Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.193/2007
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5A_193/2007 /biz

Sentenza del 7 agosto 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo.

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 12 marzo 2007 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il matrimonio contratto fra B.________ e A.________ è stato sciolto per
divorzio con sentenza 29 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Lugano. In
tale sentenza l'ex marito veniva obbligato vita natural durante alla
corresponsione mensile di una rendita d'indigenza indicizzata di fr.
2'030.--.

B.
Nel maggio 2006 B.________ ha escusso A.________ per l'incasso dei contributi
alimentari non pagati dal 1° gennaio 2004, indicando che la propria pretesa
sarebbe composta di un capitale di fr. 63'800.--, oltre interessi di mora al
5 % dal 1° maggio 2006, e di fr. 3'978.95 di interessi capitalizzati al 30
aprile 2006.

Il 24 agosto 2006 il Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta
da A.________ limitatamente a un capitale di fr. 61'500.30, oltre interessi,
e interessi capitalizzati di fr. 3'587.50.

C.
Con sentenza 12 marzo 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato dall'escusso.
La Corte cantonale ha ritenuto che vi è identità sia fra la procedente - che
ha ripreso il cognome da nubile - e la beneficiaria della pensione
d'indigenza indicata nella sentenza di divorzio con il cognome dell'allora
marito, sia fra le prestazioni previste dal titolo di rigetto
dell'opposizione e quelle indicate nel precetto esecutivo. I giudici
cantonali hanno infine negato che le prestazioni di mantenimento si siano
estinte con il pensionamento del debitore.

D.
Con ricorso in materia civile del 30 aprile 2007 A.________ postula, previa
concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza
"appellata". Afferma che la creditrice avrebbe dovuto produrre la prova del
cambiamento del nome ed indicare per quali prestazioni procedeva. Il
ricorrente ritiene infine che con il suo pensionamento l'obbligo contributivo
sia decaduto e che l'agire dell'opponente, la quale per due anni non avrebbe
richiesto alcun pagamento, costituisca un abuso di diritto.

Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente, il presidente della II
Corte di diritto civile ha con decreto del 22 maggio 2007 conferito effetto
sospensivo al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale
federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si
applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata
pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha pronunciato la sua sentenza il 30 aprile 2007, la presente
procedura ricorsuale è retta dalla LTF.

1.2 La sentenza impugnata costituisce una decisione finale (art. 90 LTF)
emanata in materia di rigetto definitivo dell'opposizione ed è stata
pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv.
1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.--
previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il presente ricorso in materia
civile presentato dall'escusso che ha partecipato al procedimento innanzi
all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo
degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non trattasi di
una decisione in materia di misure cautelari, non entra in linea di conto la
limitazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 98 LTF.

1.3 Il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione
cantonale. Ciò pare essere in contrasto con il carattere riformatorio del
ricorso in materia civile. Tuttavia dalla motivazione del gravame emerge che
il ricorrente desidera ottenere la totale reiezione dell'istanza di rigetto
dell'opposizione.

2.
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva. Nella fattispecie è pacifico che la sentenza di divorzio del 1999
costituisce un titolo di rigetto dell'opposizione.

2.1 Il ricorrente ritiene però che, in virtù della "natura strettamente
formale della procedura esecutiva", la sua opposizione non avrebbe potuto
essere rigettata, perché la creditrice non avrebbe provato di aver assunto un
cognome diverso da quello portato in costanza di matrimonio.
La censura si rivela di primo acchito pretestuosa e rasenta la temerarietà.
Come rilevato dalla Corte cantonale, una volta pronunciato il divorzio un
coniuge può riprendere il cognome che aveva da nubile (v. art. 149 cpv. 2
vCC, in vigore al momento della pronuncia del divorzio fra le parti). Il
ricorrente non contesta inoltre l'accertamento dei giudici cantonali secondo
cui egli aveva già precedentemente convenuto in giudizio la procedente,
indicandola con il suo attuale cognome, con un'istanza tendente alla
soppressione del contributo alimentare. A giusta ragione quindi nemmeno il
ricorrente afferma che la persona che procede per l'incasso della rendita
d'indigenza non sia l'ex moglie.

2.2 Secondo il ricorrente poi, la domanda della creditrice non avrebbe dovuto
essere accolta, perché fra le prestazioni riconosciute nella sentenza di
divorzio e quelle per cui è chiesto il rigetto dell'opposizione non vi
sarebbe identità, atteso che l'ex moglie non avrebbe esposto in modo
dettagliato la composizione delle sue pretese. La Corte cantonale avrebbe a
torto tutelato l'agire del giudice di primo grado, che si sarebbe sostituito
alla procedente, calcolando gli alimenti sulla base della documentazione agli
atti e accordando il rigetto dell'opposizione in tale misura.

Anche questa censura si rivela infondata. Dal precetto esecutivo risulta -
come pure richiesto dalla dottrina (Daniel Staehelin, Commento basilese, n.
37 e 40 ad art. 80 LEF) - il periodo a cui si riferivano gli alimenti e gli
interessi capitalizzati. Il fatto che quest'ultimi e l'ammontare complessivo
delle pensioni alimentari per il periodo in questione fossero in realtà
inferiori a quanto indicato sul precetto esecutivo non ha per conseguenza la
totale reiezione dell'istanza della creditrice, ma unicamente - come
verificatosi in concreto - un rigetto dell'opposizione limitato ai contributi
alimentari mensili - inclusi gli accessori - scaduti nel periodo in
questione.

2.3 Il ricorrente afferma inoltre che l'obbligo alimentare sarebbe decaduto
con il suo pensionamento, atteso che nella motivazione della sentenza di
divorzio veniva indicato che "un'eventuale ridefinizione di questa rendita
andrà semmai fatta una volta raggiunta l'età del pensionamento dell'uno e/o
dell'altro ex-coniuge. In particolare andrà esaminato se a quel momento,
l'obbligato sarà ancora finanziariamente in grado di prestare la rendita qui
definita e per converso, se la beneficiaria non è coperta nella sua indigenza
(almeno parzialmente) dalla rendita AVS che le pertoccherà". Reputa di non
più dover versare gli alimenti, poiché egli percepirebbe unicamente una
rendita AVS di fr. 26'000.-- annui, mentre l'ex moglie riceve già da tempo
una rendita AVS.
Già dalla semplice lettura del passo della sentenza di divorzio citato dal
ricorrente emerge chiaramente che il raggiungimento dell'età di pensionamento
non comporta la cessazione automatica dell'obbligo alimentare, ma che tale
fatto potrebbe portare ad un nuovo esame della situazione finanziaria delle
parti e provocare una riduzione o una soppressione della rendita d'indigenza.
L'esame della nuova situazione non compete però al giudice del rigetto
dell'opposizione, ma a quello del merito, che adito con un'azione di modifica
della sentenza di divorzio, può modificare il dispositivo di tale giudizio
che prevede esplicitamente una rendita illimitata nel tempo. Anche questa
censura risulta quindi infondata.

2.4 Così stando le cose, i giudici cantonali avrebbero potuto respingere
l'istanza di rigetto dell'opposizione se l'escusso avesse provato con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza (art. 81 cpv. 1
LEF). Pure una remissione del debito costituisce una forma di estinzione e
una convenzione scritta con cui le parti stipulano una riduzione del
contributo alimentare può costituire un parziale condono del debito rilevante
nella procedura di rigetto dell'opposizione (cfr. Daniel Staehelin, Commento
basilese, n. 16 ad art. 81 LEF). Sennonché nemmeno il ricorrente afferma che
sia stato concluso un siffatto accordo o che egli abbia dimostrato con
documenti che la moglie lo avrebbe in altro modo - parzialmente - esonerato
dal pagamento degli alimenti.

3.
3.1 Infine, il ricorrente sostiene che l'ex moglie non avrebbe sollecitato per
oltre due anni la corresponsione degli alimenti e avrebbe così accettato la
decadenza dell'obbligo alimentare. Per questo motivo ritiene che la procedura
d'incasso per cui è stato concesso il rigetto dell'opposizione costituisca un
abuso di diritto.

3.2 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza
sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi
dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera
circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, non
potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta
nella sentenza impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Il
ricorrente può inoltre unicamente censurare l'accertamento dei fatti se
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 cpv. 1 LTF). Possono infine essere addotti nuovi fatti e mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99
cpv. 1 LTF).

In concreto, dalla decisione impugnata non risulta che la creditrice abbia
rinunciato ai contributi alimentari per poi tornare sui suoi passi,
reclamandone il pagamento. Atteso che il ricorrente nemmeno afferma che in
concreto sia realizzata una delle condizioni che permette al Tribunale
federale di scostarsi dalla fattispecie riportata nel giudizio attaccato, la
censura concernente la malafede dell'opponente si rivela di primo acchito
inammissibile. A prescindere da quanto appena esposto, e a titolo del tutto
abbondanziale, si può inoltre rilevare che al giudice del rigetto definitivo
dell'opposizione non spetta stabilire se il comportamento del creditore
costituisca un abuso di diritto (DTF 124 III 501 consid. 3a, con rinvii).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
si rivela infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili, atteso che l'opponente è
unicamente stata invitata a pronunciarsi sulla domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo, risultando però soccombente nella procedura
concernente tale misura d'urgenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 agosto 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: