Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.343/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A_343/2007 /biz

Sentenza del 29 maggio 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.

Parti
Andreas Z'Graggen,
Hanspeter Peyer,
Jean Frey AG,
Marc Frey,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Stefano Bolla,

contro

Franco Masoni,
casella postale 6116, 6901 Lugano,
opponente, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea.

Oggetto
protezione della personalità,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 22 maggio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nel numero del mese di maggio 1986 il mensile "Bilanz" - edito da Marc Frey e
dalla Jean Frey AG - ha pubblicato un articolo - firmato con un nome fittizio
in lingua italiana - intitolato "Will (schon lange) nach oben" (pag. 59, 60, 63
e 64), accompagnato da una fotografia dell'avv. Franco Masoni, a quel tempo
Consigliere agli Stati. Tale articolo era annunciato sulla copertina dal testo
"Sonnenstube Tessin - Gratta gratta, esce Masoni", dall'indicazione nel
sommario "Ständerat Franco Masoni - Will (schon lange) nach oben" (pag. 4), da
un trafiletto intitolato "Mann der Macht" (pag. 5) e dalla rubrica "Diesmal"
(pag. 11), curata dal sostituto caporedattore Hanspeter Peyer, sotto il titolo
"Geheime Grössen". Esso riferiva segnatamente sull'opposizione del legale al
progetto del cosiddetto oleodotto del Reno e sul ruolo della Fulcro SA
(appartenente alla Fulcro Holding SA, il cui consiglio di amministrazione era
presieduto dall'avv. Masoni) con riferimento al fallimento del fondo
Europrogramme e terminava ricordando gli strascichi del fallimento del Banco
Ambrosiano.

B.
Il 25 aprile 1987 Franco Masoni ha convenuto in giudizio innanzi al predetto
Pretore Andreas Z'Graggen, Hanspeter Peyer, Marc Frey e la Jean Frey AG con
un'azione tendente sia ad accertare che "la rivista Bilanz, i suoi editori,
redattori responsabili e autori" hanno gravemente leso la sua personalità con i
predetti articoli, sia ad ottenere la pubblicazione in tedesco del dispositivo
della sentenza e di un testo di rettifica sulla rivista e, come inserzione a
pagamento, su vari giornali svizzeri, nonché il risarcimento del danno e del
torto morale subiti (in seguito specificati in fr. 300'000.--, rispettivamente
in fr. 10'000.--) e la rifusione del guadagno conseguito con la vendita del
periodico. Il 4 agosto 2004 il Pretore ha respinto la petizione.

C.
Con sentenza 22 maggio 2007 Ia I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto un rimedio presentato da Franco Masoni e
ha riformato la pronuncia di primo grado. La cifra 1 del dispositivo della
sentenza cantonale ha il seguente tenore:
1. È accertato che Marc Frey, la Jean Frey AG, Andreas Z'Graggen e Hanspeter
Peyer hanno leso illecitamente la personalità di Franco Masoni pubblicando
nell'articolo apparso sul mensile Bilanz del maggio 1986, sotto il titolo "Will
(schon lange) nach oben" (pag. 59, 60, 63 e 64), le non provate affermazioni
seguenti:
- in merito all'opposizione di Franco Masoni al cosiddetto progetto di
oleodotto sul Reno: "Es stellte sich dann heraus, dass er die Interessen jener
grossen Erdölgesellschaften vertrat, die es nicht gerne sahen, dass die
halbstaatliche italienische Eni mit dieser Pipeline ihr Business in den Norden
Europas ausdehnen wollte";
- in merito al ruolo della Fulcro SA, affiliata della Fulcro Holding SA (del
cui consiglio di amministrazione Franco Masoni era presidente), nel fallimento
del fondo Europrogramme: "Als 1985 der milliardenschwere Europrogramme-Fonds
mit Einlagen von 75 000 italienischen Sparern ins Schleudern kam und mangels
flüssiger Mittel die Liquidation beschlossen wurde, bot eine gewisse Fulcro SA
ihr Dienste als Liquidatorin an" e "Die Bankenkommission lehnte das allzu
freundliche Angebot ab, denn es machte der Anschein, dass die Fulcro in
Wirklichkeit ein verlängerter Arm der 'Europrogramme' war".
Nella cifra 2 del dispositivo la Corte cantonale ha condannato i convenuti a
versare in solido all'attore fr. 50'000.-- con interessi al 5 % dal 1° luglio
1990 a titolo di risarcimento danni e alla cifra 3 ha ordinato a Marc Frey e
alla Jean Frey AG di pubblicare a loro spese e a tutta pagina, entro trenta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nella medesima o in
un'analoga rubrica di quella originale (con la menzione a sommario) un testo
consistente in sostanza nella traduzione tedesca del rubrum e delle prime due
cifre del dispositivo. I Giudici cantonali hanno impartito l'appena menzionata
ingiunzione con la comminatoria dell'art. 292 CP, suddiviso la tassa di
giustizia di prima e seconda istanza fra le parti e compensato le ripetibili.
La Corte cantonale ha richiamato le norme di legge applicabili e ha ritenuto
dato l'interesse all'accertamento della pretesa lesione. Ha poi reputato
illecitamente lesivo della personalità dell'attore sia il resoconto sul ruolo
svolto dalla Fulcro SA nella liquidazione del fondo Europrogramme, sia la non
provata affermazione secondo cui egli si era opposto all'oleodotto del Reno,
perché rappresentava gli interessi di grosse compagnie petroliere concorrenti.
Con riferimento alla domanda di risarcimento, i Giudici cantonali hanno
ritenuto dato il nesso di causalità con il danno, perché dagli atti risulta che
l'invito rivolto all'attore di entrare nel consiglio di amministrazione di una
nota impresa di trasporti e spedizioni è stato revocato a causa delle polemiche
sorte in seguito alla pubblicazione del servizio. Essi hanno altresì
considerato adempiuto il requisito della colpa, perché i convenuti non
avrebbero verificato con accuratezza le notizie pubblicate.

D.
Con ricorso in materia civile del 27 giugno 2007 Andreas Z'Graggen, Hanspeter
Peyer, Marc Frey e la Jean Frey AG postulano, previa concessione dell'effetto
sospensivo, la riforma della sentenza di secondo grado nel senso che l'appello
dell'opponente sia respinto e il giudizio pretorile confermato. Essi chiedono
altresì che la tassa di giustizia e le ripetibili della sede di appello siano
poste a carico dell'opponente. I ricorrenti negano il sussistere del requisito
del perdurare della molestia previsto dall'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC per l'azione
di accertamento. Ritengono poi che la notizia sulla disponibilità della Fulcro
SA a occuparsi della liquidazione del fondo Europrogramme non tocca l'opponente
ed è quindi inidonea a sminuire la sua reputazione. Sostengono pure che nemmeno
la notizia relativa all'oleodotto del Reno lede la personalità dell'opponente,
in particolare perché appoggiare grandi compagnie petrolifere non sarebbe
infamante e si tratterebbe di una mera imprecisione marginale - del tutto
irrilevante per quanto attiene al diritto sulla protezione della personalità -,
che non modifica il contenuto essenziale dell'informazione consistente
nell'indicare lo spostamento dell'opponente da posizioni progressiste ad "idee
più allineate agli indirizzi ideologici del capitalismo". Con riferimento alla
condanna ad un risarcimento danni, essi negano il sussistere di una loro colpa
ed il nesso di causalità. Affermano di non essere incorsi in negligenze od
altre mancanze per quanto attiene al loro obbligo di ricercare la verità e che
la decisione di non proporre all'assemblea generale l'opponente quale membro
del consiglio di amministrazione di una nota impresa di trasporti e spedizioni
non è loro imputabile.

Con decreto 12 luglio 2007 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto
sospensivo al ricorso.

Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il gravame è diretto contro una sentenza pronunciata in una causa civile (art.
72 cpv. 1 LTF). In concreto non solo le richieste pecuniarie accolte dalla
Corte cantonale superano il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ma la vertenza concerne pure una domanda di accertamento di una lesione
della personalità. Per costante giurisprudenza una tale causa non ha carattere
pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; 95 II 481 consid.
1). Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile
è in linea di principio ammissibile.

2.
2.1 I ricorrenti affermano che l'azione di accertamento e la richiesta di
pubblicazione della sentenza devono essere respinte, perché fa difetto il
requisito, previsto dall'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC, del perdurare della molestia.
Ritengono pure violato l'art. 8 CC, perché l'opponente sarebbe stato esonerato
dal provare i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di tale requisito.
Sostengono che gli effetti della pubblicazione intervenuta oltre vent'anni fa
non perdurano, come invece erroneamente indicato dalla Corte cantonale,
unicamente per il fatto che l'opponente sia ancora attivo professionalmente e
"sulla cresta dell'onda". Quest'ultimo fatto dimostrerebbe, al contrario, che
né la carriera né la reputazione dell'interessato hanno patito un effetto
lesivo duraturo.

2.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità
può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. L'attore può segnatamente chiedere al giudice di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC). Secondo la recente giurisprudenza ciò è il caso quando chi si
pretende leso ha un interesse degno di protezione all'eliminazione della
situazione di molestia: un tale interesse può decadere se sono intervenuti
cambiamenti tali che la dichiarazione lesiva della personalità ha perso tutta
la sua attualità o l'immagine evocata nel lettore medio ha perso ogni
significato, motivo per cui può essere esclusa una nuova diffusione (DTF 127
III 481 consid. 1 c/aa pag. 485).

In concreto, l'ancora attuale notorietà dell'opponente costituisce
manifestamente un fatto che, giusta la costante giurisprudenza (DTF 130 III 748
consid. 1.2, con rinvii), non deve essere allegato né provato. Ne segue che la
pretesa violazione dell'art. 8 CC, invocata dai ricorrenti, non entra in linea
di conto. In ragione di tale notorietà non si può nemmeno affermare che la
situazione di molestia causata dall'incriminata pubblicazione sia cessata con
il semplice decorso del tempo, perché l'articolo in questione non
interesserebbe più nessuno. Del tutto irrilevante appare la circostanza che
l'opponente sia ancora "sulla cresta dell'onda": per poter far accertare
l'illiceità di una lesione della personalità, non è necessario che questa sia
stata così grave da stroncare la carriera dell'interessato e ne abbia
completamente distrutto la reputazione. Le istanze precedenti sono pertanto a
giusta ragione entrate nel merito della domanda di accertamento.

3.
3.1 L'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità. Non ogni
lieve pregiudizio della personalità può essere ritenuto una lesione ai sensi
del predetto articolo: la lesione deve raggiungere una certa intensità per
poter essere considerata un'inammissibile intrusione nella sfera personale
altrui e il sussistere di una lesione rilevante ai sensi della norma in
discussione dev'essere determinato in base a criteri oggettivi (Hausheer/
Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna
2005, margin 12.06 seg.) Vi è segnatamente una lesione della personalità quando
l'onore di una persona viene offeso, svalutando la considerazione professionale
o sociale di cui gode. Per stabilire se una dichiarazione è idonea a svilire
tale considerazione, il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore
medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 132 III 641 consid. 3.1;
127 III 481 consid. 2b/aa pag. 487).

3.2 La lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal
consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla
legge hanno carattere generale. Trattandosi dell'attività dei media, al giudice
incombe l'obbligo di soppesare attentamente l'interesse della persona toccata
alla tutela della propria immagine da un lato, e l'interesse dei media al
perseguimento del loro compito informativo, in particolare di controllo,
d'altro lato. Nella ponderazione degli interessi contrapposti il giudice
cantonale dispone di un qual certo margine di apprezzamento (DTF 132 III 641
consid. 3.1): il Tribunale federale interviene in decisioni di questo genere
con riserbo e solo quando l'istanza inferiore si sia scostata senza motivo da
principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando abbia tenuto
conto di circostanze che nel caso di specie non avrebbero dovuto avere alcun
ruolo, rispettivamente quando abbia omesso di prendere in considerazione
fattori rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre in decisioni che,
come quella all'esame, sono fondate sul prudente criterio del giudice, se
queste si rivelano manifestamente inique o profondamente ingiuste nel risultato
(DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432).

La diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal mandato
d'informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera
privata o segreta, o quando la persona toccata venga sminuita in modo
inammissibile perché la forma utilizzata è inutilmente pregiudizievole. La
pubblicazione di fatti falsi è per contro di per sé illecita; tuttavia non ogni
errore, imprecisione, generalizzazione o approssimazione giornalistica fa
risultare falsa la cronaca. Secondo la giurisprudenza una dichiarazione apparsa
sulla stampa si rivela globalmente non vera e lesiva della personalità
unicamente se è viziata nei suoi punti essenziali e ritrae la persona
interessata sotto una luce errata, rispettivamente ne mostra un'immagine
sensibilmente falsa, che ne riduce in modo rilevante la reputazione (DTF 129
III 529 consid. 3.1, con rinvii).

4.
4.1 La sentenza impugnata indica che, secondo il periodico, quando è stata
decisa la liquidazione del fondo Europrogramme, la Fulcro SA - affiliata alla
Fulcro Holding SA presieduta dall'attore - aveva offerto i suoi servigi quale
liquidatrice, ma che la Commissione federale delle banche aveva rifiutato
l'offerta, perché la Fulcro SA sembrava essere la lunga mano del predetto
fondo, atteso che il presidente di quest'ultimo pareva voler assumere tramite
la menzionata offerta la regia della liquidazione. I Giudici cantonali hanno
tuttavia ritenuto che i ricorrenti non hanno dimostrato che l'incarico sia
stato sollecitato dalla Fulcro SA, né che la Commissione federale delle banche
abbia posto il suo veto. Dall'istruttoria risulta infatti che la citata società
ha rinunciato al mandato perché reputava di non poter assicurare la necessaria
indipendenza.

4.2 I ricorrenti affermano che quanto scritto con riferimento ai rapporti fra
Europrogramme e Fulcro SA non è falso, ma viene suffragato dai documenti agli
atti, da cui emergerebbe che il mandato di gestione libera delle azioni del
fondo da parte della predetta società non era andato in porto a causa della
Commissione federale delle banche.

4.3 Ora, l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
validamente censurato se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può
essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Per le
censure dirette contro gli accertamenti di fatto della Corte cantonale vigono
esigenze di motivazione severe paragonabili a quelle di cui all'art. 106 cpv. 2
LTF, che corrispondono ai requisiti di motivazione stabiliti dall'art. 90 cpv.
1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico: per questa ragione il
ricorrente è chiamato a partitamente spiegare in che modo gli accertamenti
contestati sarebbero arbitrari o sarebbero stati effettuati con un'applicazione
delle norme di procedura cantonali che viola la Costituzione (DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 e 1.4.3 pag. 254 seg.).

Nella fattispecie la critica ricorsuale non soddisfa i summenzionati requisiti
di motivazione. I ricorrenti dimenticano che la Corte cantonale non si è solo
basata sui documenti agli atti, ma ha pure indicato che un teste ha deposto che
l'opponente medesimo aveva fatto rinunciare al mandato la Fulcro SA. Ne segue
che ai fini della presente sentenza risulta che la Fulcro SA non ha sollecitato
l'incarico di liquidatrice e che la Commissione delle banche non le ha impedito
di assumere tale funzione.

5.
5.1 Sempre per quanto concerne la liquidazione del fondo Europrogramme, la
Corte cantonale ha rilevato che l'inesattezza non può essere considerata
secondaria, vista l'insinuazione della disponibilità della Fulcro SA ad
un'operazione contraria alla legge e alle norme deontologiche della piazza
finanziaria svizzera, poi vietata dall'organo di vigilanza. L'impressione
negativa suscitata verrebbe inoltre rafforzata dal fatto che l'articolo ha
messo in relazione Orazio Bagnasco, sospettato di voler dirigere la
liquidazione del fondo da lui presieduto, con il fallimento del Banco
Ambrosiano e le inchieste penali che ne sono seguite. Poiché tutto il servizio
era incentrato sulla persona dell'attore, i Giudici cantonali hanno reputato
che un lettore medio doveva giungere alla conclusione che dietro tutta questa
operazione ci fosse quest'ultimo. La Corte d'appello ha pure rilevato che
nell'articolo la Fulcro SA è stata definita l'organo esecutivo della Fulcro
Holding SA presieduta dall'attore e che l'intenzione di metterlo in cattiva
luce emerge pure dal fatto che l'articolo menzionava che un Consigliere
nazionale democristiano si era accorto tempestivamente del pericolo e si era
dimesso dalla carica di vicepresidente della Fulcro Holding, perché la
questione dell'emittente televisiva privata a Campione d'Italia della Fulcro SA
gli appariva troppo politica.

5.2 I ricorrenti ritengono invece che la notizia secondo cui la Fulcro SA fosse
disposta ad occuparsi della liquidazione del fondo Europrogramme non tocca
l'opponente, atteso che essa riguarda la predetta società anonima e semmai il
presidente del fondo, al quale verrebbe attribuita l'intenzione di dirigerne la
liquidazione. Affermano poi che dall'articolo risulterebbe che l'opponente non
faceva parte del consiglio di amministrazione della Fulcro SA e reputano che
menzionare la sua presidenza del consiglio di amministrazione della holding non
ne lede la personalità. Nemmeno l'indicazione secondo cui un altro uomo
politico si era dimesso dalla holding, perché l'emittente televisiva rischiava
di creare troppe complicazioni politiche, fa apparire l'opponente in una luce
negativa: la Corte cantonale misconoscerebbe che il pubblico giudica in modo
negativo gli uomini politici che si defilano di fronte a problemi politici, ma
non quelli che li affrontano e si assumono i relativi rischi.

5.3 In concreto i ricorrenti paiono dimenticare che l'intero servizio, di cui
fa parte l'articolo contenente la notizia in discussione, era incentrato
sull'opponente, come risulta già dalla copertina della rivista che menziona
esplicitamente il suo cognome e dal trafiletto intitolato "Mann der Macht"
pubblicato a pag. 5 e corredato della medesima fotografia pubblicata col pezzo
principale. Quest'ultimo fa inoltre un esplicito e diretto legame fra la Fulcro
SA e l'opponente, riprendendo una battuta ("gratta gratta, esce Masoni"),
attribuita a politici ticinesi, e indicando che in questo caso non bisogna
grattare in modo intenso ("braucht man aber nicht besonders stark zu kratzen")
per trovare l'opponente, atteso che egli è ufficialmente il presidente del
consiglio di amministrazione della Fulcro Holding SA, il cui organo esecutivo è
costituito dalla Fulcro SA. A giusta ragione la Corte cantonale ha quindi
ritenuto che un lettore medio doveva giungere alla conclusione che dietro
l'operazione attinente alla liquidazione del fondo in discussione ci fosse -
anche - l'opponente. L'immagine negativa creata con tale notizia non viene
nemmeno annullata dall'affermazione ricorsuale secondo cui il pubblico non
giudicherebbe in modo negativo gli uomini politici che si assumono dei rischi,
invece di defilarsi.

6.
6.1 Riferendosi al progetto del cosiddetto oleodotto del Reno, la Corte
cantonale ha indicato che l'articolo principale riportava la notizia secondo
cui l'attore aveva rotto con il breve passato di sinistra quando si era
profilato quale oppositore del predetto progetto, risultando poi che egli
rappresentava gli interessi di quelle grandi compagnie petrolifere che non
vedevano di buon occhio che l'ente parastatale italiano Eni espandesse mediante
tale oleodotto i suoi affari nel nord dell'Europa. Secondo i Giudici cantonali
tale notizia suscita nel lettore medio un'immagine negativa, atteso che
quest'ultimo viene indotto a credere che l'opposizione al progetto fosse
dettata da interessi economici inizialmente occulti e solo in seguito scoperti.

6.2 I ricorrenti rilevano che il cambiamento della simpatia politica per la
sinistra e il fatto che nel 1962 l'attore si fosse pronunciato contro
l'oleodotto sono rimasti incontestati. Essi affermano poi che non sarebbe
infamante appoggiare interessi di grosse compagnie petrolifere e che l'articolo
non menziona alcuna motivazione pecuniaria per l'opposizione al predetto
progetto. Ritengono infine che, anche qualora dovesse rivelarsi esatto che
l'opponente non rappresentava gli interessi di compagnie petrolifere
concorrenti, la notizia non potrebbe essere considerata falsa ai sensi della
giurisprudenza, perché si tratterebbe tutt'al più di un'inesattezza
irrilevante.

6.3 In concreto i ricorrenti paiono misconoscere che la Corte cantonale non ha
ritenuto lesivo della personalità dell'opponente il fatto che gli fosse stato
rimproverato di rappresentare gli interessi di grosse compagnie petrolifere, ma
di averlo fatto in maniera occulta, mettendo in avanti motivi diversi da quelli
reali. I Giudici cantonali hanno infatti indicato che non sussiste alcuna prova
per l'affermazione dei ricorrenti sugli interessi che l'opponente avrebbe
difeso, ma che al contrario un teste aveva escluso che questi rappresentasse
interessi diretti o indiretti nella battaglia contro l'oleodotto, la sua
opposizione essendo piuttosto dettata da una preoccupazione per la falda
freatica. Appurata la falsità della notizia, occorre rilevare che subito prima
di riportarla l'articolo incriminato ha caratterizzato l'opponente come un
liberale di sinistra, sottintendendo in questo modo, senza che fosse necessario
di esplicitamente menzionare la sua motivazione, che l'opposizione al predetto
progetto fosse legata a motivi di ordine ideale. Affermando poi che in seguito
risultò invece che l'opponente rappresentava gli interessi di altre compagnie
petrolifere, al lettore viene suggerito che egli aveva pretestato motivi
idealistici per celare quelli veri di difesa degli interessi economici dei
concorrenti del promotore del progetto. Il rimprovero di un tale modo di agire
è idoneo a ledere la reputazione dell'interessato. Atteso che quest'ultimo,
come risulta chiaramente dall'articolo, è un libero professionista che secondo
il giornalista si è trasformato da giovane liberale-radicale progressista in un
rigido avvocato d'affari, l'asserita salvaguardia - mascherata - degli
interessi delle grandi compagnie petrolifere evoca in un lettore medio un
movente professionale, ovviamente retribuito. Non è nemmeno possibile seguire i
ricorrenti laddove essi ritengono che la non provata accusa di aver agito in
modo dissimulato a fini diversi da quelli apparenti costituisca una semplice
inesattezza che non fa apparire la notizia falsa ai sensi della giurisprudenza.

7.
7.1 Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni, i Giudici
cantonali hanno ritenuto adempiuto il requisito della colpa, perché i
convenuti, essendosi in sostanza limitati a riprendere quanto pubblicato in
altri articoli e le impressioni di un teste dichiaratosi "fiero avversario"
dell'attore, non hanno verificato con accuratezza le notizie pubblicate. La
Corte cantonale ha indicato che un teste aveva deposto che il suo incontro con
un inviato della rivista è stato superficiale ed è durato solo pochi minuti, e
numerosi altri testi hanno negato di essere stati interpellati sul contenuto
del servizio.

7.2 Secondo i ricorrenti il requisito della colpa - necessario per accordare un
risarcimento del danno - non sarebbe dato in concreto, perché in un lungo
articolo pieno di fatti i Giudici cantonali avrebbero unicamente trovato una
notizia falsa. La Corte cantonale avrebbe poi minimizzato l'impegno
giornalistico, omettendo di menzionare i testi che sarebbero stati contattati
per il servizio e che, pur essendo confrontati con "comprensibili lacune di
memoria", non escludono di aver fornito informazioni. I ricorrenti rimproverano
quindi ai Giudici cantonali di ignorare, violando così l'art. 8 CC e l'art. 41
CO, che la colpa non è presunta, ma avrebbe dovuto essere provata
dall'opponente.

