimedio
inizialmente interposto contro la multa. Per contro, dall'istruttoria non
risulta che il giudice avesse riconosciuto la sua buona fede. La Corte
cantonale ha infine ritenuto che la correlazione fra quell'episodio e i
difficili rapporti con la procura pubblica fosse una congettura - riconoscibile
- dell'articolista.
11.3 Ora, a giusta ragione il ricorrente non contesta di essere un personaggio
della storia contemporanea, e i fatti evocati non paiono irrilevanti con
riferimento alla carica pubblica che all'epoca in cui sono apparsi gli articoli
incriminati egli ricopriva. Ne segue che né il tempo trascorso dal realizzarsi
dei fatti riportati dalla stampa né il taglio negativo dell'articolo gli sono
di soccorso. Per il resto, occorre rilevare che dai vincolanti accertamenti di
fatto contenuti nella sentenza impugnata i resoconti non risultano falsi ai
sensi della giurisprudenza. Il ricorrente medesimo riconosce nel rimedio
all'esame, citando una serie di documenti, di aver voluto veder riconosciuta la
propria buonafede: ora definire gli sforzi profusi a tale scopo come accaniti
("verbissen") costituisce una semplice esagerazione giornalistica che non fa
diventare la notizia lesiva della personalità dell'interessato. Il ricorrente
non può nemmeno essere seguito laddove suggerisce che dal - gratuito -
collegamento della multa con la procura pubblica, il pubblico dedurrebbe che il
menzionato dissodamento abusivo costituisce una grave infrazione penale e che
la sua opposizione alla rielezione di un magistrato, che in base al servizio
incriminato era già stato attaccato per diversi altri motivi, sarebbe stata
dettata da un carattere "rancoroso".
12.
Secondo il ricorrente sarebbe stata omessa nell'insieme la ponderazione degli
interessi richiesta dal diritto federale, che peraltro non è nemmeno stata
effettuata dalla visuale del pubblico medio per le singole affermazioni. Lo
scopo primario della pubblicazione non sarebbe stato quello di informare il
Ticino, ma di invece nuocere, oltre che al ricorrente medesimo, a "Gazzetta
Ticinese". Non sarebbero neppure stati considerati una serie di fattori
aggravanti degli elementi lesivi e della colpa.

In base alla costante giurisprudenza, il giudice deve basarsi sulla percezione
del lettore medio per verificare se quanto apparso sulla stampa leda la
personalità dell'interessato (supra, consid. 6). La ponderazione degli
interessi attiene invece ai motivi che possono giustificare e quindi togliere
l'illiceità a una lesione della personalità (supra, consid. 5.2). Ora, il
ricorrente non spiega, né è ravvisabile, in che modo "la visuale del lettore
medio" possa influenzare la ponderazione degli interessi che il giudice deve
effettuare per stabilire se una dichiarazione lesiva della personalità non sia
in concreto lecita, perché sorretta da un motivo giustificativo. Il ricorrente
pare poi dimenticare che il servizio incriminato è apparso quando egli siedeva
nel Consiglio degli Stati ed era quindi, quale noto parlamentare federale, un
personaggio della storia contemporanea, che doveva tollerare un'ingerenza dei
mass media maggiore rispetto ad un comune cittadino, e sulla cui situazione
personale nel senso definito al consid. 5.2.3 sussisteva un legittimo interesse
del pubblico ad essere informato anche da mass media diffusi prevalentemente in
regioni linguistiche diverse da quella in cui abita il parlamentare. Il ricorso
si rivela altrettanto inconsistente con riferimento ai cosiddetti elementi
aggravanti, atteso segnatamente che agli opponenti non può essere imputato il
fatto che altri organi d'informazione abbiano ripreso le critiche espresse da
Bilanz.
13.
Da quanto precede discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto,
ritenendo che l'incriminato servizio contenga unicamente due affermazioni che
ledono illecitamente la personalità del ricorrente.
14.
14.1 Con riferimento al pregiudizio pecuniario subito dall'attore, la Corte
cantonale ha ritenuto che l'unico danno sufficientemente sostanziato fosse
quello relativo alla mancata nomina nel consiglio di amministrazione di una
nota società di trasporti e spedizioni. I giudici cantonali hanno indicato che
sedendo in tale consiglio di amministrazione, l'attore avrebbe guadagnato fr.
317'000.-- e ha quindi stabilito in via equitativa il risarcimento del danno in
fr. 50'000.--, in considerazione sia del fatto che la maggior parte delle
asserzioni contenute nel servizio, pur mettendo in cattiva luce l'interessato,
non costituiscono un'illecita lesione della sua personalità, sia del rilevante
influsso avuto dalla pubblicazione di un altro servizio su un altro periodico.
La Corte cantonale ha per contro ritenuto che dagli atti non risulta l'usanza
evocata dall'attore di poter sedere in sei gruppi quotati in borsa e che egli
non aveva nemmeno provato con un minimo di certezza gli ulteriori onorari che
avrebbe potuto ricevere. Essa non ha neppure riconosciuto un'indennità per gli
introiti persi a causa di mandati non conferiti dal gruppo sud della ditta di
trasporti e spedizioni, perché l'attore non ha sostanziato la loro consistenza,
nonostante la possibilità d'interpellare i responsabili del gruppo per
apportare la prova del pregiudizio. Infine, i giudici cantonali non hanno
nemmeno considerato la diminuzione degli introiti di "Gazzetta Ticinese" di fr.
200'000.-- annui per tre anni e mezzo, perché tale danno toccava la cooperativa
che pubblicava il quotidiano e non risulta che l'attore fosse tenuto a coprire
gli ammanchi.
14.2 Il ricorrente contesta il danno determinato dalla Corte cantonale e
afferma che erano probabili almeno degli incarichi in due consigli di
amministrazione del gruppo Alusuisse Lonza. Ritiene inoltre che la discrezione
di cui avrebbero fatto uso i presidenti dei consigli di amministrazione sentiti
quali testi avrebbe dovuto portare i giudici cantonali ad apprezzare il danno
ipotetico con gli elementi agli atti, fra cui annovera pure la propria "grande
prudenza usata nel dare gli elementi di calcolo di tale danno". Ritiene inoltre
ingiustificata la riduzione del risarcimento a fr. 50'000.--, atteso che le
illecite violazioni della personalità riconosciute dalla Corte cantonale sono
state causali per l'intero danno. Egli indica infine di essersi impegnato ed
aver raccolto introiti pubblicitari indispensabili per la sopravvivenza di
"Gazzetta Ticinese" e di aver chiesto, finché questa esisteva, che il preteso
risarcimento fosse versato al giornale.
14.3 Anche nell'ambito della protezione della personalità, il risarcimento del
danno viene determinato in base ai criteri generali che disciplinano la
responsabilità per atti illeciti.
14.3.1 Giusta l'art. 41 CO il leso deve provare, oltre al danno, la colpa e il
nesso causale con l'illecita lesione della personalità. Con riferimento alla
prova del danno l'art. 42 cpv. 2 CO prevede una facilitazione nei casi in cui
il pregiudizio non può essere cifrato o se la prova rigorosa che si sia
verificato un danno non può essere apportata. L'applicazione di tale norma
richiede tuttavia dal danneggiato, nella misura in cui ciò possa
ragionevolmente essere da lui preteso, che egli alleghi e dimostri tutti gli
elementi che depongono per l'esistenza di un danno e che permettono di
valutarlo. La corresponsione di un risarcimento non presuppone solo che il
verificarsi di un danno sia possibile, ma occorre che l'esistenza dello stesso
sia quasi sicura (DTF 122 III 219 consid. 3a).

