Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.27/2007
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5A_27/2007 /biz

Sentenza del 5 giugno 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari.

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il
4 gennaio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ambito di una procedura di misure di protezione dell'unione coniugale
A.________ e B.________ hanno concluso una transazione giudiziale 8 giugno
2000 esplicitamente omologata dal Pretore del distretto di Bellinzona, in cui
il primo si obbligava a versare alla seconda un contributo alimentare mensile
di fr. 2'450.--. Nel maggio 2006 la moglie ha escusso il marito per l'incasso
della differenza (fr. 33'566.--) fra i contributi alimentari ricevuti dal
mese di aprile 2004 al mese di maggio 2006 e quelli stabiliti nella predetta
transazione giudiziale, oltre interessi. Il marito ha fatto opposizione al
precetto esecutivo.

B.
All'udienza di contraddittorio del 2 ottobre 2006 l'escusso ha eccepito che
la predetta transazione giudiziale non sarebbe più valida, perché le parti
avrebbero concordato di ridurre il contributo alimentare dal 1° aprile 2004,
giorno da cui la rendita AI del marito è stata ridotta in seguito al diritto
della moglie di percepire una rendita AVS personale di fr. 1'240.-- mensili.
Egli ha quindi, considerati i versamenti mensili di fr. 1'159.-- effettuati
fino al 1° ottobre 2006, riconosciuto l'importo di fr. 2'511.--.

Il 17 ottobre 2006 il Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona ha integralmente accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione.

C.
Con sentenza 4 gennaio 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello dell'escusso.
La Corte cantonale ha rilevato che la transazione giudiziale costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e che in concreto non
risulta che tale convenzione sia stata abrogata o sostituita da un altro
accordo. I giudici d'appello non hanno nemmeno ravvisato gli estremi di un
abuso di diritto nel fatto che la moglie non avesse reagito per oltre due
anni al contributo di soli fr. 1'159.-- versatole dal marito.

D.
Con ricorso in materia civile del 12 febbraio 2007 A.________ chiede al
Tribunale federale di annullare le sentenze cantonali e di confermare
l'opposizione da lui interposta contro il precetto esecutivo fattogli
notificare dalla moglie. Afferma che dai documenti prodotti risulta che
l'accordo del 2000 è unicamente valido fino al 30 marzo 2004. Ritiene inoltre
che la moglie sia in malafede perché la sua patrocinatrice avrebbe trascinato
le trattative.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale
federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si
applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata
pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha pronunciato la sua sentenza il 4 gennaio 2007, la presente
procedura ricorsuale è retta dalla LTF.

1.2 La sentenza impugnata costituisce una decisione finale (art. 90 LTF)
emanata in materia di rigetto definitivo dell'opposizione ed è stata
pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv.
1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.--
previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il presente ricorso in materia
civile presentato dall'escusso che ha partecipato al procedimento innanzi
all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo
degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non trattasi di
una decisione in materia di misure cautelari, non entra in linea di conto la
limitazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 98 LTF.

2.
2.1 Dopo aver stabilito che una transazione giudiziale come quella su cui si
fonda la procedente costituisce in linea di principio un valido titolo di
rigetto dell'opposizione nel senso dell'art. 80 LEF, la sentenza impugnata
indica che l'escusso non ha sollevato una delle eccezioni previste dall'art.
81 cpv. 1 LEF, ma si è limitato a contestare la validità del titolo di
rigetto dell'opposizione, che ritiene superato da un successivo accordo dei
coniugi sul medesimo tema. I giudici cantonali hanno rilevato che anche
qualora una convergenza dei coniugi per un diverso calcolo del contributo
alimentare dovesse essere verosimile, ciò non sarebbe sufficiente - in
ragione della natura formale della procedura di rigetto dell'opposizione -
per ritenere che dal 1° aprile 2004 la convenzione giudiziale non
costituirebbe più un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Sempre a
mente dei giudici cantonali, nemmeno le iniziative dell'escusso tendenti ad
una nuova fissazione della pensione alimentare hanno portato ad un secondo
accordo formale che ha sostituito o abrogato la precedente convenzione
stipulata fra le parti.

2.2 Secondo il ricorrente, invece, dai documenti prodotti (uno scambio di
lettere con l'attuale e il precedente patrocinatore della moglie)
risulterebbe che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui la
transazione del 2000 sarebbe valida unicamente fino al 30 marzo 2004.

2.3 Giusta l'art. 80 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva (cpv. 1) e le transazioni giudiziali sono parificate alle sentenze
esecutive (cpv. 2 lett. a). L'opposizione viene rigettata in via definitiva a
meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF).