7.3 L'art. 8 CC regola da un lato l'onere e il grado della prova e dall'altro
conferisce alle parti il diritto di offrire prove (DTF 130 III 591 consid. 5.4
con rinvii), ma non concerne la valutazione delle prove (DTF 130 III 321
consid. 5). Inoltre, per costante giurisprudenza, quando come nella fattispecie
in esame il giudice è giunto al convincimento, apprezzando le prove, che un
fatto litigioso si è verificato, la questione della ripartizione dell'onere
della prova diventa senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4; 131 III 646
consid. 2.1 con rinvii). Ne segue che in concreto una violazione dell'art. 8 CC
non entra in linea di conto. Nella misura in cui è invece diretta contro
l'accertamento dei fatti effettuato dalla Corte cantonale, la censura non
soddisfa i severi requisiti di motivazione (supra, consid. 4.3) per una
siffatta critica. Le notizie false constatate dalla Corte cantonale sono
inoltre due e nemmeno i ricorrenti sostengono - a giusta ragione - che
pubblicare notizie false senza aver effettuato le necessarie verifiche non
costituirebbe una colpa.

8.
8.1 Sempre con riferimento alla domanda di risarcimento danni, la Corte
cantonale ha considerato che in base alle testimonianze agli atti, l'attore non
è stato eletto nel consiglio di amministrazione di una nota impresa di
trasporti e spedizioni, perché sia il presidente che un altro membro di tale
organo societario avevano rinunciato, in seguito all'apparizione dell'articolo
incriminato, a proporlo all'assemblea generale per timore delle polemiche che
potevano sorgere.

8.2 A mente dei ricorrenti invece, tale fatto non basta per riconoscere un
nesso di causalità adeguata fra la pubblicazione delle notizie ritenute
illecite e la perdita degli onorari del consiglio di amministrazione. Essi
ritengono che non rientri nel corso normale delle cose che un articolo critico
induca la presidenza di un consiglio di amministrazione a ritirare una
candidatura per timore di discussioni all'assemblea generale.

8.3 Un rapporto di causalità è adeguato quando l'atto incriminato è idoneo,
secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a
condurre a un risultato come quello che si è verificato (DTF 123 III 110
consid. 3a; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23). La giurisprudenza ha già avuto
modo di specificare che per ritenere un rapporto di causalità adeguata non è
necessario che il risultato si produca regolarmente e frequentemente. Se un
avvenimento è in sé idoneo a provocare un effetto del tipo di quello che si è
prodotto, anche delle conseguenze singolari, e cioè straordinarie, possono
costituire delle conseguenze adeguate di tale avvenimento (DTF 119 Ib 334
consid. 5b pag. 344; 112 V 30 consid. 4b pag. 38).

Ora, in base al normale andamento delle cose la pubblicazione in un periodico
economico di un servizio che fa apparire l'interessato in una luce equivoca è
del tutto idonea a fare sì che il presidente di un consiglio di
amministrazione, per evitare che la società anonima venga coinvolta in
polemiche con il conseguente pregiudizio per la sua immagine, revochi un invito
rivolto in precedenza di far parte dell'organo societario. Giova inoltre
osservare che nella fattispecie i ricorrenti non pretendono che il danno
sarebbe occorso anche se avessero tralasciato di pubblicare le due notizie che
hanno illecitamente leso la personalità dell'opponente e non si prevalgono così
di un'eccezione fondata sul cosiddetto comportamento di sostituzione lecito, la
quale dev'essere sollevata e provata dagli autori del danno (DTF 131 III 115
consid. 3.1 pag. 119; sentenza 4C.156/2005 del 28 settembre 2005 consid. 3.5.6,
riprodotto in SJ 2006 I pag. 229). Ne segue che pure questa censura si rivela
infondata.

9.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui
risulta ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, il quale non solo ha aderito
alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, ma ha presentato
un'analoga domanda nel parallelo rimedio da lui inoltrato, e non è stato
invitato a presentare una risposta sul merito del ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti con
vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

i. s. Jacquemoud-Rossari Piatti