Ora, il ricorrente non ha manifestamente portato quegli elementi che permettono
l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. Né la "discrezione" dei testi, né
l'asserita "prudenza" nell'offrire gli elementi del danno, più che altro
riferiti alla posta riconosciuta dalla Corte cantonale per la mancata elezione
nel consiglio di amministrazione della nota società di trasporti e spedizioni,
hanno fornito al giudice quegli elementi che gli avrebbero consentito di
valutare il danno nell'eventualità che il leso non avesse effettivamente potuto
apportarne la prova. Il ricorso si rivela altrettanto inconferente con
riferimento ai mancati introiti di "Gazzetta Ticinese": il ricorrente nemmeno
pretende di essere stato obbligato a colmare le perdite che sarebbero state
cagionate al giornale dalla pubblicazione del servizio incriminato, né che
"Gazzetta Ticinese" gli abbia ceduto le pretese di risarcimento.
14.3.2 Per quanto attiene alla fissazione del risarcimento, l'art. 43 CO
prevede che il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto siano
determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della
gravità della colpa. La determinazione dell'indennità si fonda pertanto
sull'apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 4 CC. Sapere se il giudice
cantonale ha correttamente esercitato il suo potere di apprezzamento è una
questione di diritto che il Tribunale federale esamina con piena cognizione.
Tuttavia in siffatte decisioni, il Tribunale federale si impone un certo
riserbo, perché al giudice cantonale compete un ampio margine di apprezzamento,
ed interviene unicamente quando questo si è scostato senza motivi dai criteri
elaborati da dottrina e giurisprudenza, quando ha considerato elementi
irrilevanti per la decisione concreta o ha omesso di considerare elementi
rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre quando la decisione si
rivela profondamente ingiusta (DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III
428 consid. 4 pag. 432; 127 IV 215 consid. 2a con rinvii).

In concreto il fatto che le dichiarazioni che ledono illecitamente la
personalità del ricorrente sono causali per il danno è un presupposto
necessario affinché possa essere pronunciato un risarcimento (supra consid.
14.3.1), ma è irrilevante per la fissazione del suo ammontare. Ora, atteso che
gli opponenti sono stati condannati unicamente a causa di due affermazioni
false contenute nel servizio (estremamente critico nei confronti del
ricorrente, ma per la sua stragrande parte, pur essendo una concausa per il
danno, non illecito), la fissazione di un risarcimento corrispondente a circa
un sesto del danno affermato rientra ancora nel margine di apprezzamento che
dev'essere riconosciuto ai giudici cantonali. Giova infine rilevare che la
richiesta di far decorrere gli interessi dal 1° luglio 1987 si rivela
inammissibile, perché priva di una qualsiasi motivazione.
15.
La Corte cantonale ha rifiutato di accordare al ricorrente fr. 10'000.-- a
titolo di torto morale, perché il versamento di una somma di denaro non è la
regola e si giustificherebbe unicamente qualora non sia possibile rimediare
altrimenti all'offesa. Essa indica in concreto di aver scelto come modo di
riparazione la pubblicazione del dispositivo della sentenza e che in ogni caso
l'attore non avrebbe sostanziato in modo sufficiente la sua grave sofferenza
personale.

In concreto il ricorrente si limita ad affermare che il servizio gli avrebbe
causato una grave sofferenza, ma non contesta l'argomentazione della Corte
cantonale secondo cui al torto morale subito può pure essere rimediato in un
modo diverso che con il versamento di una somma di denaro. Ne segue che, in
assenza di una contestazione di quest'ultima motivazione alternativa, la
censura si rivela inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).

16.
La Corte cantonale ha pure respinto la domanda di rifusione dell'utile per la
vendita della rivista, perché il ricorrente aveva rinunciato all'allestimento
di una perizia per determinarlo.
Anche con riferimento a tale domanda, il ricorrente dimentica che giusta l'art.
42 cpv. 2 LTF occorre spiegare nei motivi del ricorso in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto. Egli si dilunga su quanto scritto negli
allegati di prima e seconda istanza, ma nemmeno afferma che l'utile avrebbe
dovuto essere determinato senza l'ausilio di una perizia. Ne segue che pure su
questo punto il ricorso si rivela inammissibile.
17.
Secondo il ricorrente la Corte cantonale non avrebbe incluso per una svista nel
testo da pubblicare le insinuazioni con cui l'articolista tentava di
"invischiare la Fulcro in manovre più che sospette nella bancarotta del Banco
Ambrosiano". Inoltre, i giudici cantonali non si sarebbero avveduti che
l'articolo, nella didascalia sotto una fotografia, affermava che la predetta
società gli apparteneva ("Masoni-Fulcro-TV aus Campione für Tessiner: von der
PTT ungern gesehen") e ritiene che anche l'erroneità di tale affermazione
merita di essere inclusa nella pubblicazione. Auspica altresì che il testo
della pubblicazione menzioni che la lettera con cui la Fulcro rinunciava al
mandato fu discussa nella Direzione della Banca Nazionale e considerata come
esemplare. Ritiene infine che i fatti dovrebbero pure essere completati nel
senso che le PTT erano state avvertite che "la Fulcro entrava nell'emittente",
che esse non ne hanno mai chiesto la chiusura e che la sua situazione legale
era uguale a quella di una ventina di televisioni private che potevano essere
captate in Svizzera.

In concreto per quanto attiene all'asserita svista, occorre rilevare che la
sentenza impugnata menziona espressamente nei motivi che il presidente del
fondo Europrogramme, sospettato di voler dirigere la liquidazione del suo fondo
tramite la Fulcro SA, è messo in relazione con il fallimento del Banco
Ambrosiano e le inchieste penali; i Giudici cantonali non indicano tuttavia che
ciò leda la personalità del ricorrente. Quest'ultimo non può pertanto essere
seguito laddove ritiene che la relazione Fulcro - Banco Ambrosiano non sia
menzionata nel testo della pubblicazione per una svista. Altrettanto priva di
fondamento appare la richiesta di includere nel testo da pubblicare la non
appartenenza della Fulcro al ricorrente: a prescindere dal fatto che non è
ravvisabile in che modo essere proprietario di quella società sarebbe
disonorevole, dalla frase citata dal ricorrente non può essere dedotto un
siffatto legame di appartenenza. Per il resto, il ricorrente pare ignorare che
la pubblicazione di un testo in accoglimento di un'azione fondata sulla
protezione della personalità serve ad eliminare la situazione di molestia
(Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3a ed., Basilea
1999, n. 582), ma non ha per scopo la diffusione di altri fatti estranei
all'articolo pubblicato, che facciano apparire la parte lesa sotto una luce più
favorevole.
18.
Infine, il ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione con
cui la sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile, per motivi previsti dal
codice ticinese di procedura civile, la richiesta di pubblicare un cosiddetto
testo di rettifica, contenente segnatamente le scuse degli opponenti. Ne segue
che pure nella sede federale l'analoga domanda si rivela inammissibile.
19.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia costituzionale si appalesa
inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5), mentre quello in materia civile si
rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, i quali non solo hanno aderito
alla domanda di effetto sospensivo del ricorrente, ma hanno postulato
un'analoga misura nel parallelo rimedio da loro inoltrato, e non sono stati
invitati a presentare una risposta sul merito del ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

i. s. Jacquemoud-Rossari Piatti