2.3.1 Occorre innanzi tutto rilevare che dal testo della transazione
giudiziale non risulta alcuna limitazione sulla validità temporale
dell'obbligo alimentare. Poiché, come già osservato, l'art. 80 cpv. 2 LEF
parifica una transazione giudiziale ad una sentenza, l'escusso non dispone
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione di obiezioni più
estese rispetto a quelle che avrebbe se il titolo in base al quale viene
chiesto il rigetto fosse una sentenza (sentenza 5P.206/1994 del 24 agosto
1994 consid. 3a). Ora, al giudice del rigetto dell'opposizione non compete
verificare la validità di una transazione giudiziale, come non gli appartiene
sindacare sulla legalità di una sentenza (Max Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, pag. 399). L'escusso, che è
dell'avviso che una transazione giudiziale non sia più valida, deve far
constatare giudizialmente tale circostanza (cfr. Guldener, loc. cit.). Il
ricorrente avrebbe quindi dovuto sottoporre al giudice delle misure di
protezione dell'unione coniugale rispettivamente del divorzio i conteggi -
riportati alla fine del suo gravame - che dimostrerebbero l'arbitrarietà
della situazione creatasi dopo la percezione della rendita AVS da parte
dell'opponente e chiedere una modifica dell'obbligo alimentare. Non bisogna
del resto dimenticare che, per costante giurisprudenza, non spetta al giudice
del rigetto dell'opposizione, ma a quello del merito, statuire su delicate
questioni di diritto materiale (DTF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97
consid. 4b pag. 100; 113 III 6 consid. 1b, 82 consid. 2c). Ne segue che nella
misura in cui il ricorrente mette in dubbio la validità della transazione per
il periodo dopo il 30 marzo 2004 e contesta che essa possa costituire un
titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, il ricorso si rivela
infondato.

2.3.2 Così stando le cose, i giudici cantonali avrebbero potuto respingere
l'istanza di rigetto dell'opposizione se l'escusso avesse provato con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, rispettivamente
dopo la transazione giudiziale (art. 81 cpv. 1 LEF). Pure una remissione del
debito costituisce una forma di estinzione e una convenzione scritta con cui
le parti stipulano una riduzione del contributo alimentare può costituire un
parziale condono del debito rilevante nella procedura di rigetto
dell'opposizione (cfr. Daniel Staehelin, Commento basilese, n. 16 ad art. 81
LEF). Sennonché nemmeno il ricorrente afferma che sia stato concluso un
siffatto accordo o che egli abbia dimostrato con documenti che la moglie lo
avrebbe in altro modo - parzialmente - esonerato dal pagamento degli
alimenti.

3.
3.1 La Corte cantonale ha poi negato che la creditrice procedente fosse in
malafede per non aver reagito durante oltre due anni al versamento di un
contributo alimentare di soli fr. 1'159.--. I giudici cantonali hanno
reputato che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione un
escusso può invocare il divieto dell'abuso di diritto in modo molto limitato
e che qualora egli ritenga abusiva la richiesta tendente all'ottenimento
dell'intero contributo alimentare stabilito nella transazione giudiziale,
egli dovrebbe dolersi di tale circostanza innanzi al giudice del merito.

3.2 Nel gravame in esame il ricorrente motiva l'abuso di diritto asserendo
che la patrocinatrice dell'opponente ha invitato il suo legale, lasciando
intravedere la possibilità di un accordo bonale, a non inoltrare la petizione
di divorzio che avrebbe permesso di ricalcolare il contributo alimentare,
evitando così una riduzione di quest'ultimo.

3.3 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza
sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera
circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, non
potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta
nella sentenza impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Il
ricorrente può inoltre unicamente censurare l'accertamento dei fatti se
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 cpv. 1 LTF). Possono infine essere addotti nuovi fatti e mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99
cpv. 1 LTF).
In concreto, dalla decisione impugnata non risulta che la creditrice abbia
attivamente procrastinato le trattative, invitando addirittura il
patrocinatore del marito a non chiedere giudizialmente una riduzione del
contributo alimentare. Atteso che il ricorrente nemmeno afferma che in
concreto sia realizzata una delle condizioni che permette al Tribunale
federale di scostarsi dalla fattispecie riportata nel giudizio attaccato, la
censura concernente la malafede dell'opponente si rivela di primo acchito
inammissibile. A prescindere da quanto precede, e a titolo del tutto
abbondanziale, si può inoltre rilevare che al giudice del rigetto definitivo
dell'opposizione non spetta stabilire se il comportamento del creditore
costituisca un abuso di diritto (DTF 124 III 501 consid. 3a, con rinvii).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto nella misura in
cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che,
non essendo stato ordinato uno scambio di scritti, non è incorsa in spese per
la procedura federale (art. 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: